D.P.R. 753/1980 - Nuove Norme in materia di Polizia, Sicurezza e Regolarità dell'Esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

 Vigente al: 24-4-2022  

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge 6 dicembre  1978,  n.  835,  concernente  delega  al
Governo ad emanare nuove norme in materia  di  polizia,  sicurezza  e
regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di
trasporto; 
  Udito il parere della commissione parlamentare di cui  all'art.  3,
comma primo, della suddetta legge 6 dicembre 1978, n. 835; 
  Udito il parere della commissione  parlamentare  per  le  questioni
regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n.  62,  e
successive integrazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  dell'11  luglio
1980; 
  Sulla proposta del  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri  dell'interno,  del  tesoro,  di  grazia   e   giustizia   e
dell'agricoltura e delle foreste; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al  servizio
pubblico  per  il  trasporto  di  persone  e   di   cose   esercitate
dall'Azienda autonoma delle ferrovie  dello  Stato  o  in  regime  di
concessione o di gestione commissariale  governativa  e,  per  quanto
riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie
private di seconda categoria  di  cui  all'art.  4  del  testo  unico
approvato con regio decreto 9 maggio 1912, numero 1447. 
  Nel presente decreto con il termine "ferrovie" si indicano tutte le
ferrovie  specificate  al  comma  precedente  e  con  la  espressione
"ferrovie in concessione" sia le ferrovie  esercitate  in  regime  di
concessione  che  quelle  in   regime   di   gestione   commissariale
governativa. 
  Salvo quanto specificato nei successivi articoli, le norme comunque
riguardanti le ferrovie in concessione sono estese a tutti gli  altri
servizi collettivi di  pubblico  trasporto  terrestre  di  competenza
degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la  sicurezza
dell'esercizio, sono  anche  estese  a  quelli  di  competenza  delle
regioni. 
  Le norme del presente decreto sono anche estese, se  ed  in  quanto
applicabili, ai servizi  ferroviari  esercitati  con  navi  traghetto
delle ferrovie dello  Stato  e  agli  autoservizi  sostitutivi  delle
ferrovie dello Stato. 
  Nei successivi articoli del presente decreto, con la  sigla  "F.S."
e' indicata l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato  e  con  la
sigla "M.C.T.C." la Direzione generale della motorizzazione civile  e
dei trasporti in concessione. 
                               Art. 2. 
 
  In attesa che venga provveduto con  legge  al  riordinamento  degli
uffici centrali e periferici della M.C.T.C., in relazione anche  allo
stato di attuazione delle deleghe previste all'art.  86  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  gli  uffici
stessi competenti agli effetti delle presenti norme sono individuati,
nell'ambito e nei  limiti  dell'attuale  organizzazione,  con  propri
decreti dal Ministro dei trasporti. 
  In tutti i casi in cui ai sensi delle presenti norme agli uffici di
cui al comma precedente competa il rilascio del nulla  osta  ai  fini
della sicurezza, quale presupposto  per  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative trasferite o delegate alle regioni od agli enti locali
territoriali, il relativo  provvedimento  deve  essere  adottato  nel
termine  perentorio  di  sessanta  giorni   dal   ricevimento   della
richiesta. 
                               Art. 3.

  L'esecuzione  delle  opere  per la realizzazione di una ferrovia in
concessione  non  puo'  essere iniziata senza apposita autorizzazione
rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., o dagli organi delle
regioni  o  degli  enti  locali  territoriali,  secondo le rispettive
attribuzioni.
  Detta  autorizzazione  e'  in ogni caso subordinata alla preventiva
approvazione  dei  progetti relativi alle opere di cui al primo comma
da  parte  dei  competenti  uffici  della  M.C.T.C., per i servizi di
competenza  statale,  o  degli organi regionali, previo nulla osta ai
fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per
i  servizi  rientranti  nelle attribuzioni delle regioni o degli enti
locali territoriali.
  Chiunque dia inizio alle opere per la realizzazione di una ferrovia
in  concessione senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui al primo
comma  e'  punito  con la ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure
con l'arresto fino a due mesi.
  Per  le ferrovie in concessione gia' in esercizio e' vietato, senza
l'autorizzazione  di  cui al primo comma, apportare varianti rispetto
alle  caratteristiche  tecniche  dei  progetti definitivi approvati a
norma  del  secondo  comma.  Ai  trasgressori  si applica la medesima
sanzione di cui al precedente comma.
  Le  disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei
confronti  dei servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed
effettuati  con  autobus,  intendendosi  per tali, agli effetti delle
presenti  norme,  anche i complessi di veicoli destinati al trasporto
di persone, come definiti dal vigente codice della strada.
                               Art. 4. 
 
  Nessuna ferrovia in concessione  puo'  essere  aperta  al  pubblico
esercizio senza preventiva autorizzazione rilasciata  dai  competenti
uffici  della  M.C.T.C.,  delle   regioni   o   degli   enti   locali
territoriali, secondo le rispettive attribuzioni. 
  E' parimenti soggetta all'autorizzazione di cui al primo  comma  la
riapertura o  la  prosecuzione  dell'esercizio  di  una  ferrovia  in
concessione dopo l'esecuzione delle varianti di cui al  quarto  comma
del precedente art. 3,  nonche'  dopo  l'immissione  in  servizio  di
materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato. 
  Per i servizi di pubblico trasporto rientranti  nelle  attribuzioni
delle regioni e degli enti locali territoriali, le autorizzazioni  di
cui al primo ed al secondo  comma  sono  subordinate  al  nulla  osta
tecnico ai fini della sicurezza  rilasciato  dal  competente  ufficio
della M.C.T.C. 
  Chiunque effettua l'esercizio di una ferrovia in concessione  senza
l'autorizzazione di cui al primo comma e' punito con l'ammenda da  L.
500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi. 
  Chiunque,  nell'esercizio  di   servizi   di   pubblico   trasporto
effettuati su strada, mediante autobus, ne  vari  il  percorso  senza
l'autorizzazione degli organi di  cui  al  primo  comma,  secondo  le
rispettive attribuzioni, e' punito con l'ammenda da L. 200.000  a  L.
600.000, salvo i casi di forza maggiore. 
                               Art. 5.

  L'autorizzazione  di  cui  al  precedente  art. 4 e' subordinata al
favorevole   esito  di  verifiche  e  prove  funzionali,  rivolte  ad
accertare che sussistano le necessarie condizioni perche' il servizio
possa svolgersi con sicurezza e regolarita'.
  All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al
precedente  comma  provvedono i competenti uffici della M.C.T.C., con
la   partecipazione   degli   organi  regionali  agli  effetti  della
regolarita'  dell'esercizio  per  i  servizi di pubblico trasporto di
competenza  delle  regioni stesse. Le verifiche e le prove funzionali
vengono  disposte  dagli uffici e dagli organi indicati al precedente
comma  su  richiesta  del  concessionario  il quale, all'uopo, dovra'
unire  alla  propria  domanda  una  dichiarazione  di  ultimazione  e
regolare  esecuzione  di  tutte  le  opere costituenti la ferrovia in
concessione,    rilasciata    dal    professionista   preposto   alla
realizzazione delle opere stesse e corredata del certificato relativo
al collaudo statico delle eventuali opere civili ai sensi della legge
5  gennaio  1971,  n.  1086,  nonche',  per  le  attrezzature, per le
apparecchiature   e   per   il  materiale  mobile  in  genere,  della
documentazione  probatoria  rilasciata  dal  costruttore  ovvero  dal
capocommessa  qualora  si  tratti  di complessi non prodotti da unico
fornitore.
  Ai  fini  della  sicurezza  il  Ministro dei trasporti, con proprio
decreto,  stabilisce le disposizioni e le modalita' di esecuzione per
le  verifiche  e  prove  funzionali di cui al primo comma, nonche' la
forma  ed i contenuti della dichiarazione di cui al terzo comma e dei
documenti  probatori  da  allegare ad essa, in particolare per quanto
riguarda  la rispondenza alle normative tecniche, nonche' i controlli
sulla  qualita'  e  sull'assenza  di  difetti  dei  materiali  e  dei
componenti impiegati.
  Nei  confronti  delle  ferrovie in concessione o, comunque, di loro
singoli  impianti  o  di  parti  di essi nonche' del materiale mobile
realizzati  con  contributi finanziari dello Stato resta fermo quanto
stabilito dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9
maggio  1912,  n.  1447,  e dal capo VI del regolamento approvato con
regio  decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni, per
quanto riguarda il generale e definitivo collaudo, che, in ogni caso,
non  potra'  intervenire  se  non  trascorso  un  anno  dall'apertura
all'esercizio.  Il collaudo si effettua anche per le opere realizzate
con   contributi   finanziari  delle  regioni  o  degli  enti  locali
territoriali,  intendendosi  sostituiti  agli  organi  statali quelli
regionali o degli enti locali medesimi.
  Le  procedure  di  cui  ai  precedenti  commi trovano applicazione,
oltreche'   in  sede  di  prima  realizzazione  di  una  ferrovia  in
concessione,  anche in sede di varianti rispetto alle caratteristiche
tecniche  dei  progetti  definitivi  approvati a norma del precedente
art.  3,  secondo  comma,  intendendosi  l'autorizzazione  di  cui al
precedente  primo comma riferita alla riapertura od alla prosecuzione
dell'esercizio  per la sede e gli impianti, ovvero alla immissione in
servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.
  Per  quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su
strade  ed  effettuati  con autobus, gli accertamenti di cui al primo
comma  sono  limitati  al  riconoscimento,  ai fini della sicurezza e
della  regolarita'  del servizio, della idoneita' del percorso, delle
sue  eventuali  variazioni,  nonche' dell'ubicazione delle fermate in
relazione  anche  alle  caratteristiche  dei  veicoli  da  impiegare.
Restano  ferme  inoltre  le  norme  del vigente codice della strada e
delle  relative  disposizioni  di  esecuzione  per  cio' che concerne
l'ammissione alla circolazione dei veicoli.
                               Art. 6.

  Le  aziende  esercenti  ferrovie  devono essere provviste dei mezzi
necessari  per  assicurare l'espletamento del servizio e per eseguire
l'ordinaria  manutenzione  dei  veicoli,  della  propria  sede, degli
impianti e delle apparecchiature.
                               Art. 7.

  Le  ferrovie  e le loro dipendenze devono essere mantenute in buono
stato  di  efficienza per la sicura circolazione dei treni e veicoli,
in  rapporto  alle condizioni di esercizio, e provviste del personale
necessario a garantire la sicurezza e la regolarita' del servizio.
  Per  ogni azienda esercente ferrovie in concessione il numero degli
addetti  necessario  per  il  servizio  e'  determinato,  sentito  il
direttore  od  il responsabile dell'esercizio, dal direttore generale
della M.C.T.C. per i servizi rientranti nelle attribuzioni statali, o
dagli  organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da
parte  dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti
nelle attribuzioni delle regioni.
  Per le aziende non tenute ad applicare le norme del regio decreto 8
gennaio 1931, n. 148, la determinazione di cui al precedente comma e'
limitata  alle  qualifiche  di  cui alla legge 1 febbraio 1978, n. 30
interessanti la sicurezza dell'esercizio.
  Per  le aziende esercenti sia servizi rientranti nelle attribuzioni
statali,  sia  servizi  rientranti  nelle  attribuzioni regionali, il
numero   degli   addetti  di  cui  al  precedente  secondo  comma  e'
determinato   con   provvedimento,   rispettivamente,  del  direttore
generale della M.C.T.C., qualora risulti quantitativamente prevalente
il  personale  addetto  ai  primi,  o degli organi regionali nel caso
contrario.   Ciascuno   dei   predetti   organi,   nell'adottare   il
provvedimento  di  competenza,  dovra'  acquisire  come vincolanti le
determinazioni dell'altro per i servizi rientranti nelle attribuzioni
di  quest'ultimo fermo restando il nulla osta ai fini della sicurezza
di  parte  dei  competenti uffici della M.C.T.C. per il personale dei
servizi di interesse regionale.
                               Art. 8.

  Nell'esercizio  delle  ferrovie  si  devono adottare le misure e le
cautele  suggerite  dalla  tecnica  e  dalla  pratica atte ad evitare
sinistri.
  Quando tuttavia si verifichi un incidente, il personale e' tenuto a
prestare  tutti  i possibili soccorsi e a mettere in opera ogni mezzo
opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e
per impedirne altri.
                               Art. 9.

  Tutto  il  personale delle ferrovie deve essere idoneo 2 soddisfare
le condizioni poste dalle leggi e dai regolamenti per le mansioni che
deve svolgere.
  Per  il  personale delle F.S., l'accertamento delle idoneita' ed il
conseguimento   di   abilitazioni   a   determinate   mansioni   sono
disciplinati dalle norme in materia.
  Per  il  personale  delle  ferrovie  in  concessione  e degli altri
servizi  di pubblico trasporto di competenza degli organi dello Stato
l'accertamento delle idoneita' ed il conseguimento delle abilitazioni
sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti.
  Per  il  personale  dei servizi di pubblico trasporto di competenza
delle  regioni  l'accertamento  delle  idoneita'  ed il conseguimento
delle  abilitazioni  sono  regolati  di  apposite  norme  emanate dal
Ministro  dei  trasporti,  se  addetto  a  mansioni  interessanti  la
sicurezza  dell'esercizio,  e  dai  competenti  organi  regionali, se
addetto ad altre mansioni.
  Per  i  conducenti  degli  autobus  il  prescritto  certificato  di
abilitazione professionale e' rilasciato secondo le norme del vigente
codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.
                              Art. 10.

  Il  personale  delle  ferrovie  ha  l'obbligo  di  svolgere  con la
necessaria  diligenza il proprio servizio, osservando le prescrizioni
delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni in vigore.
  Esso  deve  adoperarsi  con  diligenza  anche nei casi non previsti
dalle   norme,   ai   fini   della   sicurezza  e  della  regolarita'
dell'esercizio.
  Nei rapporti con il pubblico il personale stesso e' tenuto ad usare
la massima correttezza.
  Le  aziende  esercenti  sono tenute a vigilare su tali adempimenti,
applicando in caso di inosservanza le sanzioni disciplinari stabilite
dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
  Fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari previste dalle norme
in  vigore,  il  personale delle ferrovie in concessione riconosciuto
responsabile  di  incidenti  o  inconvenienti  che  abbiano  arrecato
pregiudizio  alla  sicurezza  dell'esercizio non puo' comunque essere
impiegato nelle mansioni in precedenza espletate se non ha seguito di
nuovo  accertamento  della  idoneita' allo svolgimento delle mansioni
stesse,  secondo  quanto  stabilito  dal  precedente  art.  9.  Per i
conducenti  degli  autobus  in  servizio  pubblico resta fermo quanto
stabilito dal vigente codice della strada.
                              Art. 11.

  Il   personale   delle   ferrovie  addetto  alla  custodia  e  alla
sorveglianza,  ovvero  destinato  ad avere relazioni con il pubblico,
deve  svolgere  il  servizio  vestito  in uniforme o portare un segno
distintivo.
  Le specifiche disposizioni in materia sono emanate, per le ferrovie
dello  Stato,  dal consiglio di amministrazione delle F.S. e, per gli
altri  servizi di pubblico trasporto, dalle aziende esercenti, previo
nulla  osta  del  competente  ufficio  della  M.C.T.C. o degli organi
regionali secondo le rispettive attribuzioni.
                              Art. 12. 
 
  L'orario e la composizione dei treni nonche' l'orario o  il  numero
delle  corse  degli  altri  mezzi  di  trasporto  sono  stabiliti  in
relazione alle esigenze del traffico, in modo  che  il  servizio  sia
adeguato alla normale affluenza di viaggiatori e  alla  richiesta  di
trasporto delle merci, tenuto conto  delle  caratteristiche  tecniche
degli  impianti,  del  materiale  mobile  e  delle  necessita'  dello
esercizio con particolare riguardo alla sicurezza. 
  Inoltre, le aziende esercenti adotteranno tutte le possibili misure
per fronteggiare le maggiori esigenze  del  traffico  in  determinati
periodi o in eccezionali circostanze. 
                              Art. 13.

  In  ogni  stazione  e  nelle principali fermate deve essere esposto
l'orario  di  partenza  delle  corse  per  il  servizio viaggiatori o
comunque l'orario di effettuazione del servizio.
  Nelle  stazioni  devono  inoltre  essere  tenute a disposizione del
pubblico le condizioni e le tariffe relative ai servizi cui esse sono
abilitate e tenuto in evidenza un registro per i reclami.
                              Art. 14. 
 
  La spedizione e la  riconsegna  delle  merci  si  effettuano  senza
preferenza e secondo l'ordine di accettazione e  di  svincolo,  salvo
motivi di esercizio o esigenze di traffico. 
  Le merci vanno custodite e manipolate in  modo  che  non  riportino
avarie, deterioramenti o perdite. 
  Il carico e lo scarico delle  merci  e  la  loro  sistemazione  nei
veicoli devono essere eseguiti in  modo  da  garantire  la  sicurezza
dell'esercizio. 
                              Art. 15.

  Il  trasporto  delle merci pericolose e nocive, definite tali dalle
norme  in  vigore,  deve  essere  effettuato  con  l'osservanza delle
particolari disposizioni e cautele per esse previste.
                              Art. 16.

  Il trasporto di animali al seguito dei viaggiatori, ove ammesso, e'
regolato da apposite disposizioni emanate dall'azienda esercente.

TITOLO II
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO
IN GENERE NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITA' DELLO STESSO.

                              Art. 17.

  Chiunque   si   serve   delle  ferrovie  deve  osservare  tutte  le
prescrizioni  relative  all'uso  delle  medesime ed e' tenuto in ogni
caso  ad  attenersi  alle  avvertenze,  inviti  e  disposizioni delle
aziende  esercenti e del personale per quanto concerne la regolarita'
amministrativa   e   funzionale,  nonche'  l'ordine  e  la  sicurezza
dell'esercizio.
  Salvo  quanto  previsto specificatamente nei successivi articoli, i
trasgressori  sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000
a L. 45.000.
  Gli  utenti  delle  ferrovie  devono  inoltre  usare le precauzioni
necessarie e vigilare, per quanto da loro dipenda, sulla sicurezza ed
incolumita'  propria, delle persone e degli animali che sono sotto la
loro custodia, nonche' sulla sicurezza delle proprie cose.
  Le  aziende  esercenti  non  rispondono delle conseguenze derivanti
dalla inosservanza delle norme di cui al primo e terzo comma.
                              Art. 18.

  Nei  servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli a moto
continuo  nei  quali, in relazione alle peculiarita' del sistema, per
la  realizzazione  del trasporto risulti necessaria la collaborazione
attiva dei viaggiatori, questi ultimi devono strettamente uniformarsi
agli  obblighi ed ai divieti resi manifesti con appositi avvisi delle
aziende  esercenti  e devono, comunque, comportarsi in maniera da non
arrecare pericolo ad altre persone o danni.
  Gli  obblighi  e  i divieti di cui al comma precedente sono fissati
dalle  F.S., per i servizi da queste istituiti, e dalle altre aziende
esercenti previa approvazione da parte dei competenti uffici della
  M.C.T.C.   o   degli   organi   regionali   secondo  le  rispettive
  attribuzioni.
I trasgressori agli obblighi e divieti di cui al primo comma sono
soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.
                              Art. 19. 
 
  Alle  persone  estranee   al   servizio   e'   proibito   -   salvo
autorizzazione  o  esigenze  attinenti  all'esercizio   dei   diritti
sindacali regolati da leggi o da accordi  contrattuali  -  introdursi
nelle aree, recinti e impianti ferroviari, e loro dipendenze, nonche'
nei veicoli in sosta, esclusi i casi previsti dall'art. 20. 
  I trasgressori sono soggetti alla  sanzione  amministrativa  da  L.
20.000 a L. 60.000. 
  L'accesso o la sosta non autorizzati in determinate  aree,  recinti
ed impianti, segnalati con appositi cartelli di divieto  e  stabiliti
dalle F.S., per le ferrovie dello  Stato,  e  dai  competenti  uffici
della M.C.T.C.  o  dagli  organi  regionali,  secondo  le  rispettive
attribuzioni, su indicazione delle aziende esercenti, per le ferrovie
in concessione, sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L.  500.000
o con l'arresto fino a due mesi. ((2)) 
  L'apposizione dei cartelli di cui al comma precedente  deve  essere
effettuata previo nulla osta  dell'autorita'  giudiziaria  competente
per territorio. 
  I divieti di cui al presente articolo non si applicano ai  soggetti
indicati al successivo art. 71. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 28 dicembre 1993, n.561 ha disposto (con l'art. 1,  comma  1,
lettera h)) che le violazioni  previste  dal  comma  3  del  presente
articolo non costituisono reato e sono soggette alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma di denaro 
                              Art. 20.

  Le  aziende  esercenti determinano le aree, gli impianti e i locali
aperti  al  pubblico  nei  quali  l'accesso  e la sosta delle persone
nonche'  la  circolazione e sosta dei veicoli stradali hanno luogo in
base a quanto previsto dalle disposizioni delle predette aziende.
  Per  le  ferrovie  in  concessione  tali disposizioni devono essere
approvate  dai  competenti  uffici  della  M.C.T.C.  o  dagli  organi
regionali secondo le rispettive attribuzioni.
  I  trasgressori  alle  disposizioni di cui al primo comma incorrono
nella sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000.
                              Art. 21. 
 
  Nelle stazioni e  fermate  e'  vietato  alle  persone  estranee  al
servizio l'attraversamento dei binari. 
  Ove  non   esistano   appositi   soprapassaggi   o   sottopassaggi,
l'attraversamento e' ammesso solo nei punti stabiliti  e  attenendosi
alle avvertenze specifiche. 
  E' vietato, comunque, attraversare un binario quando  sullo  stesso
stia sopraggiungendo un treno o una  locomotiva  od  altro  materiale
mobile. 
  E' vietato inoltre attraversare i binari in immediata vicinanza dei
veicoli fermi, oppure introducendosi negli stessi o fra  due  veicoli
in sosta, siano essi agganciati o disgiunti. 
  Puo' essere, pero', consentito di attraversare  i  binari  fra  due
colonne di veicoli fermi, od alle loro estremita',  quando  cio'  sia
indispensabile per il servizio viaggiatori,  con  l'osservanza  delle
avvertenze del personale. 
  I trasgressori alle suddette  norme  sono  soggetti  alla  sanzione
amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000. 
  Nell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi ai servizi
di pubblico trasporto diversi da quelli  ferroviari  e  tramviari  in
sede propria, si intendono sostituiti ai binari le  piste,  corsie  o
vie di corsa  caratterizzanti  detti  servizi.  Dette  norme  non  si
applicano alle fermate su pubbliche vie delle  autolinee  e  filovie,
nonche' alle ferrovie e tramvie in sede promiscua. 
                              Art. 22.

  E'  vietato alle persone che non debbano viaggiare occupare posti a
sedere  nei  veicoli  ed ai viaggiatori di simularne l'occupazione in
corso di viaggio.
  E'   altresi'  vietato,  senza  averne  titolo,  occupare  i  posti
prenotati,   oppure   distaccare  o  alterare  i  contrassegni  delle
prenotazioni e delle riservazioni.
  I  trasgressori  alle  suddette  disposizioni  sono  soggetti  alla
sanzione  amministrativa  da  L.  7.000 a L. 21.000 da applicarsi per
ogni contrassegno manomesso e per ogni posto indebitamente occupato.
                              Art. 23.

  I viaggiatori devono prendere posto nei treni o veicoli gia' muniti
di  regolare  biglietto  o  altro valido titolo di viaggio, anche per
l'eventuale  bagaglio  eccedente  quello ammesso gratuitamente, salvo
che sia diversamente disposto dalle aziende esercenti per determinati
casi ed impianti.
  Tuttavia  puo'  essere  ammessa  la  regolarizzazione  in  corso di
viaggio  secondo quanto stabilito, per le ferrovie dello Stato, dalle
condizioni  e  tariffe  per  il  trasporto  delle  persone  su  dette
ferrovie,  e,  per  le  ferrovie  in concessione, dalle norme emanate
dalle  aziende  esercenti, previa approvazione della M.C.T.C. o degli
organi  delle  regioni  o  degli enti locali territoriali, secondo le
rispettive attribuzioni.
  I  viaggiatori  che, ove ammesso, non provvedano a regolarizzare la
loro posizione vengono fatti scendere dai treni o veicoli nella prima
fermata  ed  assoggettati  al  pagamento  delle  tasse  e  sopratasse
stabilite,  mediante  formale invito di pagamento. Detto invito fissa
il  termine  entro  il  quale  deve  essere effettuato il versamento,
termine  che  non  puo' essere inferiore a quindici giorni dalla data
dell'invito stesso.
  In   difetto   del   pagamento  nel  termine  fissato,  la  mancata
regolarizzazione  in  corso  di  viaggio  costituisce infrazione e il
trasgressore  e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a
L. 45.000, in aggiunta alle tasse e sopratasse dovute.
  Puo' essere consentito, con identificazione del viaggiatore, di far
proseguire  il  viaggio;  anche in tal caso deve essere provveduto al
versamento  delle  somme dovute per tasse e sopratasse nel termine di
cui  al  terzo  comma  e, in difetto, diviene altresi' applicabile la
sanzione amministrativa di cui al comma precedente.
  Quando non sia ammessa la regolarizzazione di cui al secondo comma,
i  viaggiatori  trovati durante il viaggio o all'arrivo sprovvisti di
regolare  biglietto  o  altro  valido  titolo  di  viaggio, anche per
l'eventuale  bagaglio  eccedente  quello  ammesso gratuitamente, sono
soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a lire 21.000.
  In  tutti  i  casi  il  pagamento  in  misura  ridotta  con effetto
liberatorio,  di cui all'art. 80 delle presenti norme, e' subordinato
al  pagamento  delle  somme  dovute  per  tasse e sopratasse e per il
prezzo del biglietto.
  Le  tasse  e  sopratasse stabilite dalle tariffe sono sempre dovute
nei  casi in cui siano commessi reati di alterazione o contraffazioni
di  biglietti  e  documenti di viaggio, truffa od altri, puniti dalle
leggi  penali,  nonche'  nei  casi  di  infrazioni  ai regolamenti in
vigore.
                              Art. 24.

  I  biglietti  o  gli  altri  recapiti di viaggio non possono essere
usati  in  modo diverso da quello stabilito dalle rispettive norme di
utilizzazione.
  E'  vietata  la  cessione  dei biglietti e degli altri documenti di
trasporto  nominativi,  di  quelli  non  nominativi dopo l'inizio del
viaggio,  nonche'  della  parte  del  biglietto  di  andata e ritorno
relativa al viaggio di ritorno.
  E'  vietato  acquistare  od  ottenere  biglietti  in  violazione al
precedente  comma.  Il  biglietto  o  altro  documento  di  trasporto
indebitamente acquistato od ottenuto decade di validita'.
  E'  altresi'  vietata  la  vendita  di  biglietti,  quando  non sia
autorizzata dall'azienda esercente.
  I  trasgressori  alle  disposizioni  del secondo e terzo comma sono
soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000.
  I  trasgressori  alla disposizione del quarto comma incorrono nella
sanzione  amministrativa  da  L.  15.000  a L. 45.000 e, ove il fatto
avvenga   con   il   concorso   di   piu'   persone,  nella  sanzione
amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
                              Art. 25.

  Ai  viaggiatori  non e' consentito entrare nei bagagliai, nei carri
merci  ed,  in  generale,  nei  veicoli  o  loro  spazi  destinati al
servizio,   salvo   i  casi  previsti  o  autorizzati  dalle  aziende
esercenti.  E'  ammesso l'attraversamento dei bagagliai e degli altri
veicoli  di  servizio  provvisti  di  passaggio, durante la corsa del
treno, se necessario per il servizio viaggiatori.
  E' fatto divieto di aprire le porte esterne dei veicoli e di salire
o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi. Questo
divieto   non   si   applica  quando  il  servizio  di  trasporto  e'
caratterizzato  da  veicoli  in  moto  continuo  e  regolato da norme
particolari.
  E' inoltre vietato salire o discendere dalla parte opposta a quella
stabilita per il servizio viaggiatori o da aperture diverse da quelle
all'uopo destinate.
  I  trasgressori  alle  suddette  disposizioni  sono  soggetti  alla
sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.
  E'  vietato aprire le finestre dei veicoli senza l'assenso di tutti
i viaggiatori interessati.
                              Art. 26.

  Salvo il caso di grave e incombente pericolo, e' fatto divieto alle
persone  estranee  al  servizio  di  azionare i freni di emergenza, i
segnali di allarme, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte
nonche'  qualsiasi  altro  dispositivo  di  emergenza  installato nei
veicoli e come tale evidenziato.
  I  trasgressori  sono  puniti  con  l'ammenda  da  lire 50.000 a L.
500.000 o con l'arresto fino a due mesi. ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  28 dicembre 1993, n.561 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera  h))  che  le  violazioni  previste dal presente articolo non
costituisono  reato  e sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro
                              Art. 27.

  E' vietato gettare dai veicoli qualsiasi oggetto.
  I  trasgressori  sono  soggetti  alla sanzione amministrativa da L.
10.000 a L. 30.000.
  Ove  il  fatto  avvenga  con il veicolo in movimento i trasgressori
sono  puniti  con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto
fino a due mesi.
                              Art. 28.

  E'  vietato  fumare  nei  compartimenti e nei veicoli ferroviari ad
unico   ambiente   non   riservati   ai   fumatori,   nelle   vetture
autofilotramviarie,  delle  funicolari  aeree  e  terrestri  e  delle
metropolitane,  nonche'  nelle  sale di attesa delle stazioni e delle
fermate.
  E'  inoltre  vietato  durante  il  servizio  di  notte  fumare  nei
compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letti occupati da
piu' di una persona.
  Negli  spazi  non  riservati  ai fumatori devono essere esposti, in
posizione  visibile,  avvisi  riportanti  il  divieto  di  fumare.  I
trasgressori  alle  disposizioni  del  primo e del secondo comma sono
soggetti alla sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 15.000.
  Il divieto di fumare puo' essere esteso ai compartimenti ferroviari
per  fumatori  quando,  per  insufficienza  di  posti, debbano essere
occupati anche da viaggiatori ai quali sia molesto il fumo.
                              Art. 29.

  L'utente  che danneggia, deteriora o insudicia i veicoli, i locali,
gli  ambienti  delle  ferrovie nonche' i loro arredi ed accessori, e'
soggetto alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.
  La  sanzione  anzidetta  non  si  applica  quando  gli atti vengono
compiuti  da  chi  e'  colto  da  improvviso  malore,  fermo restando
l'obbligo del risarcimento dell'eventuale danno arrecato.
  Il   pagamento   della  sanzione  in  misura  ridotta  con  effetto
liberatorio,  di cui all'art. 80 delle presenti norme, e' subordinato
al  contestuale  versamento  della somma corrispondente all'eventuale
danno  arrecato, quando la somma stessa sia prefissata, come appresso
specificato,   e'  sia  notificata  al  trasgressore  all'atto  della
contestazione dell'infrazione.
  Le  aziende  esercenti hanno facolta', a tale scopo, di determinare
preventivamente  in  apposite tariffe gli importi da esigere nei vari
casi a titolo di risarcimento del danno.
  Per  le  ferrovie  in  concessione,  dette  tariffe  devono  essere
approvate  dai  competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi delle
regioni  o  degli  enti  locali  territoriali,  secondo le rispettive
attribuzioni.
  Per i veicoli circolanti su linee di altre aziende sono applicabili
le  tariffe  delle  aziende cui i veicoli appartengono, sempreche' le
stesse siano disponibili su di essi o presso il personale di servizio
in base agli accordi fra le aziende interessate.
  Negli  altri  casi,  ferma  restando  la possibilita' del pagamento
della  sanzione in misura ridotta, con effetto liberatorio, l'importo
dell'eventuale  danno  deve  essere  risarcito  separatamente, previo
accertamento e notifica.
                              Art. 30.

	
  E'  fatto  divieto alle persone non espressamente autorizzate dalle
aziende  esercenti  di  svolgere  sui  treni e veicoli, nonche' nelle
stazioni e fermate, l'attivita' di venditore di beni o di servizi.
  E'  fatto  altresi'  divieto  di  svolgere  attivita'  di cantante,
suonatore e simili, e di fare raccolta di fondi a qualunque titolo.
  I  trasgressori  sono  allontanati  dai  treni, veicoli e impianti,
previo ritiro del recapito di viaggio senza diritto ad alcun rimborso
per  i  percorsi  ancora  da  effettuare,  ed incorrono inoltre nella
sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
  Ove  l'attivita' di vendita di beni avvenga con il concorso di piu'
persone  i  trasgressori  sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L.
500.000 o con l'arresto fino a due mesi.
  Nei   confronti  dei  trasgressori  le  aziende  esercenti  possono
rifiutare il rilascio del biglietto di abbonamento. ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  28 dicembre 1993, n.561 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera  h))  che  le  violazioni  previste dal presente articolo non
costituisono  reato  e sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro
                              Art. 31.

  Possono  essere escluse dai treni e dai veicoli e allontanate dalle
stazioni  e  dalle  fermate  le  persone  che  si trovino in stato di
ubriachezza,  che  offendano  la  decenza o diano scandalo o disturbo
agli   altri   viaggiatori   e   che  ricusino  di  ottemperare  alle
prescrizioni d'ordine o di sicurezza del servizio.
  Le  persone  escluse  in  corso  di  viaggio  ai  sensi  del  comma
precedente non hanno diritto ad alcun rimborso per il percorso ancora
da effettuare.
                              Art. 32. 
 
  Possono essere escluse dai treni e dai veicoli nonche'  dai  locali
delle stazioni e delle fermate le persone malate o ferite che possano
arrecare danno o incomodo agli altri viaggiatori. 
  Il trasporto di queste persone potra' avere luogo occorrendo  sotto
custodia, in veicoli o compartimenti  riservati,  alle  condizioni  e
tariffe stabilite. 
  La norma del precedente primo comma non si applica alle persone  di
cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118,  agli  invalidi  per  cause  di
guerra, di lavoro e di servizio, nonche' ai ciechi e sordomuti. 
  Dai servizi di pubblico trasporto di  cui  al  precedente  art.  18
possono essere escluse, in relazione alle peculiarita'  del  sistema,
le persone che per eta',  per  condizioni  fisiche  o  per  manifesta
incapacita' ad utilizzare  correttamente  i  servizi  stessi  possano
arrecare danno a se' o agli altri ovvero ai veicoli ed agli impianti. 
                              Art. 33.

  Fermo  restando  quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di
detenzione  di armi nonche' di tutela dell'ordine democratico e della
sicurezza  pubblica,  e'  vietato  portare  con  se'  sui treni e nei
veicoli  armi  da  fuoco  cariche  e  non  smontate.  Le munizioni di
dotazione   devono   essere   tenute  negli  appositi  contenitori  e
accuratamente custodite.
  Il  divieto  di  cui  al  comma  precedente non e' applicabile agli
agenti della forza pubblica nonche' agli addetti alla sorveglianza in
ambito ferroviario.
  I  trasgressori  sono  puniti  con  l'ammenda  da lire 150.000 a L.
450.000.
                              Art. 34.

  La  consegna,  la spedizione ed il ritiro delle merci devono essere
effettuati nell'osservanza delle modalita' stabilite dalle aziende
  esercenti  e  dalle  leggi  o  disposizioni emanate per determinate
  merci.
L'utente e' responsabile di tutti gli eventuali danni derivanti
dalla  mancata,  inesatta  o incompleta osservanza delle modalita' di
cui al comma precedente.
                              Art. 35.

  ((1.  Ai  fini del trasporto su ferrovia sono considerati materiali
pericolosi  quelli  appartenenti alle classi indicate nel regolamento
concernente  il  trasporto  internazionale  di  merci  pericolose per
ferrovia   (RID)   di  cui  all'allegato  I  dell'appendice  C  della
convenzione  sui  trasporti  internazionali  per ferrovia (COTIF), in
vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005, e successive modificazioni.
  2.  La  circolazione  dei  veicoli che trasportano merci pericolose
ammesse  al  trasporto  su ferrovia, nonche' le prescrizioni relative
all'etichettaggio,  all'imballaggio,  al carico, allo scarico ed allo
stivaggio   sui  veicoli  ferroviari  sono  regolate  dagli  allegati
all'accordo   di   cui  al  comma  1,  recepiti  nell'ordinamento  in
conformita' alle normative vigenti.
  3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su ferrovia
e'  ammesso  dagli accordi internazionali, possono essere trasportate
su strada rotabile, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni
stabilite  per  i predetti trasporti internazionali. Per le merci che
presentino  pericolo  di  esplosione  e per i gas tossici resta salvo
l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi
di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
  4.  Il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con  i  Ministri  dell'interno,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  e  dello  sviluppo  economico,  con decreti
previamente    notificati    alla   Commissione   europea   ai   fini
dell'autorizzazione,  puo'  prescrivere,  esclusivamente  per  motivi
inerenti  alla  sicurezza  durante  il  trasporto,  disposizioni piu'
rigorose   per   la  disciplina  del  trasporto  nazionale  di  merci
pericolose  effettuato  da  veicoli  ferroviari, purche' non relative
alla  costruzione  degli  stessi.  Con  decreti  del  Ministro  delle
infrastrutture   e   dei   trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno,  dello  sviluppo  economico  e  della  salute,  possono
altresi'  essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto
su  ferrovia,  materia  ed  oggetti non compresi tra quelli di cui al
comma  1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono
indicate  le  condizioni  nel  rispetto  delle quali le singole merci
elencate   possono   essere   ammesse  al  trasporto;  per  le  merci
assimilabili     puo'     altresi'     essere    imposto    l'obbligo
dell'autorizzazione  del  singolo  trasporto,  precisando l'autorita'
competente, nonche' i criteri e le modalita' da seguire.
  5. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i Ministeri
dell'interno,  della  salute  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  rilascia  autorizzazioni  individuali  per
operazioni  di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale
che  sono  proibite  o  effettuate  in  condizioni  diverse da quelle
stabilite  dalle  disposizioni  di  cui al comma 2. Le autorizzazioni
sono  definite  e  limitate  nel tempo e possono essere concesse solo
quando  ricorrono  particolari  esigenze  di ordine tecnico ovvero di
tutela della sicurezza pubblica.)) ((3))
  ((  6.  Per  il  trasporto  delle  materie fissili o radioattive si
applicano  le  norme dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n.
1860,  sostituito  dall'articolo  2  del decreto del Presidente della
Repubblica  30 dicembre 1965, n. 1704, e dell'articolo 21 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.
  7.  A  condizione  che  non  sia pregiudicata la sicurezza e previa
notifica  alla  Commissione  europea, ai fini dell'autorizzazione, il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con i
Ministeri  dell'interno,  della salute e dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del mare, puo' derogare le condizioni poste dalle
norme di cui al comma 2 per:
    a)  il trasporto nazionale di piccole quantita' di merce, purche'
non relative a materie a media o alta radioattivita';
    b)  merci  pericolose  destinate  al trasporto locale su tragitti
debitamente  designati  del territorio nazionale, facenti parte di un
processo  industriale  definito  di  carattere locale e rigorosamente
controllato in condizioni chiaramente definite.
  8.  Chiunque  senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta,
trasporta  o  presenta  al  trasporto  merci  pericolose,  ovvero non
rispetta  le  condizioni  imposte,  a  tutela  della sicurezza, negli
stessi  provvedimenti  di  autorizzazione  e' punito con l'ammenda da
5.000 euro a 15.000 euro e l'arresto fino a sei mesi.)) ((3))
  ((  9.  Il  vettore  che viola le prescrizioni fissate dal comma 2,
ovvero  le  condizioni  di  trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative
all'idoneita'  tecnica  dei veicoli, delle cisterne o contenitori che
trasportano   merci   pericolose,   alla  presenza  o  alla  corretta
sistemazione  dei  pannelli  di  segnalazione  e  alle  etichette  di
pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui
colli  che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute
se  non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di
carico,  scarico  e  trasporto  in  comune delle merci pericolose, e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
5.000  euro  a  15.000  euro.  Alle stesse sanzioni amministrative e'
soggetto  chi  non rispetta le disposizioni del comma 4 che impongono
disposizioni  piu' rigorose per la disciplina del trasporto nazionale
di merci pericolose.)) ((3))
  ((10.  Il  vettore  che  viola le prescrizioni fissate dal comma 2,
ovvero  le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai
dispositivi   di   equipaggiamento  e  protezione  dei  conducenti  o
dell'equipaggio,   alla   compilazione  e  tenuta  dei  documenti  di
trasporto  o delle istruzioni di sicurezza, e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da 3.000 euro a 9.000
euro.)) ((3))
  ((11.  Fuori  dai  casi  previsti  dai commi 9 e 10, il vettore che
viola le altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni
di  trasporto  di  cui  ai  commi  3  e  4, e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da 1.500 euro a 4.500
euro.)) ((3))
  ((12.  Lo  speditore  o  il trasportare che violano gli obblighi di
sicurezza  in  capo  agli  stessi  posti rispettivamente dal capitolo
1.4.2.1  e 1.4.2.2 del RID sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria  del  pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro.))
((3))
  ((13.   Le   sanzioni  amministrative  sono  applicate  secondo  la
disciplina  del  Capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689.
L'autorita' amministrativa competente e' il Prefetto del luogo ove la
violazione e' accertata.))
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 7, commi
2  e 3) che "2. All'espletamento delle attivita' autorizzative di cui
al  comma  5  dell'articolo  35  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11  luglio  1980, n. 753, come modificato dal comma 1, si
provvede  nell'ambito  delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
  3.  I  proventi delle ammende irrogate ai sensi dei commi 8, 9, 10,
11  e  12  dell'articolo  35  del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 753 del 1980, come modificato dal comma 1, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato."

TITOLO III
DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETA' LATERALI DALLA SEDE
FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITU' E
DELL'ATTIVITA' DI TERZI IN PROSSIMITA' DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI
DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO

                              Art. 36.

  Le ferrovie in sede propria sono separate dalle proprieta' laterali
e  dalle  strade  con  siepi, muri o altro tipo di recinzione stabile
ove,  a  giudizio delle aziende esercenti, sia ritenuto necessario ai
fini della sicurezza dell'esercizio.
  Per  le ferrovie in concessione, i competenti uffici della M.C.T.C.
possono  sempre  disporre, per motivi di sicurezza dell'esercizio, la
recinzione di tratti di linea.
  Per  i  servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli che
circolano sospesi a funi, travate od altre strutture le recinzioni di
cui  al  primo  comma  o  comunque  idonee opere di protezione devono
essere  realizzate  quando  i  franchi  minimi  laterali od inferiori
rispetto a qualunque ostacolo sono minori dei minimi stabiliti.
  Le  chiusure sono stabilite nell'esclusivo interesse delle ferrovie
e  degli  altri servizi di pubblico trasporto e nessuna opposizione o
pretesa potra' essere avanzata dai terzi in dipendenza della messa in
opera di recinzioni da parte delle aziende esercenti.
  Le  norme  di  cui  al  presente  titolo  III,  salvo quelle di cui
all'art.  38,  non  si  applicano  ai  servizi  di pubblico trasporto
laddove  questi  utilizzino  sedi  in comune con strade ed altre aree
pubbliche.
                              Art. 37.

  E'  proibito  fare  opere  e  costituire  depositi  o  cumuli anche
temporanei  sulle  aree  di  proprieta'  ferroviaria  senza  espressa
autorizzazione delle aziende esercenti.
  I  trasgressori  sono  puniti  con  l'ammenda  da lire 100.000 a L.
300.000.
  Le  aziende esercenti possono procedere alla rimozione delle opere,
dei depositi e dei cumuli. Le spese sostenute sono poste a carico dei
trasgressori  ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata
con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
ovvero  delle  norme in materia di riscossione coattiva contenute nel
codice di procedura civile.
                              Art. 38.

  Chiunque  arrechi  danni  e  guasti  agli  impianti  ed ai mezzi di
esercizio   delle   ferrovie   senza  pregiudizio  per  la  sicurezza
dell'esercizio  e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 20.000
a L. 60.000.
  Quando  i fatti di cui al primo comma siano tali da pregiudicare la
sicurezza  dell'esercizio,  quando  vengano  poste cose sulle rotaie,
piste,  corsie,  vie  di  corsa  o  vicino  ad esse, o quando vengano
lanciati  oggetti  contro  treni  e  veicoli  o imitati i segnali, si
applica a carico dei trasgressori l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000
o l'arresto fino a due mesi.
                              Art. 39.

  E'  vietato  installare  e  mantenere su fabbricati, su strade e su
opere  varie,  sorgenti  luminose  colorate  o  bianche  abbaglianti,
visibili dalla ferrovia, che a giudizio dei competenti organi tecnici
delle  F.S.,  per  le  ferrovie  dello  Stato,  e  della M.C.T.C., su
segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione,
possono  confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne la
esatta valutazione.
  Le  sorgenti  luminose,  per  le  quali  i  predetti organi tecnici
dichiarino,  in qualunque momento, la necessita' di rimozione, devono
essere   eliminate   entro   sessanta  giorni  dalla  notifica  della
comunicazione,  salvo  i  termini piu' brevi che potranno di volta in
volta   essere  stabiliti  nei  casi  di  particolare  pericolosita'.
Destinatari  della  notifica  possono  essere  indifferentemente  gli
utenti  delle  sorgenti,  i proprietari degli immobili sui quali sono
state  collocate e i diretti installatori che sono tenuti in solido a
provvedere alla rimozione.
  I  trasgressori  alla  disposizione di cui al comma precedente sono
soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
  Indipendentemente  dalla  sanzione,  decorsi  inutilmente i termini
stabiliti   nel  secondo  comma,  la  rimozione  viene  disposta  con
ordinanza del prefetto competente per territorio e le spese sostenute
per  la  rimozione  sono  poste  a  carico dei trasgressori stessi ed
eventualmente  recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione
forzata  con  l'osservanza  delle  norme  del regio decreto 14 aprile
1910,  n.  639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva
contenute nel codice di procedura civile.
  Se  le  sorgenti  luminose  in  questione  sono  situate  su strade
pubbliche  perche'  predisposte per la pubblica illuminazione o quali
segnali  luminosi  di  circolazione,  prima  di provvedere a diffide,
devono  essere  presi  accordi in merito con l'amministrazione cui la
strada appartiene.
                              Art. 40.

  Nei  casi  di  nuovi insediamenti abitativi o industriali adiacenti
alle  ferrovie e' fatto obbligo ai proprietari di provvedere, ai fini
della   sicurezza   pubblica   e   dell'esercizio  ferroviario,  alla
preventiva  idonea recinzione dei terreni stessi in prossimita' della
sede ferroviaria.
  I  trasgressori  sono  puniti  con  l'ammenda  da lire 300.000 a L.
900.000.
  Indipendentemente  dalla  sanzione,  in caso di mancanza osservanza
della  disposizione  di  cui  al  primo  comma,  le aziende esercenti
potranno  provvedere  esse stesse alla recinzione. Le spese sostenute
saranno  poste  a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate
mediante  esecuzione  forzata  con l'osservanza delle norme del regio
decreto  14  aprile  1910,  n.  639, ovvero delle norme in materia di
riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.
                              Art. 41. 
 
  In vicinanza delle ferrovie e' vietato far pascolare  bestiame  non
custodito  in  modo  idoneo  ad  impedirne   l'entrata   nella   sede
ferroviaria. 
  I trasgressori, salvo che non sia applicabile  il  successivo  art.
42, sono soggetti alla sanzione amministrativa  da  L.  20.000  a  L.
60.000. 
  Nel  caso  di  effettiva  introduzione  del  bestiame  nella   sede
ferroviaria i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 150.000  a
L. 450.000. 
  Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di
pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36. 
                              Art. 42.

  Entro  centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore delle
presenti  norme,  coloro  che  esercitano  sui  fondi  adiacenti alle
ferrovie  attivita'  di  pascolo, di allevamento o di riproduzione di
bovini,  equini,  cervi,  cinghiali  o  comunque di animali di grossa
taglia,  devono  apporre,  lungo il tratto di terreno avente la detta
destinazione,  in  prossimita'  della  sede  ferroviaria,  recinzioni
stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca
nella sede stessa.
  Identico  obbligo  sussiste  per  coloro  che esercitano riserve di
caccia  e  bandite  con  cervi,  cinghiali  o altri animali di grossa
taglia, poste, in vicinanza di ferrovie.
  L'obbligo  suddetto  sussiste  pure  per  coloro  che esercitano le
attivita'  di  cui  ai  commi  precedenti  su  fondi non direttamente
confinanti  con  la  sede  ferroviaria  per  i  quali sia stata fatta
motivata  richiesta  in  merito  dall'ufficio  lavori compartimentale
delle  F.S.,  per  le  ferrovie dello Stato, e dal competente ufficio
della  M.C.T.C.,  per  le  ferrovie  in  concessione.  In tal caso il
termine  di  cui  al  primo comma decorre dalla data di notificazione
della richiesta.
  Le  recinzioni  devono  rispondere a requisiti tecnici di sicurezza
ampiamente  cautelativi, avuto riguardo allo stato dei luoghi ed alla
specie di bestiame.
  Qualora,  entro  il  termine  su  indicato,  non  si ottemperi alle
disposizioni di cui ai commi precedenti, entro il termine stesso deve
cessare  l'utilizzazione  dei  fondi  per  le  attivita' previste dal
presente  articolo.  1  trasgressori  sono puniti con l'ammenda da L.
300.000 a L. 900.000.
  Alla  stessa  sanzione  e'  assoggettato chiunque dopo l'entrata in
vigore   delle   presenti  norme  inizi  l'esercizio  delle  predette
attivita' senza avere provveduto alle idonee recinzioni.
  Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di
pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.
                              Art. 43.

  Indipendentemente dalla sanzione prevista al precedente art. 42, in
caso di mancata osservanza delle disposizioni stabilite con lo stesso
articolo,  le  aziende esercenti potranno eseguire i lavori necessari
per impedire l'introduzione del bestiame nella sede ferroviaria.
  Le  spese  sostenute  saranno  poste  a  carico dei trasgressori ed
eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza
delle  norme  del  regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle
norme  in  materia  di  riscossione  coattiva contenute nel codice di
procedura civile.
                              Art. 44.

  E'  vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi
laterali  alle  linee  ferroviarie  come  pure e' vietato impedire il
libero  deflusso  delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui
terreni circostanti.
  E'  vietato  scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque
di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente.
  I  trasgressori  sono  soggetti  alla sanzione amministrativa da L.
30.000 a L. 90.000.
                              Art. 45.

  I   proprietari  e  gli  utenti  di  canali  artificiali  esistenti
lateralmente  alla  sede ferroviaria debbono impedire che le acque si
espandano sulla sede stessa o comunque le arrechino danno.
  E' vietato irrigare i terreni laterali alle linee ferroviarie senza
le precauzioni atte ad evitare danni alle linee stesse.
  I  trasgressori  sono  soggetti  alla sanzione amministrativa da L.
20.000 a L. 60.000.
                              Art. 46.

  E'  fatto  obbligo  ai  proprietari  dei  fondi laterali alle linee
ferroviarie  di mantenere inalterate le ripe dei fondi stessi in modo
da  impedire  lo  scoscendimento del terreno sulla sede ferroviaria e
sui fossi laterali.
  Qualora  non  siano  in  grado  di  ottemperare  a  tale obbligo, i
proprietari  medesimi  possono cedere a titolo gratuito la proprieta'
delle ripe alle aziende esercenti che sono tenute ad acquisirle.
  I  trasgressori  sono  puniti  con  l'ammenda  da lire 150.000 a L.
450.000.
  Gli uffici lavori compartimentali delle F.S. ed i competenti uffici
della  M.C.T.C.,  su  segnalazione  delle aziende esercenti, potranno
porre divieti allo sradicamento ed al taglio dei boschi laterali alle
linee, rispettivamente delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in
concessione,  quando  cio'  possa  comportare pericolo alla sicurezza
della sede ferroviaria per caduta di valanghe o frane.
  I  trasgressori  sono  puniti  con  l'ammenda  da lire 100.000 a L.
1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi.
                              Art. 47.

  I  fabbricati  e  le  opere  di qualunque genere esistenti lungo le
ferrovie   debbono   essere  mantenuti  in  condizioni  tali  da  non
compromettere la sicurezza dell'esercizio.
  I  fabbricati  e  le  opere  che,  a  giudizio  dell'ufficio lavori
compartimentale  delle  F.S.,  per  le  ferrovie  dello  Stato, e del
competente  ufficio  della  M.C.T.C.,  su  segnalazione delle aziende
esercenti,  per  le ferrovie in concessione, possono compromettere la
sicurezza  dell'esercizio  debbono  essere  demoliti  o adeguatamente
riparati  entro centottanta giorni dalla notifica della comunicazione
ai  proprietari,  salvo i termini piu' brevi che potranno di volta in
volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosita'.
  I  trasgressori  sono  puniti  con  l'ammenda  da lire 300.000 a L.
900.000.
  Indipendentemente   dall'ammenda,  decorsi  inutilmente  i  termini
stabiliti  nel  secondo  comma,  la  demolizione  viene  disposta con
ordinanza  del prefetto competente per territorio. Le spese sostenute
per   la   demolizione  sono  poste  a  carico  dei  trasgressori  ed
eventualmente  recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione
forzata  con  l'osservanza  delle  norme  del regio decreto 14 aprile
1910,  n.  639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva
contenute nel codice di procedura civile.
  Nelle  zone  asservite  ad elettrodotti di proprieta' delle aziende
esercenti  ferrovie,  per i fabbricati e le opere di qualunque genere
costruiti  o iniziati senza il consenso delle aziende stesse e la cui
presenza,  a  giudizio  delle  medesime, venga a creare situazioni di
pericolo,   il   prefetto   competente  per  territorio,  su  istanza
dell'ufficio  impianti  elettrici  compartimentale delle F.S., per le
ferrovie   dello   Stato,   o   del   direttore  o  del  responsabile
dell'esercizio,  per  le  ferrovie in concessione, al fine di evitare
interruzioni  di  pubblico  servizio,  dichiara con ordinanza la loro
immediata  inagibilita' e dispone di conseguenza. Restano fermi tutti
gli altri poteri di intervento previsti dalle vigenti leggi.
                              Art. 48.

  E'  vietato  dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in
vicinanza  delle  linee  ferroviarie  senza adottare tutte le cautele
necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.
  Sotto  le  linee  dei servizi di pubblico trasporto di cui al terzo
comma dell'art. 36 l'accensione dei fuochi e' comunque subordinata ad
intese  con  le  aziende esercenti, le quali determinano i periodi in
cui e' consentita la accensione e le cautele necessarie.
  I  trasgressori  sono  soggetti  alla sanzione amministrativa da L.
30.000 a L. 90.000.
                              Art. 49.

  Lungo  i  tracciati  delle  linee ferroviarie e' vietato costruire,
ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una
distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri
  trenta  dal  limite  della  zona  di  occupazione della piu' vicina
  rotaia.
La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie
con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili
ai sensi del terzo comma dell'art. 1.
                              Art. 50.

  Il  divieto  di  cui  al precedente art. 49 decorre dall'entrata in
vigore delle presenti norme, per le linee ferroviarie esistenti e per
quelle  il  cui  progetto  sia  stato gia' approvato, e dalla data di
pubblicazione   sul   Foglio   degli  annunzi  legali  delle  singole
prefetture   competenti   per  territorio  dell'avviso  dell'avvenuta
approvazione,   per   le  ferrovie  il  cui  progetto  sia  approvato
successivamente  all'entrata  in  vigore  delle  norme  stesse,  e si
applica  a  tutti  gli  edifici  e manufatti i cui progetti non siano
stati  approvati  in  via  definitiva dai competenti organi alle date
suddette.
  I comuni non possono comunque rilasciare concessioni di costruzione
entro  la fascia di rispetto di cui al precedente art. 49 dal momento
della comunicazione agli stessi dei progetti di massima relativi alla
costruzione  di  nuove  linee  ferroviarie,  quando detti progetti, a
norma  dell'art.  81  del  decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio  1977,  n.  616,  non  siano difformi dalle prescrizioni e dai
vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi.
                              Art. 51.

  Lungo   i   tracciati   delle  tramvie,  ferrovie  metropolitane  e
funicolari  terrestri  su  rotaia e' vietato costruire, ricostruire o
ampliare  edifici  o  manufatti  di  qualsiasi specie ad una distanza
minore  di  metri  sei  dalla  piu'  vicina  rotaia,  da misurarsi in
proiezione orizzontale.
  Tale  misura  dovra',  occorrendo,  essere aumentata in modo che le
anzidette  costruzioni  non si trovino mai a distanza minore di metri
due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
  A  richiesta  del  competente  ufficio  della M.C.T.C., su proposta
delle aziende esercenti, la detta distanza deve essere accresciuta in
misura  conveniente  per  rendere libera la visuale necessaria per la
sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.
  Le  norme  del  presente  articolo si applicano anche ad servizi di
pubblico  trasporto  di cui al terzo comma dell'art. 36, intendendosi
le  distanze  riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia
fissi che mobili, della linea e dei veicoli.
                              Art. 52.

  Lungo  i  tracciati delle ferrovie e' vietato far crescere piante o
siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere
ad  una  distanza  minore  di  metri sei dalla piu' vicina rotaia, da
misurarsi in proiezione orizzontale.
  Tale  misura  dovra',  occorrendo,  essere aumentata in modo che le
anzidette  piante  od  opere  non si trovino mai a distanza minore di
metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
  Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi,
  muriccioli  di  cinta  e  steccati di altezza non maggiore di metri
  1,50.
Gli alberi per i quali e' previsto il raggiungimento di un'altezza
massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una
distanza  dalla  piu'  vicina rotaia minore della misura dell'altezza
massima raggiungibile aumentata di metri due.
  Nel  caso  che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in
rilevato, tale distanza dovra' essere calcolata, rispettivamente, dal
ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
  A  richiesta  del  competente  ufficio lavori compartimentale delle
F.S.,  per  le  ferrovie  dello Stato, o del competente ufficio della
M.C.T.C.,  su  proposta  delle  aziende esercenti, per le ferrovie in
concessione,  le  dette distanze debbono essere accresciute in misura
conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza
della circolazione nei tratti curvilinei.
  Le  norme  del  presente  articolo  non  si applicano ai servizi di
pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.
                              Art. 53. 
 
  Nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi  escavazione
o canale  deve  essere  effettuato  ad  una  distanza  tale  che,  in
relazione alla natura dei terreni interessati non arrechi pregiudizio
alla sede o alle opere ferroviarie. 
  La distanza del ciglio piu' vicino dell'escavazione  o  canale  non
deve comunque essere inferiore  alla  sua  profondita'  partendo  dal
ciglio piu' esterno del fosso laterale o dalla  cunetta,  ove  questi
esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la ferrovia e' in trincea
oppure dal piede della scarpata se la ferrovia e' in rilevato. 
  Tale distanza non potra' mai essere minore di tre  metri  anche  se
l'escavazione del terreno sia meno profonda. 
                              Art. 54.

  Lungo  le  linee  ferroviarie  fuori  dai centri abitati e' vietato
costruire  fornaci, fucine e fonderie ad una distanza minore di metri
cinquanta  dalla  piu'  vicina  rotaia,  da  misurarsi  in proiezione
orizzontale.
                              Art. 55.

  I  terreni  adiacenti  alle  linee  ferroviarie  non possono essere
destinati  a  bosco  ad  una distanza minore di metri cinquanta dalla
piu' vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
  La  disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di
pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.
                              Art. 56.

  Sui  terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di
pietre  o  di  altro materiale deve essere effettuato ad una distanza
tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.
  Tale  distanza  non  deve  essere  comunque minore di metri sei, da
misurarsi in proiezione orizzontale, dalla piu' vicina rotaia e metri
due  dal  ciglio  degli  sterri o dal piede dei rilevati quando detti
depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.
  La  distanza  di cui al comma precedente e' aumentata a metri venti
nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.
  Per  i  servizi  di  pubblico  trasporto  indicati  al  terzo comma
dell'art.  36  le  distanze  di  cui ai precedenti commi si intendono
riferite  al  massimo  ingombro  laterale degli organi, sia fissi che
mobili, della linea e dei veicoli.
                              Art. 57.

  In   vicinanza   della   ferrovia  e'  vietato  depositare  materie
pericolose  o  insalubri  o costruire opere per la loro conduzione ad
una distanza tale che, a giudizio dei competenti organi tecnici delle
F.S.,  per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione
delle  aziende  esercenti,  per  le  ferrovie in concessione, possano
arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.
                              Art. 58.

  Chiunque  costruisce una strada un canale o un condotto d'acqua, un
elettrodotto, gasdotto, oleodotto o qualunque altra opera di pubblica
utilita'  che  debba  attraversare  impianti ferroviari, compresi gli
elettrodotti,   o   svolgersi   ad  una  distanza  che  possa  creare
interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario deve
ottenere  la  preventiva  autorizzazione  dell'azienda  esercente che
potra' condizionarla alla realizzazione di tutte le varianti ai piani
costruttivi  che riterra' necessarie per garantire la sicurezza delle
opere e degli impianti e la regolarita' dell'esercizio ferroviario.
  Per  le  ferrovie  in  concessione l'autorizzazione di cui al comma
precedente  e' subordinata al nulla osta del competente ufficio della
M.C.T.C.,  per  i servizi di competenza statale, o degli organi delle
regioni,  previo  assenso  ai  fini  della  sicurezza  da  parte  del
competente  ufficio  della  M.C.T.C.,  per i servizi rientranti nelle
attribuzioni delle regioni stesse.
                              Art. 59.

  L'esecuzione,  lungo  le linee ferroviarie, di scavi e perforazioni
per  estrazione  di  sostanze minerali a distanza minore di cinquanta
metri   dalla   piu'   vicina  rotaia,  da  misurarsi  in  proiezione
orizzontale,   e'  subordinata  al  nulla  osta  dell'ufficio  lavori
compartimentale  delle  F.S.,  per  le  ferrovie  dello  Stato, e del
competente  ufficio della M.C.T.C., sentite le aziende esercenti, per
le ferrovie in concessione.
  Le autorizzazioni di cui agli articoli 62, 63 e 104 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  aprile 1959, n. 123, concernente le
norme di polizia delle miniere e delle cave, potranno essere concesse
previo rilascio del nulla osta di cui al comma precedente.
                              Art. 60.

  Quando  la  sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la
natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano,
possono  essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle
F.S.,  per  le  ferrovie  dello  Stato, e dai competenti uffici della
M.C.T.C.,  per  le  ferrovie  in concessione, riduzioni alle distanze
prescritte dagli articoli dal 49 al 56.
  I  competenti  uffici  della  M.C.T.C.,  prima  di  autorizzare  le
richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante
lettera  raccomandata  con  avviso di ricevimento, comunicazione alle
aziende  interessate  delle  richieste  pervenute, assegnando loro un
termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali
osservazioni.
  Trascorso  tale  termine,  i predetti uffici possono autorizzare le
riduzioni richieste.
                              Art. 61.

  Per  tutte  le  situazioni  esistenti  non  conformi,  alla data di
entrata  in  vigore  delle  presenti  norme,  alle  disposizioni  dei
precedenti  articoli  49,  51, 52, 53, 54, 55 e 56, gli uffici lavori
compartimentali  delle  F.S.,  per  le  ferrovie  dello  Stato,  ed i
competenti   uffici   della   M.C.T.C.,  su  proposta  delle  aziende
esercenti,  per  le  ferrovie  in  concessione,  potranno  richiedere
l'adeguamento  alle  disposizioni  stesse  quando  cio'  sia ritenuto
necessario per la sicurezza dell'esercizio.
  In  tale caso e' dovuta una indennita' da determinarsi in base alle
leggi  sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita' purche' si
tratti   di  opere  eseguite  non  in  violazione  alle  preesistenti
disposizioni di legge in materia di distanze legali.
  Nel  caso  di costruzione di nuove linee, per le opere preesistenti
non   conformi   alle   disposizioni  degli  articoli  richiamati  al
precedente  primo  comma,  gli  organi di cui allo stesso primo comma
potranno  richiedere  l'adeguamento  alle  disposizioni stesse quando
cio' sia necessario alla sicurezza dell'esercizio.
  In  tale caso e' dovuta una indennita' da determinarsi in base alle
leggi  sulle  espropriazioni per causa di pubblica utilita' per tutte
le  opere  eseguite  precedentemente  alla  data di pubblicazione sul
Foglio  degli  annunzi legali delle singole prefetture competenti per
territorio dell'avviso dell'approvazione del progetto.
                              Art. 62.

  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  dal  49  al  56 non sono
applicabili  alle  aziende  esercenti  le  ferrovie le quali potranno
pertanto  realizzare, nel rispetto della sicurezza dell'esercizio, le
opere  necessarie  alle  proprie  esigenze,  previa autorizzazione da
parte  dei  competenti  uffici  della  M.C.T.C.  per  le  ferrovie in
concessione.
                              Art. 63.

  I  trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli 49 e
51 sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.
  I  trasgressori  alle norme sulle distanze di cui agli articoli dal
52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L.
90.000.
  Sono  pure  soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L.
90.000  coloro  che esercitano le attivita' di cui agli articoli 58 e
59 senza le autorizzazioni o i nullaosta prescritti.

TITOLO IV
SISTEMA DI PROTEZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI DEI PASSAGGI
A LIVELLO E PRESCRIZIONI PER GLI UTENTI

                              Art. 64.

  I   passaggi  a  livello  delle  strade  pubbliche  o  private  per
l'attraversamento delle ferrovie possono essere:
    a)  del tipo con barriere o semi-barriere, manovrati sul posto, a
distanza  o  automaticamente  intendendosi  compresi  nel  termine di
barriere  le  sbarre,  i  cancelli  ed  altri dispositivi di chiusura
equivalenti;
    b)  del  tipo  senza  barriere,  provvisti o meno di segnalazione
luminosa e acustica verso la strada ed a comando automatico.
  Spetta  alle  aziende  esercenti  le  ferrovie stabilire il tipo di
impianto  per ogni attraversamento. Per le ferrovie in concessione, i
competenti  uffici della M.C.T.C. possono sempre disporre, per motivi
di sicurezza, l'installazione dei dispositivi di protezione di cui al
comma precedente a passaggi a livello senza barriere.
  Per  quanto  riguarda  le  segnalazioni  stradali  di  "passaggio a
livello", la visibilita' della linea ferrata per i passaggi a livello
senza barriere nonche' il funzionamento automatico dei dispositivi di
segnalazione e di protezione dei passaggi a livello con semi-barriere
e  di  quelli  senza  barriere  provvisti  di segnalazione luminosa e
acustica,  si  applicano  le  norme del vigente codice della strada e
delle relative disposizioni di esecuzione.
  Per i passaggi a livello con barriere manovrate in correlazione con
l'effettiva  marcia  dei  treni,  la  chiusura delle barriere stesse,
prima  del  passaggio  di  ogni  convoglio,  deve  essere  assicurata
dall'azienda esercente, con appositi dispositivi o con idonei sistemi
di esercizio.
  Negli  altri casi in cui non sia stabilita la suddetta correlazione
le   barriere   devono  essere  chiuse  almeno  cinque  minuti  prima
dell'orario di transito del treno.
  I  passaggi  pedonali  senza  barriere  possono  essere  muniti  di
girandole, manovrabili dagli utenti, o di labirinti.
  I  passaggi a livello privati possono essere muniti di chiusure con
chiavi in consegna agli utenti.
                              Art. 65.

  Per  l'attraversamento dei passaggi a livello pubblici si applicano
le   norme   del   vigente  codice  della  strada  a  delle  relative
disposizioni di esecuzione.
  Le  stesse norme sono estese ai passaggi a livello privati, esclusi
quelli con chiavi in consegna agli utenti.
  E'  proibito  ai  non  addetti  al  servizio dei passaggi a livello
aprire,  chiudere  e,  comunque,  manovrare  le  barriere e gli altri
dispositivi dei medesimi. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da
L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi.
                              Art. 66. 
 
  L'uso dei passaggi  a  livello  privati  e'  regolato  da  apposita
convenzione fra l'azienda esercente la linea e l'utente. 
  Per le ferrovie in concessione la convenzione deve essere approvata
dai competenti uffici della M.C.T.C. 
  I passaggi a livello privati con chiavi  in  consegna  agli  utenti
sono usati sotto la diretta responsabilita' degli utenti stessi  che,
prima di effettuare l'attraversamento, devono accertare con ogni cura
e  prudenza  che  nessun  treno  od  altro  mezzo  su   rotaia   stia
sopraggiungendo e quindi transitare rapidamente. 
  Inoltre e' fatto divieto agli utenti dei detti passaggi  a  livello
di tenere aperti gli  attraversamenti  oltre  il  tempo  strettamente
necessario per il passaggio. 
  I trasgressori alle disposizioni del terzo e quarto comma incorrono
nell'ammenda da L. 150.000 a L. 450.000. 

TITOLO V
UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN
CASO DI MOBILITAZIONE DELLE FORZE ARMATE E DI GUERRA

                              Art. 67.

  In caso di mobilitazione delle forze armate e in caso di guerra, le
aziende  esercenti i servizi di trasporto sono tenute ad osservare le
norme  previste  per  tali  eventualita'  nonche' le disposizioni che
verranno emanate dalle autorita' competenti.
  In  tali  evenienze  le  aziende  stesse sono autorizzate, anche in
deroga alla normativa esistente:
    - ad adibire temporaneamente a funzioni superiori a quelle svolte
il dipendente personale, purche' in grado di esercitarle;
    -  a  richiedere  al  personale  dipendente,  ove sia necessario,
prestazioni eccezionali in eccedenza all'orario di lavoro;
    -  ad  anticipare  o  ritardare  le prescritte visite e prove del
materiale rotabile e degli impianti, rispetto ai termini stabiliti;
    - ad effettuare il trasporto delle merci pericolose e nocive.

TITOLO VI
INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DEI CADAVERI RINVENUTI
SULLA SEDE FERROVIARIA
E PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE IN CASO DI INCIDENTE

                              Art. 68.

  Qualora, in seguito ad incidente o per qualsiasi altra causa, anche
ignota, si rinvengano sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da
interessare  la  libera  circolazione dei treni, dei cadaveri, questi
possono  essere  rimossi  anche  prima dell'intervento dell'autorita'
giudiziaria,   previo   accertamento   e  descrizione  delle  precise
condizioni  in cui furono rinvenuti, a cura dei funzionari, ufficiali
e   sottufficiali   di   pubblica   sicurezza,   degli   ufficiali  e
sottufficiali  dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa
le veci nell'esercizio delle funzioni di autorita' locale di pubblica
sicurezza.
  Uguale  facolta'  e'  attribuita ai graduati e agenti della polizia
ferroviaria  e  dei  carabinieri  in servizio di polizia ferroviaria,
qualora  non  sia  possibile  il  tempestivo  intervento di una delle
autorita'  di  cui  al  primo  comma,  in  relazione  alle necessita'
dell'esercizio.
                              Art. 69. 
 
  Qualora, in seguito ad incidente o per qualsiasi  altra  causa,  si
venga a trovare sulla sede  ferroviaria,  ed  in  posizione  tale  da
interessare la  libera  circolazione  dei  treni,  materiale  non  di
proprieta'  dell'azienda  esercente,  detto  materiale  puo'   essere
rimosso,  anche  prima   dell'eventuale   intervento   dell'autorita'
giudiziaria,  previo  accertamento  e   descrizione   delle   precise
condizioni in cui viene rinvenuto, a cura dei funzionari, ufficiali e
sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e  sottufficiali
dei carabinieri o del sindaco del luogo  o  di  chi  ne  fa  le  veci
nell'esercizio  delle  funzioni  di  autorita'  locale  di   pubblica
sicurezza, nonche', in mancanza, dei graduati ed agenti della polizia
ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria. 
                              Art. 70.

  In   caso   di  urgenza,  i  dirigenti  dell'esercizio  addetti  al
movimento,  alla  linea  e  al  materiale  rotabile, o, in assenza di
questi,  gli  agenti  con funzioni di capotreno hanno facolta', anche
prima    dell'intervento    dell'autorita'   giudiziaria   e   previo
accertamento  e  descrizione,  di disporre la rimozione del materiale
rotabile  la  cui  permanenza  sul  luogo  di  un qualsiasi incidente
ostacoli la pronta riattivazione della circolazione dei treni.
  Tale   materiale   e'  inviato  alle  officine  per  le  occorrenti
riparazioni  o,  se  del caso, rimesso in circolazione, salvo divieto
dell'autorita'  giudiziaria da revocarsi, pero', appena compiuti, con
precedenza  su  ogni  altra  indagine,  gli accertamenti ed i rilievi
necessari.
  Per  le  ferrovie  in concessione le facolta' di cui al primo comma
possono  essere  esercitate  solo  dal personale giurato ai sensi del
successivo art. 71.

TITOLO VII
ATTIVITA' DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI ALLE NORME
RELATIVE ALLA POLIZIA DEI TRASPORTI.
APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI E DEVOLUZIONE DEI PROVENTI

Capo I
GENERALITA'

                              Art. 71. 
 
  La prevenzione e  l'accertamento  delle  infrazioni  alle  presenti
norme, con esclusione di quelle di cui al successivo titolo  VIII.  e
la  stesura   dei   relativi   verbali   spettano   agli   ufficiali,
sottufficiali,  graduati  e   guardie   della   specialita'   polizia
ferroviaria del Corpo delle guardie di  pubblica  sicurezza,  nonche'
agli altri ufficiali ed agenti di polizia  giudiziaria  indicati  nei
commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale. 
  In  assenza  dei  soggetti  sopraindicati  il   personale   addetto
all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie deve
procedere   alla   constatazione   dei   fatti   ed   alle   relative
verbalizzazioni. 
  Al suddetto personale delle ferrovie compete pure, in  aggiunta  al
personale di cui all'art. 137  del  testo  unico  delle  norme  sulla
disciplina della circolazione stradale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, la  constatazione
e la relativa  verbalizzazione  delle  infrazioni  alle  disposizioni
sull'attraversamento dei passaggi a livello. 
  Per la legalita'  dei  verbali,  il  personale  delle  ferrovie  in
concessione deve essere giurato nelle forme di legge. 
  Per le  ferrovie  in  concessione  l'espletamento  dei  servizi  di
polizia ferroviaria  spetta  inoltre  ai  funzionari  della  M.C.T.C.
addetti alla vigilanza nonche' ai funzionari  dei  competenti  organi
delle regioni e degli enti locali territoriali secondo le  rispettive
attribuzioni. 
  Al fine di assicurare  il  piu'  efficace  contrasto  dell'evasione
tariffaria, i gestori  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  possono
affidare le attivita' di prevenzione,  accertamento  e  contestazione
delle  violazioni  alle  norme  di  viaggio  anche  a  soggetti   non
appartenenti agli organici del gestore medesimo,  qualificabili  come
agenti  accertatori  ((,  previa  verifica  della   possibilita'   di
reimpiegare efficacemente con tali mansioni il  personale  dipendente
dichiarato non idoneo)). Gli  stessi  dovranno  essere  appositamente
abilitati dall'impresa di trasporto pubblico che mantiene comunque la
responsabilita' del corretto svolgimento dell'attivita' di verifica e
che ha l'obbligo di trasmettere l'elenco degli agenti abilitati  alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo  di  competenza.  Per  lo
svolgimento delle  funzioni  loro  affidate  gli  agenti  accertatori
esibiscono   apposito   tesserino   di   riconoscimento    rilasciato
dall'azienda e possono effettuare i controlli previsti  dall'articolo
13 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  compresi  quelli  necessari
per l'identificazione del trasgressore,  ivi  incluso  il  potere  di
richiedere l'esibizione di valido  documento  di  identita',  nonche'
tutte le altre attivita' istruttorie previste dal capo I, sezione II,
della stessa legge. Gli agenti accertatori, nei limiti del servizio a
cui sono destinati, rivestono la qualita' di pubblico ufficiale.  Gli
agenti accertatori possono accertare  e  contestare  anche  le  altre
violazioni in materia di trasporto pubblico  contenute  nel  presente
titolo, per le quali  sia  prevista  l'irrogazione  di  una  sanzione
amministrativa. 
  Il Ministero dell'interno puo' mettere  a  disposizione  agenti  ed
ufficiali  aventi  qualifica  di  polizia  giudiziaria,  secondo   un
programma di  supporto  agli  agenti  accertatori  di  cui  al  comma
precedente, con copertura  dei  costi  a  completo  carico  dell'ente
richiedente e per periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi. 

Capo II
PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI

                              Art. 72.

  Nelle  contravvenzioni  per  le  quali  e'  stabilita  la sola pena
dell'ammenda,  il trasgressore e' ammesso a pagare immediatamente una
somma   corrispondente   al   minimo  della  pena  stabilita  per  la
contravvenzione commessa.
  Per   le  infrazioni  alle  disposizioni  sull'attraversamento  dei
passaggi  a livello di cui al comma undicesimo dell'art. 15 del testo
unico  delle  norme  sulla  disciplina  della  circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n.  393,  l'importo  della  oblazione e' quello previsto dallo stesso
testo unico.
  Qualora,   per   qualsiasi   motivo,   il   pagamento  non  avvenga
immediatamente,  il  trasgressore  puo' provvedervi, anche a mezzo di
versamento  in  conto corrente postale, con le modalita' indicate nel
verbale    di    contravvenzione,   entro   sessanta   giorni   dalla
contestazione.
                              Art. 73.

  La contravvenzione deve essere, in quanto possibile, immediatamente
contestata al trasgressore.
  Salvo  il  caso  che questi addivenga immediatamente all'oblazione,
dell'avvenuta   contestazione   deve   essere   redatto  un  verbale,
contenente  anche  le dichiarazioni che il trasgressore chiede che vi
siano  inserite.  Copia  di  detto  verbale deve essere consegnata al
trasgressore stesso.
                              Art. 74.

  Qualora   la   contravvenzione   non  possa  essere  immediatamente
contestata,  debbono  essere  notificati  gli  estremi  del  relativo
verbale,  entro  novanta giorni dall'accertamento, al trasgressore o,
quando  questi  non  sia  identificato e si tratti di contravvenzione
commessa ad un passaggio a livello da un conducente di veicolo munito
di   targa  di  riconoscimento,  all'intestatario  del  documento  di
circolazione.
  Alla notificazione si provvede a mezzo posta con le norme in vigore
per  la  notificazione  degli  atti  giudiziari  in  materia  penale,
sostituito  all'ufficiale giudiziario l'ufficio dal quale dipende chi
ha accertato la contravvenzione.
  Per  le  constatazioni e le relative verbalizzazioni effettuate dal
personale  delle  ferrovie in concessione alla notificazione provvede
il direttore o il responsabile dell'esercizio.
  Dalla notificazione decorre per il trasgressore il termine previsto
dal terzo comma del precedente articolo 72 per effettuare l'eventuale
oblazione.  Entro  lo stesso termine la persona alla quale sono stati
notificati  gli  estremi del verbale puo' chiedere che siano allegate
al verbale stesso le proprie dichiarazioni.
  Salvo,  comunque,  il  disposto dell'art. 162 del codice penale, la
notificazione  non  e'  obbligatoria  quando  la  contravvenzione sia
connessa  con  un  delitto  perseguibile  d'ufficio,  ovvero riguardi
persona che non risiede in Italia.
  Le  spese  di notificazione fanno parte delle spese di procedimento
ai sensi dell'art. 162 del codice penale.
                              Art. 75.

  Quando  non  sia  ammessa  o  non abbia avuto luogo l'oblazione, il
verbale  viene  trasmesso al pretore, ai sensi dell'art. 2 del codice
di  procedura  penale,  con  la  prova delle eseguite contestazioni e
notificazioni.
                              Art. 76.

  Quando  la  contravvenzione  non  sia  stata notificata nel termine
prescritto, il pretore pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
  Il  pretore,  quando  in  seguito  all'esame  degli  atti  ed  alle
investigazioni  che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto
la  pena  dell'ammenda,  pronuncia  condanna  mediante decreto penale
senza   procedere  al  dibattimento,  salvo  che  nei  casi  indicati
nell'art. 506, comma terzo, del codice di procedura penale.
                              Art. 77.

  Il    provento    delle   oblazioni   riscosse   dagli   ufficiali,
sottufficiali,   graduati   e   guardie   della  specialita'  polizia
ferroviaria  del  Corpo  delle  guardie di pubblica sicurezza e dagli
altri  ufficiali  ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi
primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale, nonche'
delle condanne a pene pecuniarie, e' devoluto allo Stato.
  Il provento delle oblazioni riscosse dagli altri soggetti di cui al
precedente art. 71 e' devoluto alle aziende o alle amministrazioni di
appartenenza dei soggetti stessi.

Capo III
PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

                              Art. 78.

  Il  presente capo contiene le disposizioni per l'applicazione delle
sanzioni  amministrative  del  pagamento  di  somme,  previste per le
infrazioni  alle  presenti norme, escluse quelle sull'attraversamento
dei passaggi a livello di cui ai commi nono e decimo dell'art. 15 del
testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393, per le quali sono da osservarsi le disposizioni della legge 3
maggio 1967, n. 317.
                              Art. 79.

  Qualora le infrazioni siano commesse da persone soggette all'altrui
autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita'
o  incaricata  della  direzione o della vigilanza e' tenuta in solido
con  l'autore  della  violazione  al  pagamento della somma da questi
dovuta.
  Il  proprietario  della cosa che servi' o fu destinata a commettere
l'infrazione  e'  obbligato in solido con l'autore dell'infrazione al
pagamento  della  somma da questi dovuta, se non prova che la cosa e'
stata utilizzata contro la sua volonta'.
  Per  tutte  le infrazioni, l'obbligazione di pagare le somme dovute
non si trasmette agli eredi.
                              Art. 80.

  E'  ammesso  il  pagamento  immediato  nelle  mani  di chi constata
l'infrazione e con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, salvo
il disposto degli articoli 23 e 29 delle presenti norme, di una somma
in  misura  ridotta corrispondente al minimo della sanzione stabilita
per l'inflazione commessa.
  Qualora,   per   qualsiasi   motivo,   il   pagamento  non  avvenga
immediatamente,  puo' provvedersi ad esso anche a mezzo di versamento
in  conto  corrente postale, con le modalita' indicate nel verbale di
accertamento    dell'infrazione,    entro   sessanta   giorni   dalla
contestazione.
                              Art. 81. 
 
  L'infrazione  deve  essere,   in   quanto   possibile,   contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alle  persone  che  siano
obbligate in solido al pagamento della somma dovuta per  l'infrazione
stessa. 
  Salvo il caso del pagamento immediato in misura ridotta con effetto
liberatorio,  dell'avvenuta  contestazione  deve  essere  redatto  un
sommario  verbale,  contenente  anche   le   dichiarazioni   che   il
trasgressore ed eventualmente le persone obbligate in solido chiedano
vi siano inserite. Copia di detto verbale deve essere  consegnata  al
trasgressore e alle persone suddette. 
                              Art. 82.

  Se non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, gli
estremi   del   relativo   verbale   devono  essere  notificati  agli
interessati  residenti  in  Italia entro il termine di novanta giorni
dall'accertamento.
  Alla notificazione si provvede a mezzo posta con le norme in vigore
per  la  notificazione  degli  atti  giudiziari  in  materia  penale,
sostituito  all'ufficiale giudiziario l'ufficio dal quale dipende chi
ha accertato l'infrazione.
  Per  le  constatazioni e le relative verbalizzazioni effettuate dal
personale  delle ferrovie in concessione, alla notificazione provvede
il direttore o il responsabile dell'esercizio.
  Dalla  notificazione  decorre il termine previsto dal secondo comma
del precedente art. 80 per effettuare l'eventuale pagamento in misura
ridotta.  Entro  lo  stesso  termine le persone alle quali sono stati
notificati  gli  estremi  del  verbale  possono  chiedere  che  siano
allegate al verbale stesso le proprie dichiarazioni.
  Le  spese  di  notificazione  vanno  aggiunte alla somma dovuta per
sanzione amministrativa.
  L'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue per le persone
nei  cui  confronti  sia  stata  omessa  la notificazione nel termine
prescritto.
                              Art. 83. 
 
  Qualora non abbia avuto luogo il pagamento con effetto liberatorio,
il verbale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni
viene trasmesso al  direttore  compartimentale  delle  F.S.,  per  le
ferrovie dello Stato, e al direttore  del  competente  ufficio  della
M.C.T.C. o agli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni,
per le ferrovie in concessione. 
  L'organo territorialmente competente e' quello  del  luogo  ove  e'
stata constatata l'infrazione. 
  Se  ricorre  l'ipotesi  contemplata  nel  successivo  art.  86,  il
rapporto e' invece trasmesso all'autorita' giudiziaria competente per
il reato. 
  Nel caso di cui al  comma  precedente,  come  pure  ogni  qualvolta
l'infrazione  riguardi  persone  che  non  risiedono  in  Italia,  la
notificazione non e' obbligatoria, salva, comunque,  la  facolta'  di
pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto
penale  di  condanna  o  del  provvedimento  ingiuntivo,  una   somma
corrispondente al minimo della sanzione prevista. 
                              Art. 84.

  Il  direttore compartimentale delle F.S., il direttore dell'ufficio
della   M.C.T.C.   o   l'organo   regionale,  secondo  la  rispettiva
competenza,   se   ritiene  fondata  la  contestazione,  sentiti  gli
interessati  ove  questi ne facciano richiesta entro il termine utile
per   il   pagamento   con   effetto   liberatorio,   determina,  con
provvedimento  motivato,  l'importo  della  sanzione per l'infrazione
commessa,  entro  i limiti stabiliti, minimo e massimo, e ne ingiunge
il  pagamento,  insieme con le somme eventualmente dovute per tasse e
sopratasse  o  per  il  prezzo del biglietto di trasporto o per altro
titolo e per le spese di notificazione, all'autore della infrazione e
alle persone che siano obbligate in solido.
  L'ordinanza-ingiunzione  fissa  un  termine  non inferiore a trenta
giorni  per  il  pagamento. Di tale pagamento l'interessato deve dare
comunicazione, con gli estremi del versamento, entro il decimo giorno
  da   quello   in   cui   e'  avvenuto,  all'organo  che  ha  emesso
  l'ingiunzione.     L'ordinanza-ingiunzione    costituisce    titolo
  esecutivo.
                              Art. 85.

  Contro  l'ordinanza-ingiunzione  gli  interessati  possono proporre
opposizione  davanti  al pretore del luogo in cui e' stata constatata
l'infrazione, entro il termine prescritto per il pagamento.
  L'esercizio  dell'azione non sospende l'esecuzione forzata sui beni
degli   obbligati,  salvo  che  l'autorita'  giudiziaria  ritenga  di
disporre la sospensione per gravi motivi.
  Nel  procedimento di opposizione l'opponente puo' stare in giudizio
senza  ministero  di  difensore in deroga a quanto disposto dall'art.
82, secondo comma, del codice di procedura civile.
  Nei  limiti  previsti  dalla  legge  24  dicembre  1975,  n. 706, e
successive  modificazioni,  il  procedimento  e' esente da imposta di
bollo  e  la relativa decisione non e' soggetta alla formalita' della
registrazione.
  L'opposizione   si  propone  mediante  ricorso.  Il  pretore  fissa
l'udienza  di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e
dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura
della cancelleria.
  E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.
                              Art. 86.

  Qualora  l'esistenza  di  un reato dipenda da una infrazione per la
quale  sia  prevista  la  sanzione  amministrativa e per l'infrazione
stessa  non sia avvenuto il pagamento a norma degli articoli 80 e 84,
il giudice penale competente a conoscere del reato e' pure competente
a   decidere   sulla  predetta  infrazione  e  ad  applicare  con  il
provvedimento  di  condanna  la  sanzione  stabilita per l'infrazione
stessa.
  Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la persona obbligata in
solido    con    l'autore    dell'infrazione   deve   essere   citata
nell'istruzione  o  nel  giudizio  penale  su  richiesta del pubblico
ministero.  Il  pretore  ne  dispone  d'ufficio  la  citazione.  Alla
predetta  persona,  per  la  difesa  dei propri interessi, spettano i
diritti  e  le  garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina
del difensore d'ufficio.
  Il  pretore,  qualora ritenga di provvedere con decreto penale, con
lo  stesso  decreto  applica,  nei  confronti  dei  responsabili,  la
sanzione stabilita dalle presenti norme per l'infrazione.
  Cessa la competenza del giudice penale in ordine all'infrazione non
costituente  reato se il procedimento penale si chiude per estinzione
del reato o per difetto di una condizione di procedibilita'.
  Per  l'impugnabilita'  del  provvedimento  del  giudice  penale  si
applicano  le disposizioni dell'art. 11 della legge 3 maggio 1967, n.
317.
                              Art. 87. 
 
  Salvo quanto  previsto  dal  precedente  art.  85,  secondo  comma,
decorso  inutilmente  il  termine  prescritte   per   il   pagamento,
l'autorita'  che  ha  emesso  l'ordinanza  ingiunzione  procede  alla
riscossione delle somme  dovute  in  base  alle  norme  previste  per
l'esazione   delle   imposte   dirette,   trasmettendo    il    ruolo
all'intendenza di finanza che lo da' in carico  all'esattore  per  la
riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come
riscosso. 
  E' competente  l'intendenza  di  finanza  del  luogo  ove  ha  sede
l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. 
  Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del
cinquanta per cento, effettuano il versamento delle somme riscosse ai
destinatari dei proventi. 
  Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per  la
riscossione delle proprie entrate. 
  Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza  o  di  un  decreto
penale di condanna, ai sensi del precedente art. 86, si procede  alla
riscossione con l'osservanza delle norme  sul  recupero  delle  spese
processuali. 
  In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta e'  maggiorata  di
un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la  sanzione
e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il  ruolo  e'  trasmesso
all'esattore. 
  Il diritto a riscuotere le somme si prescrive nel termine di cinque
anni dal giorno in cui e' stata constatata l'infrazione. 
                              Art. 88.

  Il   provento  dei  pagamenti  in  misura  ridotta  riscossi  dagli
ufficiali,   sottufficiali,  graduati  e  guardie  della  specialita'
polizia  ferroviaria  del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e
dagli  altri  ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei
commi  primo  e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale,
e' devoluto allo Stato.
  Il  provento  dei  pagamenti in misura ridotta riscossi dagli altri
soggetti  di  cui  al  precedente  art.  71,  nonche'  delle sanzioni
amministrative  comminate dagli organi di cui all'art. 84 e' devoluto
alle  aziende  o  alle amministrazioni di appartenenza dei soggetti o
degli organi stessi.

TITOLO VIII
OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI DIRETTORI DI ESERCIZIO DELLE FERROVIE
IN CONCESSIONE

                              Art. 89.

  Le  aziende  esercenti  ferrovie  in  concessione  devono  avere un
direttore od un responsabile dell'esercizio.
  Per  le aziende di maggiori dimensioni, ovvero esercenti servizi di
trasporto  di  diversa  natura,  la  M.C.T.C. o gli organi regionali,
nell'ambito  delle  rispettive  attribuzioni,  anche  in  assenza  di
specifica proposta dell'azienda esercente, possono disporre la nomina
di  piu'  direttori o responsabili dell'esercizio, ciascuno dei quali
risponde  per linee o gruppi di linee costituenti complessi omogenei,
ovvero distinte per natura del servizio di trasporto.
  Nei  limiti  stabiliti ai fini della sicurezza dalla M.C.T.C., puo'
essere  consentito  che  la  stessa  persona  assolva  le funzioni di
direttore  o  responsabile  dell'esercizio  per  linee  esercitate da
aziende diverse.
  Gli  amministratori  delle  aziende  di  cui al primo comma che non
provvedono  entro i termini ultimativi stabiliti dalla M.C.T.C. o dai
competenti organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, alla
nomina  del  direttore  o del responsabile dell'esercizio sono puniti
con l'ammenda da L. 330.000 a L. 1.000.000.
  Quando gli amministratori non provvedono entro i successivi termini
ultimativi   alla   nomina   del   direttore   o   del   responsabile
dell'esercizio,  la  M.C.T.C.  o  i competenti organi delle regioni o
degli  enti  locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni,
dispongono per la decadenza della concessione.
                              Art. 90.

  L'incarico   di  direttore  o  di  responsabile  dell'esercizio  e'
subordinato  all'assenso  della M.C.T.C., per i servizi di competenza
statale,  o  degli  organi regionali, previo nulla osta ai fini della
sicurezza da parte della stessa M.C.T.C., per i servizi di competenza
regionale o degli enti locali territoriali.
  Ai  fini  della  sicurezza,  l'assenso  od  il nulla osta di cui al
precedente  comma  sono  subordinati  all'accertamento dell'idoneita'
tecnico-professionale,  fisica  e morale della persona proposta quale
direttore   o   responsabile   dell'esercizio,   sulla   base   delle
disposizioni  che  verranno  stabilite  con  decreto del Ministro dei
trasporti,  con  il  quale  verranno altresi' fissate le categorie di
aziende  o i sistemi di trasporto per i quali viene richiesta l'una o
l'altra funzione.
  La  M.C.T.C.  o  gli  organi regionali nell'ambito delle rispettive
attribuzioni,  possono  in  qualunque momento revocare l'assenso o il
nulla   osta  di  cui  al  precedente  primo  comma,  richiedendo  la
sostituzione  del  direttore  o  del responsabile dell'esercizio, ove
questi  dimostri  imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri
compiti,  ovvero  quando  ne  sia  venuta  meno  l'idoneita' fisica o
morale.
  Quando  le  disposizioni  del  decreto di cui al precedente secondo
comma  consentono  l'espletamento  delle  funzioni  di direttore o di
responsabile  dell'esercizio  anche a persone sprovviste di specifico
titolo   di   studio   professionale   ad   indirizzo   tecnico,  gli
amministratori  delle  aziende  esercenti,  ove si avvalgano di detta
facolta',  devono  designare  un  assistente tecnico, in possesso del
titolo  di  studio  fissato  con il decreto stesso per l'assolvimento
delle  specifiche  incombenze  a carattere professionale determinate,
per  ciascun  tipo  di  servizio di trasporto, con le norme di cui ai
successivi articoli 100 e 102.
  Per  il  caso  di  mancata  designazione dell'assistente tecnico da
parte  degli  amministratori  dell'azienda esercente, si applicano le
disposizioni  del  precedente  art. 89, quarto comma, salvo la misura
della ammenda che e' fissata da L. 250.000 a L. 750.000.
                              Art. 91.

  Il direttore o il responsabile dell'esercizio rappresenta l'azienda
presso  gli  organi  di  vigilanza dello Stato, delle regioni e degli
enti  locali  territoriali,  secondo  le  rispettive  attribuzioni, e
risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della
regolarita'.  A  tali  effetti,  in  particolare,  il  direttore o il
responsabile  dell'esercizio  cura  l'osservanza  delle  leggi  e dei
regolamenti   riguardanti   l'esercizio  stesso,  delle  disposizioni
contenute  negli  atti  di  concessione,  nonche'  delle prescrizioni
impartite dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni e degli
enti  locati  territoriali,  secondo  le  rispettive  attribuzioni, e
risponde   verso   detti   organi   per  tutte  le  trasgressioni  ed
irregolarita'  che  si  dovessero  verificare nell'esercizio. Restano
ferme   le   responsabilita'   delle   aziende   esercenti   e  degli
amministratori  ai  sensi  del codice civile e delle altre specifiche
disposizioni di legge.
  Fermo  restando  quanto disposto dall'allegato A al regio decreto 8
gennaio  1931,  n.  148,  per  le  aziende  tenute ad applicarlo, gli
amministratori delle aziende esercenti devono attribuire al direttore
od  al  responsabile  dell'esercizio  i  poteri  e  gli strumenti per
l'effettivo  governo  del  servizio  di  trasporto,  ivi compreso, in
particolare,  quello di dare il proprio benestare sull'assunzione del
personale  dell'esercizio  e  sul  conferimento e la variazione delle
relative mansioni.
  Il  direttore  o  il  responsabile  dell'esercizio  ha l'obbligo di
risiedere  in  prossimita'  di  una  delle  stazioni  principali  del
servizio  di  trasporto  al  quale e' preposto, salvo motivata deroga
accordata  dal competente ufficio della M.C.T.C. nonche' dagli organi
regionali per i servizi rientranti nelle loro attribuzioni. Egli deve
comunque  essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio
stesso.
  Per  l'eventualita'  di  sua  temporanea assenza od impedimento, il
direttore   od   il  responsabile  dell'esercizio  deve  nominare  un
sostituto  di sua fiducia, secondo le modalita' stabilite con decreto
del Ministro dei trasporti.
                              Art. 92.

  Le   infrazioni   da   parte   del  direttore  o  del  responsabile
dell'esercizio  alle  norme  di  leggi  e  di regolamenti riguardanti
l'esercizio,  nonche'  alle  disposizioni  contenute  negli  atti  di
concessione   e  le  trasgressioni  alle  prescrizioni  ufficialmente
impartite  dagli  organi di vigilanza statali, regionali e degli enti
locali,  secondo  le  rispettive  attribuzioni,  sono  punite  con le
seguenti ammende:
    1)  per  ogni  infrazione alle norme e disposizioni relative alla
sicurezza dell'esercizio da L. 250.000 a L. 750.000; tali misure sono
aumentate  di  un  terzo  qualora  l'esercizio risulti effettuato con
dispositivi   di   sicurezza   o  di  soccorso,  stabiliti  per  quel
determinato  servizio  di  trasporto,  mancanti  o inefficienti e non
siano  ammesse altre idonee misure atte a tutelare la sicurezza delle
persone  e  delle  cose, ovvero nel caso che venga addetto a mansioni
interessanti la sicurezza personale non all'uopo abilitato;
    2)  per  ogni  infrazione alle norme e disposizioni relative alla
regolarita' dell'esercizio da L. 100.000 a L. 300.000;
    3)   per   la  trasgressione  alle  prescrizioni  concernenti  la
sicurezza dell'esercizio:
      a)  per la trasgressione ad una prima intimazione da L. 100.000
a L. 300.000;
      b)  per  la  trasgressione  ad  una  seconda intimazione, da L.
330.000 a L. 1.000.000;
    4)   per   la  trasgressione  alle  prescrizioni  concernenti  la
regolarita' dell'esercizio;
      a) per la trasgressione ad una prima intimazione da L. 30.000 a
L. 90.000;
      b)  per  la  trasgressione  ad  una  seconda  intimazione da L.
100.000 a L. 300.000;
      c)  per la trasgressione ad una terza intimazione da L. 300.000
a L. 900.000.
  Nel caso che, dopo la seconda o la terza delle intimazioni previste
rispettivamente  ai punti 3) e 4) del precedente comma, non risultino
ottemperate  le  prescrizioni  impartite, la M.C.T.C. e di competenti
organi  regionali,  secondo le rispettive attribuzioni, revocano, con
provvedimento   motivato,  l'assenso  o  il  nulla  osta  di  cui  al
precedente  art.  90  nei  confronti del direttore o del responsabile
dell'esercizio.
                              Art. 93.

  Il  direttore  o il responsabile dell'esercizio deve dare immediata
comunicazione  telegrafica  al  competente  ufficio  della M.C.T.C. e
della   regione  degli  incidenti  interessanti  la  sicurezza  o  la
regolarita' dell'esercizio.
  Entro  cinque  giorni  dall'accaduto il direttore o il responsabile
dell'esercizio  deve inviare agli uffici indicati al precedente comma
un   rapporto   sull'incidente,  con  indicazione  dei  provvedimenti
eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare.
  Per  gli  incidenti  dai  quali  siano derivati danni alle persone,
entro  i  successivi  cinque  giorni  il  direttore o il responsabile
dell'esercizio  deve  i  disporre  l'espletamento  di  una inchiesta,
invitando  ad  intervenirvi  il  competente  ufficio della M.C.T.C. e
della regione.
  In  caso di incidente dal quale siano derivati danni solo a cose, i
competenti  uffici della M.C.T.C. possono invitare il direttore od il
responsabile  dell'esercizio  ad  espletare  la  relativa  inchiesta,
qualora la natura o le modalita' dell'incidente stesso coinvolgano la
sicurezza dell'esercizio.
  Le  risultanze  delle inchieste, unitamente alle eventuali proposte
di conseguenti provvedimenti, devono essere immediatamente comunicate
al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione.
  Il  mancato  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel presente
articolo e' punito con l'ammenda da L. 50.000 a L. 150.000 e, in caso
di recidiva, da L. 200.000 a L. 600.000.
                              Art. 94.

  Le  contravvenzioni  di  cui ai precedenti articoli 89, 90, 92 e 93
vengono  accertate,  mediante  processo verbale, dai funzionari della
M.C.T.C.  addetti  alla  vigilanza  o  dai  funzionari dei competenti
organi  delle  regioni  o  degli enti locali territoriali, secondo le
rispettive attribuzioni.
  La  contestazione, ove possibile, deve essere fatta immediatamente.
Comunque,   entro  quindici  giorni  dall'accertamento,  deve  essere
notificato al contravventore il verbale di cui al comma precedente.
  Per   le   trasgressioni  alle  prescrizioni,  il  direttore  o  il
responsabile dell'esercizio incorre nelle sanzioni previste ai numeri
3)  e  4)  del  precedente  art.  92,  primo  comma,  dopo  trascorso
inutilmente il termine fissato nell'atto di intimazione.
  E'  ammessa  l'oblazione  alle contravvenzioni di cui agli articoli
89,  90,  92  e 93, secondo quanto stabilito dall'art. 162 del codice
penale.
  Salvo  il  caso  di  servizio  di  pubblico trasporto esercitato in
regime  di  gestione  commissariale governativa, le aziende esercenti
sono civilmente obbligate, in solido con i direttori o i responsabili
dell'esercizio, per le ammende di cui al presente titolo, secondo gli
articoli 196 e 197 del codice penale.

TITOLO IX
DETERMINAZIONE DEGLI ORGANI COMPETENTI AD EMANARE NORME REGOLAMENTARI
E DI DISPOSIZIONI INTERNE

Capo I
DISPOSIZIONI COMUNI

                              Art. 95.

  Il   Ministro  dei  trasporti  emana  le  norme  regolamentari,  in
relazione  alle diverse esigenze proprie delle ferrovie dello Stato e
delle ferrovie in concessione, relative:
    1)  alle modalita' di svolgimento dell'esercizio, al movimento ed
alla circolazione dei treni e veicoli;
    2)  al  segnalamento  ed  alle  telecomunicazioni lungo le linee,
nelle  stazioni,  nei posti di servizio, nei veicoli e negli impianti
in genere;
   3) alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti;
    4)   alle   caratteristiche   tecniche   e  funzionali  cui  deve
corrispondere il materiale mobile.
  Per  i  veicoli  destinati  a  circolare su strada restano ferme le
norme del vigente codice della strada, delle relative disposizioni di
esecuzione e delle leggi speciali.

Capo II
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE FERROVIE DELLO STATO

                              Art. 96. 
 
  Il direttore generale delle F.S. emana: 
    1)  le  disposizioni  interne   in   applicazione   delle   norme
regolamentari  emanate  dal  Ministro  dei  trasporti  ai  sensi  del
precedente art. 95 e in particolare quelle relative alle modalita' di
esecuzione delle diverse mansioni del personale addetto  al  servizio
ferroviario; 
    2) le disposizioni interne riguardanti: 
      a) le  prove  e  i  collaudi  necessari  per  l'accettazione  e
l'immissione in servizio delle locomotive e dei  rotabili  automotori
anche se destinati a servizi di manovra o  a  servizi  interni  delle
officine, nonche' dei veicoli di ogni specie; 
      b) le modalita' e la frequenza delle visite di  controllo  agli
impianti di sicurezza e segnalamento lungo le linee e nelle stazioni; 
      c) le condizioni da osservare per l'esercizio degli impianti di
trazione elettrica; 
      d) l'illuminazione dei treni, delle stazioni e dei loro accessi
nonche' degli impianti e tratti di linea in relazione  alle  esigenze
dell'esercizio e della sicurezza pubblica; 
      e) l'esecuzione delle prove, delle visite  e  dei  collaudi  da
effettuare sulle caldaie di qualunque tipo; 
      f) le misure da adottare ai fini della sicurezza dell'esercizio
durante lo svolgimento dei lavori lungo le linee e nelle stazioni; 
      g)  le  condizioni  da  osservare  per  la  composizione  e  la
frenatura dei treni; 
      h) la determinazione della velocita' massima dei treni e  delle
locomotive isolate in relazione al tracciato delle linee o dei tratti
di linea interessati, al materiale rotabile,  alla  composizione  dei
convogli ed alle condizioni di frenatura; 
      i) la condotta e la scorta dei treni; 
      l) l'accesso sulle  locomotive  ed  al  posto  di  manovra  dei
rotabili automotori e dei veicoli pilota  da  parte  di  persone  non
addette alla condotta degli stessi; 
      m) le attrezzature e le caratteristiche dei mezzi  di  soccorso
da utilizzare in caso di sinistri; 
      n) i servizi delle stazioni  e  della  linea,  l'esercizio  dei
passaggi a livello e i servizi ai treni; 
      o) l'istituzione di temporanei servizi sostitutivi o sussidiari
di quelli ferroviari forzatamente sospesi o ridotti. 
                              Art. 97.

  Il  direttore del servizio materiale e trazione delle F.S. emana le
disposizioni interne riguardanti:
    1)  le  modalita'  e  la frequenza delle revisioni periodiche del
materiale  notabile  nonche'  le modalita' delle prove e verifiche da
effettuarsi nel caso di notevoli riparazioni del materiale stesso che
abbia subito incidenti;
    2)  la  tenuta  delle  registrazioni  dello stato di servizio del
materiale rotabile e delle sue parti di rilevante importanza;
    3)   le   indicazioni  da  apporsi  sul  materiale  rotabile  per
consentirne  l'individuazione e per rilevarne le caratteristiche e lo
stato di manutenzione.
                              Art. 98.

  Il  direttore del servizio lavori e costruzioni delle F.S. emana le
disposizioni interne riguardanti:
    1)  le  modalita'  e  la frequenza delle visite di controllo alla
linea, alle gallerie ed alle altre opere d'arte;
    2)  la  tenuta  delle  registrazioni sullo stato di conservazione
delle principali opere d'arte.
                              Art. 99.

  Il  direttore  del  servizio impianti elettrici delle F.S. emana le
disposizioni interne riguardanti:
    1)  le  modalita'  e  la frequenza delle visite di controllo agli
impianti   di   trazione   elettrica,   di   telecomunicazione  e  di
illuminazione ed ai meccanismi speciali;
    2)  la  tenuta  delle  registrazioni sullo stato di conservazione
degli  impianti  di  cui al precedente punto 1), nonche' di quelli di
sicurezza e di segnalamento.

Capo III
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE FERROVIE IN CONCESSIONE

                              Art. 100.

  Il Ministro dei trasporti emana, per le ferrovie in concessione, le
norme regolamentari riguardanti:
    1) le modalita' e la frequenza delle verifiche e prove funzionali
da  effettuare  periodicamente,  od  a  seguito  di incidenti, ovvero
qualora  sorgano  dubbi  sul permanere delle necessarie condizioni di
sicurezza,  per  la  sede,  per  le  principali opere d'arte, per gli
impianti,   per   il   materiale   mobile,   nonche'   per  qualsiasi
apparecchiatura attinente alla sicurezza dell'esercizio;
    2)  la  determinazione  delle  verifiche e prove cui provvedono i
competenti  uffici  della  M.C.T.C.  e  di  quelle  cui devono invece
autonomamente provvedere i direttori o i responsabili dell'esercizio,
ovvero  gli  assistenti tecnici di cui al quarto comma del precedente
art.  90,  in relazione alle peculiarita' dei diversi tipi di servizi
di pubblico trasporto;
    3)  la tenuta delle registrazioni relative allo stato di servizio
o  di  conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli
impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile;
    4)  le indicazioni da apporsi sul materiale mobile e su sue parti
di rilevante importanza per consentirne l'individuazione;
    5)   la  formazione,  nell'ambito  delle  disposizioni  regolanti
l'orario  di lavoro, dei turni di servizio per il personale addetto a
mansioni interessanti la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio;
    6)  la  determinazione  delle  qualifiche  del personale che deve
essere  giurato  nelle  forme di legge, agli effetti del quarto comma
del precedente art. 71;
    7)  l'istituzione  di  temporanei  servizi  sostitutivi di quelli
ferroviari forzatamente sospesi;
    8) la libera circolazione, nell'ambito delle vigenti disposizioni
di  legge  ed  in  relazione all'espletamento delle funzioni previste
dalle  presenti norme, per il personale della M.C.T.C., per quello di
altre  amministrazioni dello Stato che presta la propria opera presso
il Ministero dei trasporti in collaborazione con la M.C.T.C., nonche'
per  coloro  che,  nell'interesse della stessa, svolgono attivita' di
ricerca,  studio  o  consulenza,  ferme  restando le competenze delle
regioni  in  ordine alla libera circolazione, nell'ambito dei servizi
di  pubblico  trasporto  rientranti  nelle attribuzioni delle regioni
stesse,  per  il  personale  regionale addetto alla vigilanza su tali
servizi.
  Per  i  servizi  di pubblico trasporto di competenza delle regioni,
alle  verifiche  e  prove  alle  quali provvedono i competenti uffici
della  M.C.T.C.  ai  sensi  del  precedente,  primo  comma, punto 2),
partecipano,  agli  effetti  della  regolarita'  dell'esercizio,  gli
organi regionali.
  I  competenti  uffici  della  M.C.T.C. hanno facolta' di effettuare
ispezioni  sulla  tenuta  dello  stato di servizio o di conservazione
della  sede,  delle  principali  opere  d'arte, degli impianti, delle
apparecchiature  e  del  materiale  mobile, nonche' sulle verifiche e
prove  cui, ai sensi del precedente primo comma, punto 2), provvedono
autonomamente i direttori o i responsabili dell'esercizio.
  In  relazione  all'esito sfavorevole delle verifiche e prove di cui
al  primo comma o delle ispezioni di cui al terzo comma, i competenti
uffici  della  M.C.T.C.  possono  revocare l'autorizzazione di cui al
primo  comma  del  precedente art. 4, ovvero il nulla osta tecnico di
cui  al  terzo  comma  dello  stesso  articolo, secondo che si tratti
rispettivamente  di  servizi  di  pubblico trasporto rientranti nelle
attribuzioni degli organi statali o regionali.
  Qualora  insorgano  ragioni  di  pubblica incolumita', i competenti
uffici  della M.C.T.C., gli organi delle regioni nonche' quelli degli
enti  locali  territoriali  possono  inoltre  disporre la sospensione
dell'esercizio    per   i   servizi   rientranti   nelle   rispettive
attribuzioni.
  Per  quanto  concerne  le  revisioni  degli  autobus dei servizi di
pubblico  trasporto  effettuati  su strada restano ferme le norme del
vigente   codice  della  strada  e  delle  relative  disposizioni  di
esecuzione.
                              Art. 101.

  Il   direttore   generale   della   M.C.T.C.,   in  relazione  alle
caratteristiche  ed  alle peculiarita' dei diversi tipi di servizi di
pubblico trasporto, emana le disposizioni riguardanti:
    1)  l'applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 3) e
4)  del  precedente  art.  95, nonche' di quelle di cui al precedente
art. 100;
    2)  l'espletamento  da  parte  del personale della M.C.T.C. delle
funzioni  di  vigilanza  previste  dalle presenti norme in materia di
polizia,  sicurezza  e  regolarita' dei servizi di pubblico trasporto
rientranti nelle competenze statali e, per quanto riguarda la polizia
e   la   sicurezza,  anche  di  quelli  rientranti  nelle  competenze
regionali;
    3)  le  modalita'  per  l'accertamento  delle infrazioni previste
dalle presenti norme;
    4)  il  rilascio,  da parte dei competenti uffici della M.C.T.C.,
dell'approvazione  o  del  nulla  osta  di  cui al precedente art. 3,
secondo comma;
    5)  il  rilascio,  da parte dei competenti uffici della M.C.T.C.,
dell'approvazione  o  del  nulla  osta di cui al successivo art. 102,
secondo comma.
                              Art. 102.

  Il  direttore  o il responsabile dell'esercizio di ogni ferrovia in
concessione  deve  emanare  nei  limiti  e  nel rispetto dei patti di
concessione e delle altre norme:
    1)   le   disposizioni   interne   in  applicazione  delle  norme
regolamentari  di  cui  ai  punti  1)  e 2) del precedente art. 95 in
relazione alle caratteristiche e peculiarita' del servizio;
    2) le disposizioni interne riguardanti:
      a) l'impiego delle apparecchiature di trazione;
      b)   la   manutenzione  della  sede,  degli  impianti  e  delle
apparecchiature;
      c)  la  condotta,  la  scorta  e  la manutenzione del materiale
mobile;
      d)  l'illuminazione dei veicoli, delle stazioni, dei passaggi a
livello  e  degli  altri impianti necessari per il servizio nelle ore
notturne;
      e)  le  misure da adottare, ai fini della sicurezza, durante lo
svolgimento dei lavori alla sede ed agli impianti della linea e delle
stazioni;
      f) il numero delle corse da effettuare giornalmente, nonche' il
numero delle fermate;
      g) l'ubicazione delle fermate;
      h) le velocita' ammesse e gli orari;
      i)  la  composizione  dei  treni, la capacita' dei veicoli e le
relative condizioni di frenatura;
      l)  la  disciplina  dell'accesso  ai  posti  di  manovra  o  di
controllo dei veicoli e delle stazioni;
      m)  il  numero e l'ubicazione dei mezzi di soccorso, nonche' le
modalita' per lo svolgimento delle relative operazioni;
      n)  i  servizi  delle  stazioni  e della linea, l'esercizio dei
passaggi a livello ed i servizi ai veicoli.
    Le  disposizioni interne di cui al precedente comma, salvo quelle
di  cui  al punto 2), lettere d) ed e), devono essere preventivamente
approvate  dai  competenti  uffici  della  M.C.T.C., per i servizi di
competenza  statale,  o  dagli organi regionali, previo nulla osta ai
fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per
i  servizi  rientranti nelle attribuzioni regionali; detto nulla osta
non  e'  peraltro  richiesto  per  le  disposizioni interne di cui al
precedente punto 2), lettera f).
  Agli  effetti  della  valutazione delle esigenze locali di pubblico
interesse,  il  numero e gli orari delle corse giornaliere nonche' il
numero  e  l'ubicazione  delle  fermate,  per  i  servizi di pubblico
trasporto   rientranti   nelle   attribuzioni   degli   enti   locali
territoriali, devono essere anche da questi approvati.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

                              Art. 103.

  Fino  all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni
interne  di  cui  al  precedente  titolo  IX,  restano  in  vigore le
disposizioni  di  legge  e  regolamentari  esistenti  per  le singole
materie indicate nel titolo medesimo.
                              Art. 104. 
 
  Salvo quanto previsto dal precedente art. 103, sono abrogati: 
    - gli articoli 210, 211, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222,  223,
224, 226, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 301, 302, 303,
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 314,  315,  316,  317,  318  e  la
dizione "in quelle stazioni che verranno designate dal Ministero  dei
lavori pubblici" dell'art. 304 della legge 20 marzo  1865,  n.  2248,
allegato F; 
    - il regolamento approvato con il regio decreto 31 ottobre  1873,
n. 1687; 
    - gli articoli 7, 8, punto 2°, 9, 10, 12, 15, 16 del  regolamento
approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1688; 
    - il regio decreto 22 maggio 1892, n. 354; 
    - il regio decreto 23 giugno 1895, n. 385; 
    - la legge 27 dicembre 1896, n. 561; 
    - il regio decreto 8 gennaio 1899, n. 4; 
    - la legge 21 dicembre 1899, n. 446; 
    - il regio decreto 22 marzo 1900, n. 143; 
    - il regio decreto 22 marzo 1900, n. 145; 
    - gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,  35,  36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,  53,  54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 77,  78,  79,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,  97,  98,
99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107 del regolamento  approvato  con
regio decreto 17 giugno 1900, n. 306; 
    - il regio decreto 25 giugno 1905, n. 369; 
    - il regio decreto 21 agosto 1905, n. 522; 
    - gli articoli 1, ultimo comma 2, commi primo e secondo 8,  commi
secondo e terzo 9, 10, 11, 12, 13, 14, escluso ultimo comma,  23,  26
della legge 30 giugno 1906, n. 272; 
    - l'art. 7 e la dizione "e 7" dell'art. 11 della legge 25  giugno
1909, n. 372; 
    - gli articoli 3, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 105, 107,  109,  escluso  ultimo
comma, 110, 111, 112, 113, escluso ultimo comma, 114, 116, 117,  118,
120, 121, 124, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 174, 175, 176, 177,
206, 207, 208, 216, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 269,  270,  la
dizione ", in quelle stazioni che vengano designate dal Ministero dei
lavori pubblici" dell'art. 108 - le dizioni "118, ultimo comma," e "e
166" dell'art. 271, comma primo, del testo unico approvato con  regio
decreto 9 maggio 1912, n. 1447; 
    - il regio decreto 9 luglio 1914, n. 730; 
    - gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n.
2375; 
    - il regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1608; 
    - il regio decreto 19 novembre 1921, n. 1684; 
    - il regio decreto 19 novembre 1921, n. 1686; 
    - il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328; 
    - il regio decreto 13 gennaio 1924, n. 46; 
    - il regio decreto 22 novembre 1925, n. 2175; 
    - il regio decreto 9 maggio 1926, n. 1059; 
    - gli articoli 8 e 14 della legge 23 giugno 1927, n. 1110; 
    - il regio decreto 29 luglio 1928, n. 1867; 
    - il decreto ministeriale 28 novembre 1928, n. 1265; 
    - il regio decreto 9 agosto 1929, n. 1694; 
    -  gli  articoli  13,  18,  comma  primo.  19,   37   del   regio
decreto-legge 2 agosto  1929,  n.  2150,  convertito  nella  legge  2
dicembre 1930, n. 1752; 
    - l'art. 8, comma sesto, del regio decreto  8  gennaio  1931,  n.
148; 
    - il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 43, convertito nella
legge 24 marzo 1932, n. 300; 
    - il decreto ministeriale 28 marzo 1932, n. 1966; 
    - il regio decreto-legge 4 dicembre  1933,  n.  1860,  convertito
nella legge 7 giugno 1934, n. 1062; 
    - il decreto ministeriale 23 aprile 1935, n. 2995; 
    - il decreto ministeriale 26 novembre 1935, n. 1285; 
    - gli articoli 1, commi  terzo  e  quarto,  3,  4,  6  del  regio
decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696,  convertito  nella  legge  5
gennaio 1939, n. 8; 
    - gli articoli 20, commi primo, secondo e terzo, 21, 27, 30 e  36
della legge 28 settembre 1939, n. 1822; 
    - il decreto ministeriale 26 novembre 1940, n. 1710; 
    - il decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 344; 
    - il comma quinto dell'art. 13 e il comma quinto dell'art. 27 del
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173; 
    - il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1951,  n.
173; 
    - il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio  1952,  n.
1139; 
    - gli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,  21,  comma
secondo, 23, 24, 25, 26, commi terzo e quarto, 28, 29, 50,  52  e  la
dizione ", in quelle stazioni o fermate  che  vengano  designate  dal
competente ispettorato compartimentale od  ufficio  distaccato  della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione" dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; 
    - il regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367; 
    - la legge 27 luglio 1967, n. 660; 
    - la legge 20 marzo 1968, n. 304; 
    - gli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 12 novembre 1968, n. 1202;
- la legge 4 marzo 1969, n. 89; 
    - il comma terzo dell'art. 86 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
    - tutti i riferimenti ai servizi di pubblico trasporto  terrestre
contenuti nell'art. 1, lettera a), nonche' i commi  primo  e  secondo
dell'art. 2 della legge 11 novembre 1975, n. 584. 
  Sono  inoltre  abrogate  tutte  le  altre   disposizioni   comunque
contrarie o incompatibili con le norme del presente decreto. ((1)) 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 11 luglio 1980 
 
                               PERTINI 
 
                                                  COSSIGA - FORMICA - 
                                                 ROGNONI - PANDOLFI - 
                                                    MORLINO - MARCORA 
 
Visto, il Guardasigilli: MORLINO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 novembre 1980 
  Atti di Governo, registro n. 30, foglio n. 25 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 12 novembre 1993, n.  400  (in
G.U. 1a s.s.  24/11/1993,  n.  48)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 104 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove
norme in materia di polizia, sicurezza e  regolarita'  dell'esercizio
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), nella parte  in  cui
dispone l'abrogazione dell'art. 17, lett. c), del r.d.l.  19  ottobre
1923, n. 2328".
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