REGIO DECRETO 8 gennaio 1931 , n. 148
Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione. (031U0148)
Vigente al: 21-4-2022
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il Nostro decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, contenente norme per il trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione; Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica, dei rapporti collettivi del lavoro che autorizza il Nostro Governo a provvedere per il coordinamento della legge stessa con le norme del sopracitato Nostro decreto 19 ottobre 1923, n. 2311; Udito il Consiglio dei Ministri; Su proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le corporazioni, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e coi Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Le condizioni di lavoro del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata o da Comuni, Provincie e Consorzi secondo le vigenti disposizioni sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, salvo per quanto e' espressamente disposto dal presente decreto e annesso regolamento (allegato A) e dalle vigenti disposizioni legislative sugli orari e turni di servizio. Gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra indennita' fissa o temporanea di qualsiasi natura spettanti al personale, sono sempre dalle competenti Associazioni sindacali stabiliti contrattualmente azienda per azienda. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 2. La stipulazione dei contratti collettivi di lavoro o l'atto di constatazione del mancato accordo, debbono effettuarsi entro un mese dalla denuncia dei contratti in vigore e, per le Aziende di nuova costituzione, entro sei mesi dalla data della definitiva apertura all'esercizio della linea. Tale termine puo' essere prorogato di non oltre tre mesi, su richiesta di una delle Associazioni stipulanti, sentita l'altra Associazione interessata, dall'autorita' presso cui deve essere depositato il contratto collettivo. Nella prima applicazione del presente decreto i contratti collettivi di lavoro devono essere stipulati entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ferma restando la facolta' di proroga indicata nel comma precedente. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 3 In caso di mancato accordo nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, le Associazioni sindacali interessate hanno l'obbligo di deferire le vertenze, non oltre il decimo giorno dalla data del verbale che da' atto del mancato accordo, all'organo corporativo centrale competente e, in difetto, al Ministero delle corporazioni, pel tentativo di risoluzione amichevole previsto dall'art. 17, 1° capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563. Il tentativo presso il Ministero delle corporazioni e' effettuato con l'intervento di rappresentanti del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili). Fallito il tentativo ed ove le parti non abbiano contestualmente alla contestazione della mancata composizione amichevole della controversia, deferito all'organo corporativo competente la facolta' di emanare le norme indicate nell'articolo 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, le Associazioni sindacali hanno l'obbligo di proporre domanda per la decisione della controversia, alla competente Magistratura del lavoro, entro il termine di giorni 15 dalla data del verbale di mancata composizione amichevole. Entro ugual termine debbono le Associazioni sindacali promuovere ricorso alla Magistratura del lavoro nei casi di ricusata pubblicazione del contratto collettivo ai sensi dell'art. 51 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, decorrendo il termine dal giorno in cui la comunicazione del rifiuto a cura dell'autorita' competente sia loro pervenuta. Fino a che non siano pubblicati i nuovi contratti collettivi o le norme assimilate, restano in vigore, a tutti gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attivazione, i contratti e le norme scaduti. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 4 Nella prima applicazione del presente decreto il trattamento economico del personale dovra' essere determinato sulla base di quello attuale tenendo conto delle condizioni economiche locali, e di quelle dell'azienda, comprese fra queste gli oneri all'azienda derivanti per disposizioni di legge o di regolamento. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 5. Nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti negli articoli 2 e 3 del presente decreto, per parte delle Associazioni sindacali competenti, e' a queste applicabile il provvedimento piu' grave previsto dall'art. 8, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, col quale si affida ad un commissario del Governo l'amministrazione straordinaria della Associazione. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 6. Nell'esercizio delle facolta' concesse all'Amministrazione dello Stato dall'art. 184 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili), di concerto con quello delle corporazioni, puo' stabilire, con provvedimento da notificarsi alle Associazioni interessate, che, durante il termine prescritto al concessionario per l'esecuzione di quanto e' necessario al ristabilimento del servizio definitivo o fino alla deliberazione di una nuova concessione nei casi previsti dal 1° capoverso dell'articolo succitato, non si proceda a determinazioni di nuove condizioni di lavoro. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 7. Le disposizioni del presente decreto, ferma restando l'applicazione di quelle contenute nella legge 3 aprile 1926, n. 563, e successivi decreti di attuazione, non si applicano: a) alla categoria dei dirigenti di aziende contemplata nell'art. 34, comma 1°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; b) al personale addetto ai servizi che secondo l'ordinamento dell'azienda e con l'approvazione del Governo siano affidati a privati appaltatori, o addetto a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio dei trasporti. Ai dirigenti sopraindicati che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, godessero del trattamento di stabilita' previsto dal R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e' data facolta' di conservarlo con le forme previste dal regolamento annesso (allegato A). (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 8. Il personale delle aziende, escluso quello indicato nell'articolo precedente, si distingue in tre categorie: 1° personale di ruolo; 2° personale ordinario; 3° personale straordinario. Fa parte della prima categoria il personale che gode il trattamento di stabilita' secondo le norme del regolamento annesso (allegato A).(7) Appartengono alla seconda categoria: a) gli agenti assunti per bisogni continuativi dell'esercizio in qualita' di operai, aiuto operai, cantonieri, guardiani, manovali e guardabarriere, scritturali, dattilografi e fattorini d'ufficio, e quelli assimilati per i servizi di navigazione; b) il personale di aziende esercenti ferrovie private autorizzate al pubblico servizio; c) il personale di aziende esercenti linee per le quali, a giudizio del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili), sia sufficiente un numero di agenti non superiore a 25, per assicurare la regolarita' e la sicurezza dell'esercizio. Sono ammessi a far parte del personale ordinario gli agenti che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto prestino servizio in qualita' di avventizi per bisogni continuativi dell'azienda, nelle qualifiche indicate alla lettera a). Fa parte della terza categoria il personale dipendente da aziende esercenti linee soltanto in alcune stagioni dell'anno, e quello assunto per bisogni saltuari ed eccezionali: a) durante le stagioni balneari ed in occasione di feste, fiere e simili, disastri, franamenti, nevicate, inondazioni e simili, ed in genere per lavori stagionali; b) per eventuale sostituzione di agenti assenti per congedi, malattie ed aspettative; c) per la costruzione di nuove linee od altri lavori di carattere temporaneo e straordinario; d) per la costruzione e ricostruzione del materiale mobile. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753. (18) Al personale di ruolo gia' adibito al servizio tranviario, che sia addetto agli autoservizi pubblici urbani di linea esercitati dalla stessa azienda tranviaria ed al personale di nuova assunzione adibito promiscuamente su linee tranviarie o in auto-servizi pubblici urbani di linea esercitati dalla stessa azienda, sono applicabili le disposizioni del presente decreto. (3) (6) (26) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (3) Il Regio Decreto 3 aprile 1942, n. 536 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per il personale di ruolo di cui all'art. 8 [...] del R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente da aziende tramviarie urbane, rappresentate dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, il trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, e successive modificazioni e integrazioni, sostituisce sino alla concorrenza dell'ammontare relativo e a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII il trattamento stabilito dall'art. 31 dell'allegato A al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto stesso". -------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1363 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' abolita la categoria del personale ordinario di cui all'art. 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo al trattamento del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il personale straordinario, di cui allo stesso articolo, assume la denominazione di personale avventizio". -------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 657 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il personale effettivo di servizi automobilistici e filoviari urbani, avente la qualifica di conducente, fattorino e controllore e dipendente da aziende esercenti anche servizi tranviari nello stesso centro urbano, e' inquadrato nella categoria del personale di ruolo di cui all'art. 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dalla data di entrata in vigore del presente decreto". -------------- AGGIORNAMENTO (18) Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente comma salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo". ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 9. Gli agenti che, pur appartenendo alla 2a categoria indicata nell'articolo precedente, godano, all'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di stabilita', conservano tale trattamento a titolo personale secondo le disposizioni del regolamento annesso (allegato A). Il trattamento di stabilita' a titolo personale spettera' parimenti agli agenti della predetta categoria che alla data medesima si trovino in periodo di prova e alla fine di tale periodo siano riconosciuti idonei alle funzioni cui aspirano. (3) (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (3) Il Regio Decreto 3 aprile 1942, n. 536 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per il personale di ruolo di cui [...] all'art. 9 del R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente da aziende tramviarie urbane, rappresentate dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, il trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, e successive modificazioni e integrazioni, sostituisce sino alla concorrenza dell'ammontare relativo e a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII il trattamento stabilito dall'art. 31 dell'allegato A al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto stesso". ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 10. Le controversie individuali relative a rapporti soggetti alle norme del presente decreto sono decise dalla competente autorita' giudiziaria, secondo le disposizioni del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471. L'agente che intenda adire l'autorita' giudiziaria contro un provvedimento dell'azienda che lo riguarda deve, anzitutto, proporre il reclamo in via gerarchica, presentandolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, al superiore immediato che e' tenuto a rilasciarne ricevuta. L'omissione del reclamo nel termine suddetto importa l'improponibilita' dell'azione giudiziaria. (18a) L'azienda deve comunicare al reclamante le sue determinazioni entro quindici giorni dalla presentazione del reclamo, dopo di che, anche se l'azienda non abbia risposto, il reclamante puo' adire l'autorita' giudiziaria, proponendo la relativa azione entro i successivi quaranta giorni. (18a) Resta fermo l'obbligo della denuncia all'Associazione sindacale competente - che potra' essere fatta anche in pendenza del reclamo in via gerarchica - nonche' il termine stabilito dall'art. 4 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, per l'intervento conciliativo della detta Associazione. (10) (16) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 24 luglio 1957, n. 633 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1, 2, 3 e 4) che "Le controversie individuali relative ai rapporti soggetti alle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sono di competenza dell'autorita' giudiziaria. L'agente che intende adire l'autorita' giudiziaria contro un provvedimento dell'azienda che lo riguarda, deve preventivamente proporre reclamo in via gerarchia entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, presentandolo al superiore immediato che e' tenuto a rilasciare ricevuta. L'azienda, deve comunicare al reclamante le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo e, decorso tale termine, anche se l'azienda non abbia risposto, il reclamante puo' adire l'autorita' giudiziaria proponendo la relativa azione entro i successivi sessanta giorni. L'omissione del reclamo nel termine suddetto comporta l'improponibilita' dell'azione giudiziaria, salvo quanto disposto nel seguente comma. Il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale si prescrive nel termine previsto negli articoli 29418, 2955 e 2956 del Codice civile. L'azione giudiziaria non puo' essere proposta se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via gerarchica e non siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del reclamo stesso". --------------- AGGIORNAMENTO (16) La Corte Costituzionale con sentenza 23 - 29 marzo 1972, n. 57 (in G.U. 1ª s.s. 05/04/1972, n. 90) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), limitatamente alla parte in cui dispone l'improponibilita' dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico, per le controversie di lavoro aventi per oggetto competenze arretrate oppure prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale". ------------- AGGIORNAMENTO (18a) La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 26 luglio 1979, n. 93 (in G.U. 1ª s.s. 1/08/1979, n. 210) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato dalla legge n. 633 del 1957 (coordinamento delle norme sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui dispone l'improponibilita' e non la improcedibilita' dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica" e, "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara, altresi', l'illegittimita' costituzionale derivata dello stesso art. 10 nella parte in cui dispone l'improponibilita' e non la improcedibilita' dell'azione giudiziaria in caso di tardiva o di mancata presentazione del ricorso in via gerarchica nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento di ogni altro diritto "non esclusivamente patrimoniale", diverso da quello indicato sui a), inerente al rapporto di lavoro". ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 11. Con Regio decreto da emanarsi su proposta dei Ministri per le comunicazioni e per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, sara' provveduto al coordinamento previsto dall'art. 12 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311. Tutte le norme del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, e successive, riguardanti il trattamento di previdenza e di quiescenza, restano in vigore fino alla pubblicazione del suddetto decreto di coordinamento in quanto siano applicabili e non siano contrastanti con le disposizioni del presente decreto ed annesso regolamento (allegato A). Qualora in conseguenza di tale coordinamento o dell'eventuale emanazione di norme previste dal R. decreto 24 gennaio 1929, n. 167, dovesse derivare un onere maggiore alle aziende, l'Associazione professionale interessata ha diritto di ottenere la conseguenziale revisione del trattamento economico fissato nei modi stabiliti dal presente decreto. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 12. Le aziende possono collocare anticipatamente in quiescenza gli agenti che abbiano compiuto almeno 55 anni di eta' e contribuito al Fondo per un periodo che, sommato a quello ancora mancante al raggiungimento del 60° anno di eta', formi un totale non inferiore ai 15 anni. Per avvalersi della facolta' di cui al comma precedente, le aziende debbono versare al Fondo in unica soluzione: a) i contributi relativi al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di eta' degli agenti, da calcolarsi in base alla aliquota ed alla retribuzione in atto alla data dell'esonero; b) il valore tecnico di copertura delle mensilita' di pensione corrispondenti al periodo intercorrente fra la data, di collocamento in quiescenza e quella in cui l'agente compira' il 60° anno di eta'. Il provvedimento di esonero per il collocamento anticipato in quiescenza deve essere comunicato dalle aziende al Fondo non oltre un mese dalla data di decorrenza del provvedimento stesso. Il versamento delle somme corrispondenti agli oneri di cui alle precedenti lettere a) e b) deve essere eseguito entro 60 giorni dalla data in cui l'istituto nazionale della previdenza sociale ne ha fatto richiesta. L'inosservanza dei termini previsti dal comma precedente comporta l'inefficacia del provvedimento di esonero. La retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione da liquidare ai sensi del presente articolo e' quella goduta dall'interessato negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio antecedenti l'anticipato collocamento in quiescenza, nei limiti e con le esclusioni previste dal successivo articolo 21 per i normali casi di collocamento in quiescenza. Il periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di eta', e' considerato utile in conformita' delle disposizioni vigenti in materia, ai soli fini della determinazione del numero degli anni da computare per la misura della pensione spettante agli agenti collocati anticipatamente in quiescenza. (11) (26) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Regio D.L. 2 aprile 1932, n. 372, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1932, n. 881, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La disposizione dell'art. 12 del R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, non e' applicabile durante il periodo di tempo in cui ha vigore il presente decreto". -------------- AGGIORNAMENTO (11) La L. 28 luglio 1961, n. 830 ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 ottobre 1961. ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 13. E' approvato, secondo lo schema annesso (allegato B) al presente decreto, lo statuto per le Casse di soccorso a favore del personale indicato all'art. 8, n. 1, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per le corporazioni. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 14. Gli statuti attuali della Cassa di soccorso debbono essere coordinati al presente statuto-tipo entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. I nuovi statuti e le aggiunte e modificazioni che in prosiego si rendessero necessarie debbono essere approvate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le comunicazioni. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 15. Sono abrogate le norme del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e annesso regolamento, relative al trattamento del personale addetto alle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da Provincie e da Comuni, fatta eccezione degli articoli 16 e 19 e di quanto e' disposto all'art. 11 del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1931 - Anno IX. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Ciano - Bottai - Rocco - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 marzo 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 306, foglio 3. - Mancini. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
TITOLO I.
Disposizioni generali.
ALLEGATO A. Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione. Art. 1. Il presente regolamento provvede per il personale di ruolo e si applica al personale ordinario e straordinario solo in quanto e' per essi esplicitamente stabilito. Il personale di ruolo (stabile ed in prova) e' inscritto nell'apposita matricola, dove per ciascun agente sono registrati il cognome, il nome, la paternita', il luogo di nascita, gli studi fatti, l'eventuale servizio militare, la data, la qualifica, lo stipendio o paga ed ogni altra indicazione riguardante l'assunzione, l'inscrizione all'Istituto di previdenza, gli avanzamenti, le onorificenze, gli encomi, le gratificazioni, i traslochi, le malattie, le aspettative e le assenze costituenti interruzioni di servizio, le punizioni, le indicazioni che concernono lo stato di servizio e quelle relative alla cessazione dal servizio. Con ordini di servizio sono portati a conoscenza del personale tutti i provvedimenti in materia di nomine, promozioni, esoneri, punizioni degli ultimi tre gradi, encomi, traslochi, ecc. Ai singoli interessati e' data altresi' comunicazione per iscritto dei provvedimenti che personalmente li riguardano. All'agente che cessa dal servizio o, in caso di morte, agli eredi, viene consegnato, a richiesta, un estratto della matricola, nel quale non vengono indicate le punizioni dei primi due gradi, le malattie e i traslochi. Tale estratto viene rilasciato anche all'agente in servizio, che eccezionalmente lo richieda. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 2. Gli agenti in servizio nelle stazioni, sui treni e sui natanti delle linee di navigazione interna, debbono portare in maniera visibile il numero di matricola ed indossare il vestiario uniforme prescritto dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili) od, in mancanza, dalle aziende esercenti. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 3. L'azienda ha facolta' di passare gli agenti di ruolo da uno ad altro servizio o ramo di servizio con la stessa qualifica o con altra dello stesso grado, come dalle tabelle graduatorie che saranno stabilite dall'azienda. I passaggi che portino un cambiamento di qualifica sono deliberati dal direttore dell'azienda, inteso l'agente interessato, il quale ha facolta' di ricorrere contro il provvedimento al Circolo ferroviario d'ispezione, che decide in via definitiva. Nel caso di cambiamenti di qualifica disposti dall'azienda, viene convertito in assegno personale, sottoposto a ritenuta per la previdenza, la parte di stipendio o paga che superi il massimo dello stipendio o paga della nuova qualifica. Nei casi di cambiamenti di qualifica richiesti od accettati dall'agente in applicazione dell'art. 27, comma b) e c), puo' essere mantenuta all'agente l'anzianita' corrispondente alla anzianita' della vecchia qualifica. Gli agenti da passarsi a funzioni che interessano la sicurezza dell'esercizio vengono sottoposti a visita sanitaria per riconoscere se abbiano la voluta idoneita' fisica, con le norme stabilite dall'art. 29. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 4. Gli agenti, assumendo servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che l'azienda mettesse in vigore, purche' non contrarie a quelle del presente regolamento. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 5. Gli agenti non possono esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni o mestieri, senza averne avuto esplicita autorizzazione scritta dal direttore dell'azienda. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 6. E' vietato di ricorrere a raccomandazioni per ottenere avanzamenti, miglioramenti di posizione, traslochi od altro. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 7. L'azienda puo' obbligare agenti di alcune categorie a prendere domicilio nei locali dell'azienda. Le norme che impongono alle aziende e al personale l'osservanza delle prescrizioni di natura igienica debbono essere stabilite nei regolamenti speciali di ciascuna azienda. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 8. Nelle localita' designate come malariche dalla Direzione generale di sanita', l'azienda somministra gratuitamente a tutti gli agenti ed alle persone di famiglia, conviventi ed a carico, i chinacei ed adotta tutte le altre misure e difese prescritte dalla legge per la prevenzione e per la cura delle febbri palustri. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
TITOLO II.
Ammissioni in servizio.
Art. 9. Le assunzioni del personale di ruolo vengono disposte, di regola, per il servizio di prova di cui al titolo III. La nomina del personale in prova e' di competenza del direttore dell'azienda, il quale puo' anche delegarla a funzionari da lui designati. La nomina del personale stabile e' pure di competenza del direttore, ma non puo' essere delegata ad altri. Costituisce progressivamente titolo preferenziale per l'assunzione ad agenti di ruolo l'appartenenza ad una delle seguenti categorie: a) ex agenti anche provenienti da altre aziende esonerati in seguito a riduzioni di posti per limitazione o soppressione di servizi o per esuberanza di personale; b) agenti ordinari o straordinari dopo sei mesi complessivi di ottimo servizio presso la stessa azienda; c) ex combattenti, invalidi ed orfani di guerra, giusta le disposizioni speciali concernenti il loro collocamento; d) figli di agenti deceduti per infortuni, o di agenti infortunati con invalidita' permanente per causa di servizio; e) orfani di ex agenti, figli di agenti, purche' il posto cui questi ultimi aspirano non sia moralmente o disciplinarmente incompatibile con la carica di cui e' rivestito il padre. (19) In ognuna delle anzidette categorie deve essere data la precedenza a coloro che appartengono al Partito Nazionale Fascista ed ai Sindacati fascisti, nonche' le altre precedenze stabilite dalle disposizioni della legge 6 giugno 1929, numero 1024, portante provvedimenti sull'incremento demografico. (26) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (19) La Corte Costituzionale con sentenza 30 giugno - 14 luglio 1986, n. 188 (in G.U. 1ª s.s. 23/07/1986, n. 35) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma, lett. e), del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui prevede che costituisce titolo preferenziale per l'assunzione in servizio l'appartenenza alla categoria dei "figli di agenti"". ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 10. Per l'ammissione al servizio in prova e' necessario: 1° NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 40; 2° di avere superato, al momento dell'assunzione in prova, il 18° anno di eta' e non oltrepassati i 30 anni di eta' per i servizi attivi ed i 35 per gli altri servizi, salvo le eccezioni che, con l'approvazione dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la Direzione dell'azienda credesse di ammettere in casi speciali o per determinate specialita' di personale; 3° di avere tenuto sempre buona condotta morale, civile, militare e politica; 4° di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica e di possedere l'attitudine ed i requisiti fisici stabiliti per le funzioni cui il richiedente aspira in relazione alle norme vigenti presso l'azienda. Tutti i richiedenti sono tenuti a presentare il certificato di nascita ed occorrendo i documenti comprovanti la cittadinanza di cui al comma 1°, il certificato rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario, il certificato di buona condotta, il certificato degli studi fatti e degli impieghi eventualmente coperti ; se hanno prestato servizio militare, il congedo da cui risulti la buona condotta sotto le armi, ovvero altro documento ufficiale comprovante la loro posizione di fronte alla legge sul reclutamento. Le attitudini dei richiedenti sono accertate mediante esami, saggi preliminari, titoli od altri elementi di giudizio; nella scelta sono tenuti in speciale considerazione gli agenti ordinari classificati ottimi che abbiano i voluti requisiti di capacita', di operosita' e di moralita', in qualunque funzione essi abbiano prestato l'opera loro e si tiene poi conto delle migliori caratteristiche risultanti da attestati e referenze. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 11. Le assunzioni del personale vengono, di regola, fatte nei gradi e classi di stipendio iniziale dei singoli ruoli, secondo gli ordinamenti delle aziende. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 12. Ogni agente all'atto della assunzione deve essere provveduto di una copia del presente regolamento e dei regolamenti di servizio, che contengano le norme inerenti alle mansioni che esso deve esercitare. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
TITOLO III.
Servizio di prova.
Art. 13. Gli agenti in prova sono obbligati ad acquistare la idoneita' alle funzioni cui sono assegnati ed a soddisfare lodevolmente agli esperimenti prescritti, entro un conveniente periodo di tempo. Tale periodo di tempo e' computato anche se prestato anteriormente al presente regolamento e non puo' essere superiore nel complesso: a) per le ferrovie, a due anni di effettivo servizio; b) per le tramvie e per i servizi di navigazione, ad un anno di effettivo servizio. Il periodo di prova nei limiti suindicati va compiuto anche quando nel periodo stesso intervenga una assegnazione a mansioni di grado superiore a quello precedentemente affidato all'agente. L'azienda ha facolta', in casi eccezionali, di prolungare, a richiesta dell'agente, la durata della prova per un ulteriore periodo che in ogni caso non deve superare la meta' dei termini di cui alle lettere a) e b). Superato il prescritto periodo di prova, il personale viene nominato in pianta stabile con deliberazione del direttore dell'azienda, da comunicarsi, entro un mese dalla scadenza del periodo stesso, agli interessati con regolare partecipazione scritta. Analoga partecipazione, entro lo stesso termine, deve essere fatta agli agenti che, per deliberazione del direttore, siano giudicati non idonei al passaggio in pianta stabile. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del direttore, l'agente s'intende nominato stabile con decorrenza dalla data di scadenza del periodo di prova. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 14. Gli agenti in prova possono venire esonerati dal servizio, con deliberazione motivata del direttore, da comunicarsi al Circolo ferroviario di ispezione competente: a) qualora non abbiano conseguita la voluta idoneita' al posto cui sono assegnati: b) se, durante il periodo di prova, abbiano dimostrato, per la natura o la frequenza di mancanze anche lievi, di non possedere qualita' soddisfacenti per un regolare disimpegno del servizio; e) per imperfezioni fisiche permanenti che, a giudizio dei sanitari dell'azienda, li rendano non idonei al disimpegno del proprio servizio, salva all'agente la facolta' di chiedere un nuovo accertamento dell'inabilita', nei modi e termini stabiliti dall'art. 29; d) nei casi in cui le mutate condizioni del servizio esigano una diminuzione di personale, quando non vi sia modo di conferire all'agente attribuzioni equivalenti in altri rami del servizio, o, consensualmente, anche di grado inferiore. In dipendenza dell'esonero si corrisponde, nei casi sopraindicati, un compenso pari ad un mese di stipendio o paga per ogni anno di servizio prestato, calcolando proporzionalmente le frazioni di anno. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
TITOLO IV.
Avanzamenti
Art. 15. Gli speciali regolamenti di ciascuna azienda stabiliscono le norme per le promozioni e per gli avanzamenti. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 16. In ogni caso di avanzamento, gli assegni personali di qualunque natura sono compenetrati nell'aumento di stipendio o paga fino a concorrenza dell'aumento medesimo. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 17. Sono corrisposti: lo stipendio a mensilita' maturate e la paga a periodi non superiori a quindicine maturate. Gli agenti hanno diritto al pagamento della intera mesata nel corso della quale lasciano definitivamente il servizio, salvo i casi di dimissione o di destituzione, nei quali viene pagato lo stipendio o paga soltanto fino all'ultimo giorno di effettivo servizio. In caso di morte di agenti, il pro-rata della mesata in corso fino al giorno del decesso viene corrisposto, come per legge, ai loro eredi. I conviventi ed a carico, oltre a quanto puo' loro spettare per diritto successorio su detto pro-rata, percepiscono in proprio, come diritto personale, l'altra parte della mesata. Le disposizioni dei due precedenti alinea si applicano anche per quanto riguarda il mese di stipendio o di paga ridotti. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 18. Il direttore, dell'azienda puo' adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma e' tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto. Durante la reggenza e' dovuta un'indennita' pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente. Non e' considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa. Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non da' diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 19. La gerarchia fra agenti e' costituita dal grado; a pari grado dalla anzianita' nel grado. La anzianita' risulta dalla data dell'ultimo provvedimento di nomina o di promozione. A pari anzianita' di nomina prevale l'anzianita' nel grado precedente; a pari anzianita' nel grado precedente prevale l'anzianita' di servizio; a pari anzianita' di servizio la maggiore eta'. Le qualifiche indicate sotto lo stesso numero di grado, a qualunque ruolo appartengano, sono fra loro equivalenti di grado. L'eguaglianza di stipendio o paga non costituisce uguaglianza di grado. I gradi e le qualifiche rispettive saranno stabilite nel regolamento speciale di ciascuna azienda. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
TITOLO V.
Traslochi, missioni, congedi, assenze per malattia ed esoneri temporanei e definitivi.
Art. 20. Gli agenti sono obbligati a tenere o trasferire la propria residenza dovunque sia stabilito dall'azienda, limitatamente pero' alle localita' ove hanno sede servizi od uffici dell'azienda stessa. I traslochi possono effettuarsi anche previo consenso della Direzione: a) per cambio, su richiesta degli interessati; b) per la vacanza di un posto che deve essere coperto da agenti di pari grado a quello del richiedente; c) per cambio, su richiesta degli interessati, anche fra diverse aziende e previo consenso di queste. In quest'ultimo caso l'agente assume nella nuova azienda il posto di organico lasciato libero dall'agente al quale subentra. Per le residenze malariche si procede ad opportuni avvicendamenti degli agenti, su richiesta di quelli che non fossero refrattari alle infezioni malariche. In caso di trasloco per qualsiasi causa, si accordano congedi straordinari con stipendio o paga per il tempo necessario da stabilirsi negli speciali regolamenti dell'azienda. Gli agenti possono anche essere obbligati a recarsi in missioni di qualunque durata nell'interno del Regno; ad essi spettano in tal caso le indennita' stabilite nel contratto collettivo di ciascuna azienda. Le missioni all'estero formano oggetto di particolari accordi fra azienda ed agenti. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 21. Nessun agente puo' rimanere assente dal servizio senza regolare autorizzazione dei superiori. Ogni assenza non giustificata da' luogo alla ritenuta dello stipendio o paga e di qualsiasi altra competenza, indennita', premio ed assegno fisso, per il tempo corrispondente alla sua durata, indipendentemente dalle eventuali punizioni. L'agente che, per effetto di malattia, si trovi nella impossibilita' di attendere al servizio, ha l'obbligo di renderne senza indugio avvisato il proprio superiore. In mancanza non giustificata di siffatto avviso, l'assenza e' considerata come arbitraria. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 22. Gli agenti dopo compiuto un anno di servizio, hanno diritto a fruire un congedo ordinario con stipendio o paga ed indennita' fisse senza che, nel richiederne l'autorizzazione, debbano indicarne il motivo. Detto congedo ha, salvo le eccezioni di cui appresso, in ciascun anno solare, la durata seguente: 8 giorni per gli agenti a paga giornaliera che hanno fino a cinque anni di servizio; 10 giorni per gli agenti a stipendio mensile che hanno fino a 5 anni di servizio; 15 giorni per gli agenti che hanno da oltre 5 e fino a 10 anni di servizio; 20 giorni per gli agenti che hanno piu' di 10 anni di servizio; 25 giorni per i funzionari di grado di capo ufficio o ad esso equivalente o superiore. I congedi sono accordati di massima in un numero intero di giornate. Solo si puo' conteggiare eccezionalmente, a richiesta dell'agente, la mezza giornata, senz'altra suddivisione. I periodi di tempo in cui i congedi debbono essere fruiti sono determinati dall'azienda, secondo le speciali esigenze del servizio. L'azienda accorda i congedi individuali, tenuti presenti i desideri del personale, ed ha facolta', in casi eccezionali, di revocarli od interromperli, salvo in tal caso all'agente il diritto di rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno ordinatogli e salvo il diritto di fruire in altra epoca dei giorni di congedo perduti. Gli agenti hanno percio' l'obbligo di indicare, prima di assentarsi, il luogo dove si possa comunicare loro, occorrendo, l'ordine di richiamo. I congedi chiesti dall'agente durante l'annata, e non potuti usufruire per esigenze di servizio, vengono usufruiti entro il primo trimestre dell'anno successivo, e, qualora anche in questo periodo l'azienda non possa accordare il congedo, spetta di diritto all'agente il pagamento dello stipendio o paga e delle indennita' fisse delle equivalenti giornate. (21) In casi speciali possono essere dal direttore accordati congedi straordinari con o senza retribuzione. (26) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (21) La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 19 dicembre 1990, n. 543 (in G.U. 1ª s.s. 27/12/1990, n. 51) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del penultimo comma dell'art. 22, allegato A, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui prevede che l'agente possa non usufruire nel corso dell'anno lavorativo del periodo di congedo ordinario spettantigli e da esso richiesto - con conseguente rinvio della fruizione al primo trimestre dell'anno successivo - "per esigenze di servizio" anziche' "per eccezionali, motivate esigenze di servizio"". ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 23. Durante le assenze per malattia, accertata dai sanitari della Cassa di soccorso, agli agenti viene corrisposto un sussidio pari allo stipendio o paga e competenze accessorie, sulle quali si effettua la ritenuta di cui appresso, per 180 giorni in un anno esclusi i primi tre. Al trattamento e' provveduto con i fondi della Cassa soccorso costituiti col contributo da parte dell'azienda nella misura del 2 % degli stipendi o paghe e competenze accessorie, sulle quali gia' si effettua la ritenuta, e dell'1 % da parte del personale. Agli eventuali disavanzi viene provveduto con contributi suppletivi da far carico in parti eguali all'azienda ed agli agenti. Le norme per il versamento dei fondi e ogni altra disposizione concernente la corresponsione dei sussidi e l'amministrazione della Cassa soccorso sono determinate secondo lo schema di statuto della Cassa soccorso (allegato B). (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato A-art. 24 Art. 24. L'aspettativa e' l'esenzione temporanea dal servizio degli agenti stabili, che si concede in seguito a domanda dell'interessato per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio, anche nella M. V. S. N., per cariche sindacali che comportino l'allontamento temporaneo dall'azienda, per bisogni privati od in seguito a provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio. Anche se disposta di ufficio, l'aspettativa deve sempre essere notificata per iscritto all'interessato. Essa viene anche disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermita' o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, quando l'azienda giudichi conveniente esperimentare l'esenzione stessa, prima di deliberare l'esonero definitivo dal servizio. L'aspettativa non puo' essere negata quando sia domandata per motivi di salute, ed a giudizio dei sanitari della azienda, salvo all'agente la facolta' di ricorrere al collegio sanitario di cui all'art. 29, sia accertato che l'agente e' affetto da malattia, la cura della quale e' incompatibile con la prestazione del servizio, e che lascia fondata speranza di guarigione, entro il tempo per cui l'aspettativa stessa e' richiesta. L'aspettativa e' deliberata dal direttore, il quale ne determina la durata; questa puo' essere prorogata, ma non mai eccedere in complesso i diciotto mesi, quando si tratti di aspettativa concessa per motivi di salute. L'aspettativa per motivi di salute puo' in ogni momento essere revocata, e si puo' far luogo all'esonero, ove un giudizio medico, reso con le forme dell'art. 29, stabilisca l'inutilita' di continuare l'aspettativa medesima. L'aspettativa e' revocata quando siano venute a cessare le cause per cui fu disposta. Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute l'agente ha diritto, per la durata di un anno, sui fondi della Cassa soccorso e dopo il trattamento di malattia, di cui all'art. 23, alla meta' dello stipendio o della paga, se solo o con una o due persone di famiglia a carico, e a due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due. Per gli agenti che hanno meno di cinque anni di servizio, il trattamento e' ridotto di un quarto. In caso di aspettativa per provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio, il trattamento e' a carico dell'azienda e, qualunque sia l'anzianita' di servizio dell'agente, viene commisurato alla meta' dello stipendio o della paga, per gli agenti soli o con meno di tre persone di famiglia a carico ed ai due terzi quando le persone di famiglia a carico siano tre o piu'. Il tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero agli effetti dell'anzianita' quando si tratti di aspettativa per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio, anche nella M.V.S.N., per cariche sindacali che comportino l'allontanamento temporaneo dall'azienda o quando si tratti di aspettativa in dipendenza di provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di servizio. L'aspettativa costituisce invece interruzione di servizio quando e' accordata per motivi privati. Allo scadere dell'aspettativa, ove perdurino le cause che la motivarono, si fa luogo all'esonero definitivo dal servizio, salvo disposizioni eccezionali di competenza del direttore. E' vietato all'agente in aspettativa per motivi di salute di occuparsi in altri impieghi lucrosi, senza il consenso scritto del direttore dell'azienda. L'agente in aspettativa per motivi di salute non puo' cambiare di residenza, se prima non abbia resa avvertita l'azienda, sotto pena della perdita del sussidio di cui al presente articolo. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 25. Le disposizioni dell'art. 24 relative all'aspettativa per servizio militare obbligatorio sono applicabili anche al personale in prova, senza pregiudizio pero' della durata complessiva dell'effettivo periodo di prova, come e' stabilito all'articolo 13. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 26. In caso di cessione di linee ad altra azienda, o di fusione di aziende, devono essere osservate le disposizioni stabilite dall'autorita' governativa all'atto dell'approvazione della cessione o della fusione pel passaggio del personale di ruolo alla nuova azienda, mantenendo, per quanto e' possibile, al personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto e assicurando i diritti acquisiti. In caso di mutamento nei sistemi di esercizio, l'azienda deve utilizzare, in quanto sia dichiarato idoneo dall'autorita' governativa, e nei limiti dei posti da questa riconosciuti necessari, il personale addetto ai vari servizi, rispettandone, per quanto e' possibile, i diritti acquisiti. Nei casi di cui ai due comma precedenti ed in caso di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, debitamente autorizzata dall'autorita' governativa, l'azienda puo' procedere ai necessari esoneri di agenti nelle qualifiche in cui risultino le eccedenze, salvo ad assegnarli nei limiti del possibile ad altre qualifiche immediatamente inferiori, tenendo presenti i requisiti preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del presente regolamento. L'azienda e' tenuta a riprendere di preferenza gli agenti esonerati, che ne facciano domanda, a misura che si rendono vacanti i posti, cui essi sono idonei, purche' durante il servizio precedentemente prestato non siano incorsi in una delle mancanze previste dagli articoli 43 a 45. Il diritto alla preferenza si estingue dopo il quinto anno dall'esonero. Nei casi considerati dal presente articolo ed in quello di cessazione definitiva dell'esercizio e' accordata al personale esonerato, che non abbia maturato diritto a pensione, una indennita' di buonuscita nella misura di un mese di stipendio o paga ultimi raggiunti per i primi cinque anni, e di 15 giorni per i successivi anni di servizio esclusi quelli prestati in condizione di ordinario o di straordinario. (1) (14) In ogni caso l'indennita' non puo' essere minore di due mesi, ne' maggiore di dodici mesi dello stipendio o paga ultimi raggiunti.(14) Nei casi di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, l'agente esonerato conserva il diritto di preferenza qualora rifiuti l'indennita' entro due mesi dalla notifica fattagli. (14) (26) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Regio D.L. 2 aprile 1932, n. 372, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1932, n. 881, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) che "Per il personale collocato a riposo in base all'art. 1 del presente decreto, allo scopo di migliorarne il trattamento di quiescenza, le aziende versano all'atto del collocamento a riposo: a) alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, o alle Casse speciali di previdenza, istituite presso le singole aziende, una indennita' di buonuscita, nella misura unica di un anno di stipendio o paga, ultimi raggiunti dall'agente in sostituzione di quella di cui all'art. 26, terz'ultimo comma, del regolamento allegato A al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148". -------------- AGGIORNAMENTO (14) La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 22 giugno 1971, n. 140 (in G.U. 1ª s.s. 30/06/1971, n. 163) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 26, commi quinto, sesto e settimo, [...] dell'allegato A del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui escludono l'indennita' di buonuscita per i dipendenti delle imprese autoferrotranviarie in caso di destituzione o di dimissioni volontarie". ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato A-art. 27 Art. 27. Oltre ai casi di cui alle disposizioni speciali relative agli agenti in prova ed a quelli previsti nel precedente articolo, l'azienda puo' far luogo all'esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili: a) per raggiungimento dei limiti di eta' di 55 anni per gli agenti addetti ai servizi attivi e di 60 anni per quelli addetti agli altri servizi, salvo il disposto dell'art. 12 del R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148; b) per inabilita' al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui e' rivestito l'agente, quando non accetti altre mansioni, compatibili con le sue attitudini o condizioni, in posti disponibili; c) per palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni del proprio grado non imputabile a colpa dell'agente, quando questi non accetti il grado inferiore che gli puo' essere assegnato; d) per scarso rendimento o per palese insufficienza imputabile a colpa dell'agente nell'adempimento delle funzioni del proprio grado; e) quando gli agenti prosciolti od assolti da imputazioni previste dall'art. 45 n. 7 del presente regolamento, in seguito a verdetto negativo dei giurati, oppure con ordinanza o sentenza dell'autorita' giudiziaria per insufficienza di indizi, per non provata reita' o con altra formola equipollente, non siano giudicati meritevoli della fiducia necessaria per essere conservati in servizio. Nei casi di cui alla lettera b), l'esonero e' disposto in seguito a giudizio medico, reso nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 29: Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) l'esonero e' invece disposto sentito il parere del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54, al quale spetta pure di fare le proposte circa il grado inferiore, che puo' essere assegnato nei casi di cui alla lettera c). Il parere del Consiglio di disciplina e' reso in seguito a rapporto dell'azienda e sentito personalmente l'agente interessato qualora questi ne faccia richiesta. Agli agenti esonerati a norma del presente articolo prima che abbiano maturato il diritto a pensione, e' corrisposta l'indennita' di buonuscita di cui al 5° e 6° comma del precedente articolo 26. Tale indennita' spetta parimenti, in caso di morte dell'agente, alle persone indicate agli articoli 15 e 16 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, qualora non abbiano diritto a pensione. (14) (26) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (14) La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 22 giugno 1971, n. 140 (in G.U. 1ª s.s. 30/06/1971, n. 163) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt.[...] 27 dell'allegato A del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui escludono l'indennita' di buonuscita per i dipendenti delle imprese autoferrotranviarie in caso di destituzione o di dimissioni volontarie". ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato A-art. 28 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1971, N. 889 (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 29. L'accertamento dei requisiti fisici degli agenti e' eseguito da medici di fiducia dell'azienda. L'agente o chi abbia titolo di preferenza, a termini dell'art. 9, puo' ottenere un nuovo accertamento della inabilita', purche' ne presenti domanda corredata da certificato medico motivato, entro 10 giorni dalla partecipazione del primo giudizio. Nel nuovo accertamento, da eseguirsi entro dieci giorni dalla richiesta, l'agente ha facolta' di farsi assistere, a sue spese, da medici di sua fiducia, in numero pari a quelli della azienda. In caso di mancato accordo il giudizio e' deferito al collegio composto dai sanitari predetti, presieduto da un medico scelto dall'Ufficio sanitario provinciale. Il collegio deve emettere il suo giudizio entro 15 giorni prorogabili di altri 15 nel caso che l'agente debba essere sottoposto a speciali osservazioni. Di regola gli accertamenti sanitari devono essere eseguiti presso l'azienda. Il rapporto di lavoro non si interrompe durante il periodo dell'accertamento sanitario, salvo che dal giudizio definitivo non risulti confermata l'inabilita'. Qualora l'agente senza giustificati motivi non si presenti al nuovo accertamento di cui al 2° comma od al giudizio di cui al 3° comma del presente articolo, s'intende che egli rinuncia alla sua richiesta. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 30. Le dimissioni volontarie devono essere presentate per inscritto: esse non hanno valore finche' non sono accettate dall'azienda; l'accettazione e' deliberata entro un mese dalla presentazione salvo che il richiedente sia incorso in mancanze per cui sia passibile della destituzione nel qual caso l'azienda ha in facolta' di sospenderle o di respingerle. L'agente dimissionario, fino a quando le sue dimissioni non siano state accettate, ha l'obbligo di continuare a prestare regolare servizio. L'azienda puo' ritenere d'ufficio come dimissionario l'agente che rifiuti di raggiungere la residenza assegnatagli, o quello che abbia perduta la cittadinanza italiana. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 31. Gli agenti collocati in aspettativa per ragioni di servizio militare, anche nella M. V. S. N. e per cariche sindacali, a norma degli articoli 24 e 25, sono Ammessi, dopo ottenuto il congedo, nella posizione che avevano in precedenza o in altra equivalente, sempreche' ne facciano domanda entro un mese dal congedo o dalla cessazione della carica, conservino la idoneita' fisica richiesta dal regolamento e nel caso di servizio militare abbiano riportata la dichiarazione di buona condotta ed esibiscano il foglio matricolare. Agli agenti richiamati sotto le armi per qualsiasi motivo viene corrisposto lo stipendio o la paga, sotto deduzione dello stipendio o sussidio corrisposto dallo Stato al richiamato od alla sua famiglia. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche, nel caso di richiamo obbligatorio, ai militari della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 32. E' corrisposto lo stipendio o paga, per tutta la necessaria durata dell'assenza, dedotte le indennita' spettanti a sensi di legge, agli agenti che siano chiamati a prestare servizio come giurati ed a quelli che siano citati come testimoni: a) a richiesta dell'azienda in cause civili; b) a richiesta del pubblico ministero, dell'imputato o dell'azienda in procedimenti penali, nei quali l'azienda sia citata come civilmente responsabile; e) a richiesta del pubblico ministero o dell'azienda in procedimenti penali, per reati commessi in danno dell'azienda stessa o nei quali essa sia comunque parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile; d) nelle inchieste di cui alla legge relativa agli infortuni sul lavoro, avvenuti in occasione del servizio. E' pure corrisposto l'intero stipendio o paga per tutta la durata necessaria dell'assenza: 1° all'agente leso in un infortunio sul lavoro, ove gia' come infortunato non riceva l'intero stipendio o paga od a quelli scelti dal pretore per rappresentarlo, quando siano citati per l'inchiesta sull'infortunio; 2° agli agenti sottoposti a giudizio penale siccome imputati di infortunio sul lavoro in danno di altri agenti, quando siano citati a comparire davanti all'autorita' giudiziaria e sempre quando risultino irresponsabili dei fatti; 3° agli agenti che si recano alla pretura per asseverare verbali di contravvenzione o per rendere testimonianza nel relativo procedimento. Agli agenti citati come testimoni per cause non contemplate nei precedenti alinea ed anche non attinenti al servizio, decide il direttore caso per caso se, in quale misura e per quanto tempo, debba essere corrisposto lo stipendio o paga durante l'assenza. In ogni caso le ragioni delle assenze stesse devono essere debitamente comprovate. Le assenze contemplate nel presente articolo, per le quali e' corrisposto in tutto od in parte lo stipendio o paga, non sono computate fra i congedi di cui all'art. 22. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 33. Il personale che ha gestione di danaro o di materiali puo' essere obbligato al deposito di una cauzione, il cui importo e le cui modalita' di versamento sono stabilite dalla azienda, secondo l'importanza della gestione affidata all'agente. Le cauzioni versate in danaro o titoli o formate con trattenute mensili sullo stipendio o salario, vengono depositate od investite d'accordo coll'agente, a cui favore decorrono gli interessi. L'azienda ha facolta' di prelevare direttamente dalla cauzione l'importo di qualunque perdita, rimanenza, debito, anticipazione e gli indennizzi degli altri danni di qualsiasi natura, che l'agente possa avere recato all'azienda. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 34. Agli agenti e loro famiglie vengono concessi annualmente, sulle linee esercitate dall'azienda, biglietti di viaggio e buoni per trasporto di bagaglio gratuito od a prezzo ridotto. In relazione alle speciali condizioni degli agenti e persone di famiglia rispetto alla residenza od ai bisogni, l'azienda concede, su una o piu' delle linee da essa esercitate, permanenti di viaggio per provviste viveri, per istruzione, per ragioni di cura o per altre ragioni che ne giustifichino la concessione. Nelle aziende in cui, per le particolari convenzioni con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono concessi biglietti gratuiti di servizio per un solo viaggio, sono ripartiti fra gli agenti i biglietti stessi, esclusione fatta di quelli occorrenti per le necessita' di servizio della azienda. Agli agenti delle tranvie urbane sono concessi biglietti di libera circolazione sulle linee urbane esercitate dall'azienda cui sono addetti. Agli agenti addetti a servizi tranviari di carattere promiscuo urbano ed intercomunale, e' concesso il biglietto di libera circolazione sulla rete urbana quando essi dimorano nella zona servita dalla rete stessa; quando risiedono fuori di tale zona e' invece accordato ad essi il libero transito sulla linea o sulle linee che conducono alla localita' di dimora dell'agente. L'azienda stabilisce con ordine generale di servizio, ostensibile al personale, le norme per le concessioni di cui al presente articolo. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 35. Gli orari di servizio sono approvati dalle competenti autorita' a norma delle disposizioni vigenti. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 36. Durante le assenze dal servizio disciplinate dagli articoli 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 42, 46 del presente regolamento e durante le assenze arbitrarie, s'intendono assorbiti i giorni di riposo pagato, che cadono nei predetti periodi di assenza. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
TITOLO VI.
Disposizioni disciplinari.
Art. 37. Le punizioni che si possono infliggere agli agenti sono le seguenti: 1° la censura, che e' una riprensione per iscritto; 2° la multa, che e' una ritenuta dello stipendio o della paga; puo' elevarsi fino all'importo di una giornata di mercede ed e' devoluta al fondo di riserva della Cassa soccorso; 3° la sospensione dal servizio, che ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne e' colpito, per una durata che puo' estenderai a 15 giorni od, in caso di recidiva entro due mesi, fino a 20 giorni; 4° la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga, per la durata di tre o sei mesi od un anno per le aziende presso le quali siano stabiliti aumenti periodici dello stesso stipendio o paga; 5° la retrocessione; 6° la destituzione. La multa e' applicabile anche agli agenti ordinati e straordinari. Con deliberazione del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54, agli agenti puo' essere inflitto, come punizione accessoria, quando vi siano ragioni di incompatibilita' locali e nei casi previsti dal presente regolamento, il trasloco punitivo, che priva l'agente delle indennita' regolamentari, salvo il rimborso delle spese vive. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 38. L'Azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le competono secondo il diritto comune, dopo aver accertato chi abbia causato il danno e l'entita' dello stesso. Tali trattenute sullo stipendio o sulla paga, quando superino le lire 5000, non possono essere effettuate senza il consenso del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che delibera anche sulla misura del risarcimento, dopo avere inteso le parti. Qualora esista sentenza passata in giudicato, con la quale sia stata riconosciuta la responsabilita' di uno o piu' agenti, le trattenute possono essere effettuate direttamente dalla azienda, Analogamente possono essere direttamente effettuate dall'azienda e trattenute che si riferiscono a mancate od incomplete esazioni nonche' a differenze contabili. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 39. Indipendentemente dalle punizioni di cui all'art. 37 e dal disposto dell'art. 3, gli agenti addetti alla scorta dei treni, nei quali siano state segnalate per tre volte sottrazioni o manomissioni di bagagli o merci, vengono adibiti ad altre attribuzioni, quando anche non siano imputabili che di poca diligenza nell'esercizio delle loro funzioni. Per l'applicazione di tali disposizioni e' tenuto conto delle sottrazioni o manomissioni verificatesi solo nel periodo di tre anni, precedente al tempo in cui si e' constatata l'ultima sottrazione o manomissione. A tal fine e' fatta speciale annotazione: a) di qualsiasi manomissione o sottrazione avvenuta in spedizioni di bagagli o merci, tanto a lungo quanto a breve percorso, qualora l'intero percorso siasi effettuato sotto la scorta dello stesso personale; b) delle manomissioni o sottrazioni verificatesi in spedizioni di merci o bagagli, che nel loro percorso siano state soggette a riconsegna e giacenza nei transiti, e cosi' pure delle sottrazioni o manomissioni che in qualsiasi modo siansi constatate in occasione di eccezionale affluenza di merci nella ricorrenza di grandi solennita', come feste natalizie e di Capo d'anno. Ogni singola annotazione di cui al predetto comma a) e ogni due annotazioni di cui al predetto comma b) hanno rispettivamente il valore di una nel computo delle manomissioni o sottrazioni, delle quali, agli effetti della presente disposizione, devesi tener conto. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 40. La censura, che ha un carattere di preliminare richiamo, si infligge all'agente che commette in servizio mancanze lievi non specificate negli articoli successivi, e nei casi di inadempienze agli ordini superiori o alle disposizioni regolamentari, commesse senza l'intenzione di offendere persone o cose dell'azienda. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 41. Si incorre nella multa 1° per la inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio che non abbiano recato danno al servizio; 2° per irregolarita' di servizio, abusi e negligenze, quando non abbiano carattere di gravita' o non dipendano da proposito deliberato; 3° per assenze arbitrarie, che non superino un giorno e non abbiano recato danno al servizio; 4° per inosservanza delle misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria o di altre disposizioni congeneri, sia che la mancanza abbia prodotto danno solo al colpevole sia che non abbia prodotto danno ad alcuno. Nei casi previsti dal paragrafo 3, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio e della paga per la durata della assenza. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 42. Si incorre nella sospensione: 1° per la inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio quando abbia recato danno al servizio; 2° per contegno inurbano o scorretto verso il pubblico; 3° per avere commesso atti irrispettosi verso i funzionari dipendenti dall'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili, verso i superiori o l'azienda o per non avere altrimenti osservato i doveri di subordinazione, quando le mancanze non assumano una figura piu' grave; 4° per alterchi, ingiurie verbali o disordini sui treni, lungo le linee, nei locali della azienda e dipendenze; 5° per essersi presentato ad assumere servizio in istato di ubbriachezza; 6° per avere mancato di trasferirsi, senza legittimo impedimento, nel termine prefisso, dove fu ordinato dai superiori; 7° per simulazione di malattia o per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio; 8° per assenze arbitrarie di durata maggiore di un giorno e non superiore a cinque; 9° per irregolarita' nei viaggi o trasporti in genere, quando non rivestano carattere di frode; 10° per volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza, la quale abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell'azienda; 11° per non avere osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria od altre disposizioni congeneri, quando la mancanza abbia prodotto danni ad altre persone; 12° per essere stato sorpreso in istato di ubbriachezza nel disimpegno di funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio; 13° per rifiuto di risposte precise e categoriche da parte di chi e' interrogato come testimonio nei procedimenti amministrativi, sempre che le domande si riferiscano a questioni di servizio; 14° per dimostrazioni di scherno o di disprezzo ai superiori od agli atti dell'azienda, sia per iscritto che in presenza di testimoni; 15° per alterchi con vie di fatto, ingiurie verbali, disordini, risse o violenze sui treni, lungo le linee, nei locali dell'azienda o loro dipendenze; 16° per mancanze da cui siano derivate irregolarita' nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio; 17° per ritardato versamento o consegna di valori od oggetti derivanti da colpevole negligenza o da altra causa non dolosa; 18° per avere rivolte accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi od ingiurie scritte, contro altri agenti dell'azienda; 19° per avere ecceduto nel valersi della propria autorita' verso il personale dipendente; 20° per avere domandato mancie o regali in qualsiasi caso, oppure per averne accettati allo scopo di procurare vantaggi ad estranei in ogni ramo del servizio, quando la mancanza non assuma figura piu' grave. Puo' essere inflitto come punizione accessoria, a norma dell'art. 37, il trasloco punitivo, quando siasi prodotta incompatibilita' di permanenza nel luogo di residenza. Nei casi previsti ai paragrafi dal 1° al 12° compreso, la sospensione puo' estendersi fino a 5 giorni e negli altri casi fino a 15 giorni. Verificandosi recidiva entro sei mesi, la durata della sospensione puo' essere aumentata di un terzo rispettivamente sino a 8 e 20 giorni. Nei casi previsti dai paragrafi 5° ed 8°, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o dalla paga per le giornate di assenza. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato A-art. 43 Art. 43. Si incorre nella proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga: 1° per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte, in caso d'inchiesta su irregolarita' di servizio allo scopo di occultare la verita' per giovare ad altri agenti; 2° per assenze arbitrarie fino a cinque giorni, avvenute nonostante divieto da parte dei superiori; 3° per rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio, minaccie od ingiurie gravi verso i superiori od altre mancanze congeneri; 4° per calunnie o diffamazioni verso l'azienda o verso altri agenti, benche' non superiori di grado ed in quest'ultimo caso quando possa derivarne qualsiasi danno al servizio; 5° per contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 o per occupazioni che possano risultare in contrasto coi doveri d'ufficio. La proroga ha per effetto di ripercuotersi su tutti gli aumenti dovuti all'agente dopo quello che con tale punizione resta per primo ritardato. Ove pero' l'agente ne sia riconosciuto meritevole, l'azienda ha facolta' di togliere l'effetto della ripercussione, accordando di tre o sei mesi o di un anno, a seconda della proroga inflitta, il periodo di tempo normale necessario per il raggiungimento di uno degli aumenti successivi. L'azienda puo' esercitare questa facolta' in ogni tempo, ma non mai prima che l'agente punito abbia avuto ritardato, dopo l'applicazione della punizione, il primo aumento spettantegli, salvo il caso che l'agente sia stato, prima di subire il ritardo, promosso di grado. Per gli agenti provvisti dello stipendio o paga massima del loro grado e per quelli che non hanno diritto ad aumenti a periodo fisso, alla proroga e' sostituita la riduzione dello stipendio o paga a quello immediatamente inferiore, per un periodo di tempo uguale a quello della proroga. Nei casi previsti dal paragrafo 2°, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le giornate di assenza. Al personale dipendente da aziende presso le quali non siano stabiliti aumenti periodici di stipendio o paga sara' applicata, per le mancanze previste dal presente articolo, la sospensione, la cui durata potra' essere aumentata fino a un terzo. Nel caso previsto al n. 2 del presente articolo si applica altresi' la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 42. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 44. Si incorre nella retrocessione: 1° per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verita' per nuocere ad altri agenti; 2° per avere recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni, con non grave danno del materiale, delle persone e delle cose: 3° per trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno alla azienda, o per trascuratezza che abbia recato grave danno all'azienda; 4° per inabilita' od incompatibilita' all'esercizio del proprio ufficio, sopraggiunte per motivi imputabili all'agente; 5° per contravvenzioni commesse o facilitate in ragione dell'ufficio alle leggi e ai regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, monopoli e sanita' pubblica. Per effetto della retrocessione gli agenti vengono trasferiti al grado immediatamente inferiore; pero' quando il provvedimento stesso viene applicato, a norma dell'art. 55. in sostituzione della destituzione puo' farsi luogo eccezionalmente alla retrocessione di due gradi; e quando trattisi di togliere o non ridare le funzioni nelle quali fu commessa, la mancanza da punirsi, oppure di rimettere gli agenti nelle funzioni esecitate prima che siano stati promossi al grado da cui debbano essere retrocessi, viene assegnato quel grado che risulta necessario secondo la tabella graduatoria. Per gli agenti, per i quali la retrocessione non e' possibile, si fa luogo alla sospensione estensibile fino a 30 giorni con o senza trasloco punitivo cogli stessi effetti della retrocessione per quanto riguarda il disposto dell'art. 50 e dell'alinea seguente. Alla retrocessione va sempre aggiunta la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o paga, per la durata di tre o di sei mesi. Dopo trascorso almeno un anno dalla retrocessione, gli agenti che ne siano ritenuti meritevoli possono ottenere la reintegrazione, per effetto della quale e' restituita a ciascuno la qualifica che prima rivestiva, fermi restando gli effetti della pena accessoria della proroga, e salva la facolta' nell'azienda di farne cessare la ripercussione, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 43. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 45. Incorre nella destituzione: 1° chi si rende colpevole di offesa contro la persona del Re, dei Principi della Real Casa, del Capo del Governo e contro il Regime; 2° chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni od altri fatti congeneri, o comunque adopera artifici o si vale della propria condizione od autorita' per recar danno altrui, per procurarsi o far lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorche' non ne siano derivati inconvenienti di servizio; 3° chi, nei casi previsti dall'art. 314 del Codice penale, abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni con danno delle persone o grave danno del materiale; 4° che, nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa; o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca, a che altri defraudi l'azienda dei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo; 5° chi dolosamente percepisca somme indebite a carico del pubblico; 6° chi, per azioni disonorevoli od immorali, ancorche' non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio si renda indegno della pubblica stima; 7° chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale, per delitti, anche mancati o solo tentati, o abbia altrimenti riportata la pena della interdizione dai pubblici uffici; 8° chi, dolosamente, rechi o tenti recar danno all'azienda nei contratti per lavori, provviste, accolli e vendite o in qualunque altro ramo del servizio; 9° chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera, falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri od atti qualsiasi appartenenti alla azienda o che la possano comunque interessare; 10° chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto di ufficio, la cui divulgazione possa riuscir di pregiudizio agli interessi dell'azienda o di altri agenti comunque interessati, qualora la notizia non sia una denuncia di violazione dei regolamenti o delle leggi inerenti al funzionamento dell'esercizio o di fatti costituenti comunque un reato; 11° chi si rende colpevole di vie di fatto contro superiori o di altri atti di grave insubordinazione; 12° chi, durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, e' trovato in istato di ubriachezza; o chi, anche se non addetto a tali funzioni, venga trovato abitualmente in istato di ubriachezza; 13° chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili od esplodenti, benche' non ne sia derivato alcun danno; 14° chi per mancanza di diligenza e' causa di incendi a danno dell'azienda; 15° chi altera dolosamente i piombi; 16° chi sta arbitrariamente assente dal servizio oltre cinque giorni, nel qual caso la destituzione decorre dal primo giorno dell'assenza arbitraria; 17° chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere avuti in consegna, custodia o sorveglianza; 18° chi, facendo parte del personale viaggiante oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino, o anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque luogo pertinente all'azienda, anche da agenti di questa a cio' incaricati; 19° gli agenti indicati nel paragrafo precedente, che siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, i quali non siano fra quelli di cui possa essere giustificato il possesso; 20° chi, avendo avuto cognizione o conoscendo da chi siano stati perpetrati furti o manomissioni di bagagli o merci o di qualsivoglia altro oggetto, di spettanza dell'azienda o ad essa affidato per qualsiasi causa, ne abbia deliberatamente occultato ai superiori il nome e le circostanze di fatto. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 46. Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o che comunque trovinsi in istato d'arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla retrocessione od alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile di chi ne ha la facolta' a termini dell'alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio. La sospensione preventiva e' di massima disposta dal direttore. La sospensione preventiva dura, di regola, finche' sia cessata o risolta la causa che la motivo'. Pero' gli agenti sospesi in via preventiva possono in ogni tempo e a giudizio dell'azienda essere destinati temporaneamente, dietro loro domanda o consenso, finche' dura il relativo procedimento disciplinare, ad attribuzioni diverse od anche inferiori a quelle inerenti al proprio grado, conservando in tal caso lo stipendio o paga, sempre che l'agente non risulti tassativamente e scientemente colpevole. Alla famiglia dell'agente sospeso dallo stipendio o paga in via preventiva spetta un assegno alimentare corrispondente alla meta' dello stipendio o della paga per la durata della sospensione, comprese le indennita' fisse. La concessione dell'assegno alimentare e' facoltativa per l'azienda, in caso di arresto non dovuto a causa di servizio. Nel caso di sospensione disposta per procedimento disciplinare o per arresto dovuto a cause di servizio, l'agente ha diritto all'indennizzo di quanto ha perduto per effetto della sospensione, sempreche' sia assolto per non aver commesso il fatto, per inesistenza di reato o perche' il fatto non costituisca reato. (17) (20) (26) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (17) La Corte Costituzionale con sentenza 22 - 28 novembre 1973, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 05/12/1973, n. 314) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 46, ultimo comma, del Regolamento all. A, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui esclude in ogni caso dal diritto all'"indennizzo" in esso previsto l'agente sospeso in via preventiva e successivamente assolto in sede di procedimento penale per insufficienza di prove". -------------- AGGIORNAMENTO (20) La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 giugno 1989, n. 356 (in G.U. 1ª s.s. 05/07/1989, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 46, ultimo comma, dell'allegato A, annesso al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui esclude, in ogni caso, dal diritto all'indennizzo in esso previsto l'agente sospeso in via preventiva e successivamente prosciolto in sede di procedimento penale per amnistia". ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 47. Gli agenti in prova, che incorrano in una delle mancanze indicate negli articoli 42 a 45 del presente regolamento, possono essere licenziati in qualunque momento senza compenso alcuno. La deliberazione del licenziamento e' di competenza del direttore e deve essere preceduta dalla constatazione delle mancanze e loro contestazioni agli incolpati, senza che sia necessaria l'effettuazione di una formale inchiesta ne' il giudizio consultivo del Consiglio di disciplina. Gli agenti in prova licenziati non possono essere riammessi in servizio. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato A-art. 48 Art. 48. Al colpevole di piu' mancanze che vengono giudicate contemporaneamente, si applica la sanzione disciplinare comminata per la mancanza piu' grave. Per le mancanze commesse da due o piu' agenti in seguito a concerto fra loro, la punizione e' aumentata di un grado a tutti i colpevoli. Si applica la punizione di grado immediatamente inferiore a quello stabilito per la mancanza, quando la medesima sia rimasta allo stato di tentativo, salvi i casi per cui e' disposto diversamente. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato A-art. 49 Art. 49. I mandanti, gli istigatori ed i complici, in mancanze previste dal presente regolamento, sono puniti alla pari degli autori principali. Soggiace parimenti alla stessa punizione, comminata pel colpevole in primo grado, chi, avendone l'obbligo, omette deliberatamente di denunciare ai superiori fatti costituenti mancanze gravi previste dal presente regolamento. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 50. La recidiva entro un anno di mancanze previste negli articoli 42, 43 e 44 puo' dar luogo all'applicazione della pena di grado immediatamente superiore a quella precedentemente inflitta. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato A-art. 51 Art. 51. Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 40 e 41 sono inflitte dai superiori locali all'uopo delegati dal direttore, secondo gli ordinamenti in vigore, senza speciali formalita' di procedura, ma sentite le giustificazioni degli incolpati. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 52. Le punizioni per le mancanze di cui all'art. 42 sono inflitte, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza e loro contestazione all'incolpato, dal direttore o da chi ne esercita le funzioni. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 53. In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o piu' funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze. Nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare all'agente i fatti di cui e' imputato, invitandolo a giustificarsi. I funzionari, eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse. Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo. In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli articoli 43 a 45, l'opinamento circa la punizione da infliggere. Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini dell'art. 46, la permanenza dell'agente in servizio, puo' ad esso applicare la sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo. L'opinamento e' reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale. Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo. Nel caso in cui l'agente abbia presentate le sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso. Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli e' stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato A-art. 54 Art. 54. Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma: 1) da un presidente nominato dal direttore dello Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati; 2) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facolta', in mancanza, di conferire ad altri l'incarico; 3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente piu' rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti alla azienda. Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente e' nominato negli stessi modi un supplente. Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, nonche' con il Ministro per l'interno quando trattasi di personale di pubblici trasporti in concessione od in esercizio ad aziende municipalizzate, a Comuni, Province, Regioni e relativi Consorzi. Il Consiglio di disciplina e' convocata dal presidente entro 15 giorni dalla domanda della parte interessata; ove alla prima convocazione non si presentino tutti i suoi componenti, il presidente indice una nuova riunione entro i successivi quindici giorni. L'azienda e' tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al presidente quando questi risieda in localita' diversa da quella ove si riunisce il Consiglio di disciplina. I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati. I componenti il Consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo. (4) (5) (26) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra i membri dei consigli di disciplina, delle commissioni amministratrici delle Casse di soccorso e dei Comitati amministrativi delle Casse speciali di previdenza istituiti presso le aziende esercenti ferrovie tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione, sono nominati, in deroga all'art. 54 dell'allegato A [...] al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dal Ministero dell'industria commercio e lavoro fra i datori di lavoro e i prestatori d'opera di ciascuna azienda". -------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 575, nel modificare l'art. 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogata la validita' delle norme di cui agli articoli 1 [...] del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97, relativo alla nomina dei membri dei consigli di disciplina e delle Casse soccorso e delle Casse speciali di previdenza, istituiti presso aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, in attesa che sia provveduto alla rielaborazione delle norme che disciplinano il trattamento giuridico del personale di tali aziende". ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato A-art. 55 Art. 55. Le autorita' competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, applicare una punizione di grado inferiore a quella stabilita per le mancanze stesse. Quando, per effetto di questo articolo, in luogo della destituzione si infligge la retrocessione, la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga o la sospensione dal servizio, a tali provvedimenti puo' essere aggiunto, come punizione accessoria e con le norme dell'art. 37, il trasloco punitivo. Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite per deliberazione delle stesse autorita' competenti a giudicare delle mancanze relative. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 56. Per mettere il Consiglio di disciplina in grado di deliberare, il direttore trasmette al presidente la relazione e gli atti indicati all'art. 53. Quando la relazione abbia concluso per l'accertamento di una mancanza passibile della destituzione, il direttore provvede preventivamente perche' l'incolpato possa prendere personalmente visione degli allegati alla relazione stessa e stabilisce all'uopo, secondo le circostanze, il modo e i termini. Contemporaneamente assegna all'incolpato il termine utile, non maggiore di cinque giorni, per presentare le sue ulteriori osservazioni. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 57. Il Consiglio di disciplina, pel migliore adempimento del suo mandato, puo' in qualunque stadio del procedimento ordinare od eseguire direttamente supplementi d'indagini, interrogare gli incolpati od ammetterli a presentare per iscritto ulteriori loro difese. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 58. Le decisioni del Consiglio di disciplina sono definitive, e divengono esecutive dopo che l'azienda le ha notificate all'agente. La notifica deve essere fatta entro dieci giorni dalla data di comunicazione della decisione all'azienda. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. Contro le punizioni la cui decisione e' di competenza del direttore o del capo servizio, l'agente punito puo' ricorrere rispettivamente al Consiglio di amministrazione dell'azienda od al direttore, purche' presenti il ricorso per la via gerarchica entro 15 giorni da quello in cui gli fu data partecipazione per iscritto del provvedimento relativo. Nei casi previsti nei punti 5 e da 13 a 20 dell'art. 42 l'agente punito puo' ricorrere con le modalita' di cui sopra al Consiglio di disciplina. L'autorita' competente stabilisce caso per caso se e quali nuove indagini siano necessarie per poter decidere con piena cognizione di causa. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
TITOLO VII.
Previdenza.
Art. 59. L'azienda provvede alla previdenza del personale con la inscrizione degli agenti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla Cassa speciale di previdenza, purche' regolarmente approvata. La Direzione e' tenuta a pubblicare ogni principio di anno e non oltre il 31 marzo il prospetto delle trattenute e dei versamenti fatti per ciascun agente all'Istituto di previdenza. I versamenti debbono essere in regola fino al 31 dicembre dell'anno precedente. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro per le comunicazioni: Ciano. Il Ministro per le corporazioni: Bottai. (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato B-art. 1 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato B-art. 2 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato B-art. 3 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato B-art. 4 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato B-art. 5 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato B-art. 6 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato B-art. 7 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato B-art. 8 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato B-art. 9 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato B-art. 10 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato B-art. 11 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato B-art. 12 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato B-art. 13 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato B-art. 14 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato B-art. 15 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato B-art. 16 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato B-art. 17 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato B-art. 18 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato B-art. 19 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato B-art. 20 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Allegato B-art. 21 ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 (26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".