Regio Decreto 148/1931 e successive modifiche

REGIO DECRETO 8 gennaio 1931 , n. 148

Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione. (031U0148)

 Vigente al: 21-4-2022  

 

 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311,  contenente
norme per il trattamento giuridico ed economico del  personale  delle
ferrovie, tranvie  e  linee  di  navigazione  interna  in  regime  di
concessione; 
 
  Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina
giuridica, dei rapporti collettivi del lavoro che autorizza il Nostro
Governo a provvedere per il coordinamento della legge stessa  con  le
norme del sopracitato Nostro decreto 19 ottobre 1923, n. 2311; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Su  proposta  dei  Nostri  Ministri  Segretari  di  Stato  per   le
comunicazioni e  per  le  corporazioni,  di  concerto  col  Capo  del
Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno,
e coi Ministri Segretari di Stato per la giustizia e  gli  affari  di
culto e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le condizioni di lavoro  del  personale  dei  pubblici  servizi  di
trasporto su  ferrovie,  tranvie  e  linee  di  navigazione  interna,
esercitate dall'industria privata o da Comuni, Provincie  e  Consorzi
secondo le vigenti disposizioni sull'assunzione diretta dei  pubblici
servizi, sono regolate nei modi previsti dalla legge 3  aprile  1926,
n. 563, e successivi decreti  di  attuazione,  salvo  per  quanto  e'
espressamente disposto dal presente  decreto  e  annesso  regolamento
(allegato A) e dalle vigenti disposizioni legislative sugli  orari  e
turni di servizio. 
 
  Gli stipendi, le paghe, le  competenze  accessorie  ed  ogni  altra
indennita' fissa  o  temporanea  di  qualsiasi  natura  spettanti  al
personale,  sono  sempre  dalle  competenti  Associazioni   sindacali
stabiliti contrattualmente azienda per azienda. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                               Art. 2. 
 
  La stipulazione dei contratti collettivi  di  lavoro  o  l'atto  di
constatazione del mancato accordo, debbono effettuarsi entro un  mese
dalla denuncia dei contratti in vigore e, per  le  Aziende  di  nuova
costituzione, entro sei mesi dalla  data  della  definitiva  apertura
all'esercizio della linea. Tale termine puo' essere prorogato di  non
oltre tre mesi, su richiesta di una  delle  Associazioni  stipulanti,
sentita l'altra Associazione interessata, dall'autorita'  presso  cui
deve essere depositato il contratto collettivo. 
 
  Nella  prima  applicazione  del  presente   decreto   i   contratti
collettivi di lavoro devono essere stipulati  entro  tre  mesi  dalla
data  della  pubblicazione  del  decreto  medesimo   nella   Gazzetta
Ufficiale del Regno, ferma restando la facolta' di  proroga  indicata
nel comma precedente. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
                               Art. 3 
 
  In  caso  di  mancato  accordo  nella  stipulazione  dei  contratti
collettivi di lavoro, le  Associazioni  sindacali  interessate  hanno
l'obbligo di deferire le vertenze, non oltre il decimo  giorno  dalla
data del  verbale  che  da'  atto  del  mancato  accordo,  all'organo
corporativo centrale competente e, in  difetto,  al  Ministero  delle
corporazioni,  pel  tentativo  di  risoluzione  amichevole   previsto
dall'art. 17, 1° capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563. 
 
  Il tentativo presso il Ministero delle corporazioni  e'  effettuato
con l'intervento di rappresentanti del Ministero delle  comunicazioni
(Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili). 
 
  Fallito il tentativo ed ove le parti  non  abbiano  contestualmente
alla  contestazione  della  mancata  composizione  amichevole   della
controversia, deferito all'organo corporativo competente la  facolta'
di emanare le norme indicate nell'articolo 10 della  legge  3  aprile
1926, n. 563, le Associazioni sindacali hanno l'obbligo  di  proporre
domanda  per  la  decisione  della  controversia,   alla   competente
Magistratura del lavoro, entro il termine di giorni 15 dalla data del
verbale di mancata composizione amichevole. 
 
  Entro ugual termine debbono le  Associazioni  sindacali  promuovere
ricorso  alla  Magistratura  del  lavoro   nei   casi   di   ricusata
pubblicazione del contratto collettivo ai sensi dell'art. 51  del  R.
decreto 1° luglio 1926, n. 1130, decorrendo il termine dal giorno  in
cui la comunicazione del rifiuto a cura dell'autorita' competente sia
loro pervenuta. 
 
  Fino a che non siano pubblicati i nuovi contratti collettivi  o  le
norme assimilate, restano in vigore, a tutti gli effetti della  legge
3 aprile 1926,  n.  563,  e  successivi  decreti  di  attivazione,  i
contratti e le norme scaduti. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
                               Art. 4 
 
 
  Nella  prima  applicazione  del  presente  decreto  il  trattamento
economico del personale  dovra'  essere  determinato  sulla  base  di
quello attuale tenendo conto delle condizioni economiche locali, e di
quelle  dell'azienda,  comprese  fra  queste  gli  oneri  all'azienda
derivanti per disposizioni di legge o di regolamento. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                               Art. 5. 
 
  Nei casi di inosservanza degli obblighi  e  dei  termini  stabiliti
negli  articoli  2  e  3  del  presente  decreto,  per  parte   delle
Associazioni  sindacali  competenti,  e'  a  queste  applicabile   il
provvedimento piu' grave previsto dall'art. 8, comma 3°, della  legge
3 aprile 1926, n. 563, col quale si  affida  ad  un  commissario  del
Governo l'amministrazione straordinaria della Associazione. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                               Art. 6. 
 
  Nell'esercizio delle facolta'  concesse  all'Amministrazione  dello
Stato dall'art. 184 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio
1912, n. 1447, il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale
ferrovie, tranvie  ed  automobili),  di  concerto  con  quello  delle
corporazioni, puo' stabilire, con provvedimento da  notificarsi  alle
Associazioni interessate,  che,  durante  il  termine  prescritto  al
concessionario  per  l'esecuzione  di   quanto   e'   necessario   al
ristabilimento del servizio definitivo o fino alla  deliberazione  di
una  nuova  concessione  nei   casi   previsti   dal   1°   capoverso
dell'articolo succitato, non si proceda  a  determinazioni  di  nuove
condizioni di lavoro. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                               Art. 7. 
 
  Le disposizioni del presente decreto, ferma restando l'applicazione
di quelle contenute nella legge 3 aprile 1926, n. 563,  e  successivi
decreti di attuazione, non si applicano: 
 
    a) alla categoria dei dirigenti di aziende contemplata  nell'art.
34, comma 1°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; 
 
    b) al personale addetto  ai  servizi  che  secondo  l'ordinamento
dell'azienda e  con  l'approvazione  del  Governo  siano  affidati  a
privati  appaltatori,  o  addetto  a  servizi  che   siano   soltanto
sussidiari del servizio dei trasporti. 
 
  Ai dirigenti sopraindicati che, al momento dell'entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  godessero  del  trattamento  di   stabilita'
previsto dal R. decreto-legge 19  ottobre  1923,  n.  2311,  e'  data
facolta' di conservarlo con le forme previste dal regolamento annesso
(allegato A). 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                               Art. 8. 
 
  Il personale delle aziende, escluso quello  indicato  nell'articolo
precedente, si distingue in tre categorie: 
 
    1° personale di ruolo; 
 
    2° personale ordinario; 
 
    3° personale straordinario. 
 
  Fa parte della prima categoria il personale che gode il trattamento
di stabilita' secondo le  norme  del  regolamento  annesso  (allegato
A).(7) 
 
  Appartengono alla seconda categoria: 
 
    a) gli agenti assunti per bisogni continuativi dell'esercizio  in
qualita' di operai, aiuto operai, cantonieri, guardiani,  manovali  e
guardabarriere, scritturali, dattilografi e  fattorini  d'ufficio,  e
quelli assimilati per i servizi di navigazione; 
 
    b) il personale di aziende esercenti ferrovie private autorizzate
al pubblico servizio; 
 
    c) il personale di  aziende  esercenti  linee  per  le  quali,  a
giudizio del  Ministero  delle  comunicazioni  (Ispettorato  generale
ferrovie, tranvie ed automobili), sia sufficiente un numero di agenti
non superiore a 25, per assicurare  la  regolarita'  e  la  sicurezza
dell'esercizio. 
 
  Sono ammessi a far parte del personale ordinario gli agenti che  al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto prestino servizio
in qualita' di avventizi per bisogni continuativi dell'azienda, nelle
qualifiche indicate alla lettera a). 
 
  Fa parte della terza categoria il personale dipendente  da  aziende
esercenti linee soltanto  in  alcune  stagioni  dell'anno,  e  quello
assunto per bisogni saltuari ed eccezionali: 
 
    a) durante le stagioni balneari ed in occasione di feste, fiere e
simili, disastri, franamenti, nevicate, inondazioni e simili,  ed  in
genere per lavori stagionali; 
 
    b) per eventuale sostituzione  di  agenti  assenti  per  congedi,
malattie ed aspettative; 
 
    c) per la costruzione di nuove linee od altri lavori di carattere
temporaneo e straordinario; 
 
    d) per la costruzione e ricostruzione del materiale mobile. 
 
  COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753. (18) 
 
  Al personale di ruolo gia' adibito al servizio tranviario, che  sia
addetto agli autoservizi pubblici urbani di  linea  esercitati  dalla
stessa azienda tranviaria ed al personale di nuova assunzione adibito
promiscuamente su linee tranviarie o in auto-servizi pubblici  urbani
di  linea  esercitati  dalla  stessa  azienda,  sono  applicabili  le
disposizioni del presente decreto. 
                                                  (3) (6) (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il Regio Decreto 3 aprile 1942, n. 536 ha disposto (con  l'art.  2,
comma 1) che "Per il personale di ruolo di cui all'art. 8  [...]  del
R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente da  aziende  tramviarie
urbane, rappresentate  dalla  Federazione  nazionale  fascista  degli
esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di  navigazione  interna,
il trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n.  653,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  sostituisce  sino   alla
concorrenza dell'ammontare relativo e  a  decorrere  dal  1°  gennaio
1940-XVIII il trattamento stabilito dall'art. 31 dell'allegato  A  al
R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, ferme restando le  disposizioni
di cui agli articoli 24 e 25 del decreto stesso". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1363
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' abolita la categoria  del
personale ordinario di cui all'art. 8 del  regio  decreto  8  gennaio
1931, n. 148, relativo al trattamento del personale  delle  ferrovie,
tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione". 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  1,  comma  2)  che  "Il  personale
straordinario, di cui allo stesso articolo, assume  la  denominazione
di personale avventizio". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 657 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "Il personale effettivo di servizi  automobilistici  e  filoviari
urbani, avente la qualifica di conducente, fattorino e controllore  e
dipendente da aziende esercenti anche servizi tranviari nello  stesso
centro urbano, e' inquadrato nella categoria del personale  di  ruolo
di cui all'art. 8 del regio decreto 8 gennaio  1931,  n.  148,  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma
1)  l'abrogazione  del  presente  comma  salvo  quanto  previsto  dal
precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino
all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne
di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni  di
legge e regolamentari esistenti per le singole materie  indicate  nel
titolo medesimo". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                               Art. 9. 
 
  Gli  agenti  che,  pur  appartenendo  alla  2a  categoria  indicata
nell'articolo precedente, godano, all'entrata in vigore del  presente
decreto, il trattamento di stabilita', conservano tale trattamento  a
titolo personale secondo  le  disposizioni  del  regolamento  annesso
(allegato  A).  Il  trattamento  di  stabilita'  a  titolo  personale
spettera' parimenti agli agenti della  predetta  categoria  che  alla
data medesima si trovino in periodo di prova  e  alla  fine  di  tale
periodo siano riconosciuti idonei alle funzioni cui aspirano. 
                                                      (3) (26) ((27)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il Regio Decreto 3 aprile 1942, n. 536 ha disposto (con  l'art.  2,
comma 1) che "Per il personale di ruolo di cui [...] all'art.  9  del
R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente da  aziende  tramviarie
urbane, rappresentate  dalla  Federazione  nazionale  fascista  degli
esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di  navigazione  interna,
il trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n.  653,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  sostituisce  sino   alla
concorrenza dell'ammontare relativo e  a  decorrere  dal  1°  gennaio
1940-XVIII il trattamento stabilito dall'art. 31 dell'allegato  A  al
R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, ferme restando le  disposizioni
di cui agli articoli 24 e 25 del decreto stesso". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 10. 
 
  Le controversie individuali relative a rapporti soggetti alle norme
del  presente  decreto  sono  decise   dalla   competente   autorita'
giudiziaria, secondo le disposizioni del R. decreto 26 febbraio 1928,
n. 471. 
 
  L'agente  che  intenda  adire  l'autorita'  giudiziaria  contro  un
provvedimento dell'azienda che lo riguarda deve, anzitutto,  proporre
il reclamo in via gerarchica, presentandolo,  entro  quindici  giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento, al superiore immediato
che e' tenuto a rilasciarne ricevuta.  L'omissione  del  reclamo  nel
termine suddetto importa l'improponibilita' dell'azione  giudiziaria.
(18a) 
 
  L'azienda deve comunicare al reclamante le sue determinazioni entro
quindici giorni dalla presentazione del reclamo, dopo di  che,  anche
se l'azienda non abbia risposto, il reclamante puo' adire l'autorita'
giudiziaria,  proponendo  la  relativa  azione  entro  i   successivi
quaranta giorni. (18a) 
 
  Resta fermo l'obbligo  della  denuncia  all'Associazione  sindacale
competente - che potra' essere fatta anche in pendenza del reclamo in
via gerarchica - nonche' il termine  stabilito  dall'art.  4  del  R.
decreto 26 febbraio 1928, n. 471, per l'intervento conciliativo della
detta Associazione. 
                                                (10) (16) (26) ((27)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 24 luglio 1957, n. 633 ha  disposto  (con  l'articolo  unico,
commi 1, 2, 3 e 4)  che  "Le  controversie  individuali  relative  ai
rapporti soggetti alle norme del regio decreto  8  gennaio  1931,  n.
148, sono di competenza dell'autorita' giudiziaria. 
  L'agente  che  intende  adire  l'autorita'  giudiziaria  contro  un
provvedimento dell'azienda  che  lo  riguarda,  deve  preventivamente
proporre reclamo in via gerarchia entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento, presentandolo al superiore immediato
che e' tenuto a rilasciare ricevuta. 
  L'azienda, deve comunicare al reclamante le proprie  determinazioni
entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo e,  decorso  tale
termine, anche se l'azienda non abbia risposto,  il  reclamante  puo'
adire l'autorita' giudiziaria proponendo la relativa azione  entro  i
successivi sessanta  giorni.  L'omissione  del  reclamo  nel  termine
suddetto comporta l'improponibilita' dell'azione  giudiziaria,  salvo
quanto disposto nel seguente comma. 
  Il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di  natura
esclusivamente patrimoniale si prescrive nel termine  previsto  negli
articoli 29418, 2955 e 2956 del Codice civile.  L'azione  giudiziaria
non puo' essere proposta se l'avente  diritto  non  abbia  presentato
reclamo in via gerarchica e non siano trascorsi trenta  giorni  dalla
presentazione del reclamo stesso". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 23 - 29 marzo 1972, n. 57  (in
G.U. 1ª s.s. 05/04/1972, n.  90)  ha  dichiarato  "la  illegittimita'
costituzionale  dell'art.  10  del  r.d.  8  gennaio  1931,  n.   148
(coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica del rapporto di
lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico  del  personale
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in  regime  di
concessione),   limitatamente   alla    parte    in    cui    dispone
l'improponibilita' dell'azione  giudiziaria  in  caso  di  mancata  o
tardiva presentazione del reclamo gerarchico, per le controversie  di
lavoro aventi per oggetto competenze arretrate oppure prestazioni  di
natura esclusivamente patrimoniale". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (18a) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 26 luglio 1979, n. 93 (in
G.U. 1ª s.s.  1/08/1979,  n.  210)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma,  r.d.  8  gennaio
1931  n.  148,  come  modificato  dalla  legge  n.   633   del   1957
(coordinamento delle norme sulla disciplina dei  rapporti  collettivi
di  lavoro  con  quelle  sul  trattamento   giuridico-economico   del
personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione  interna  in
regime di concessione), nella parte in cui dispone l'improponibilita'
e non la improcedibilita' dell'azione giudiziaria in caso di  mancata
o tardiva presentazione del  reclamo  gerarchico  nelle  controversie
aventi  ad  oggetto  il  riconoscimento  della  qualifica"   e,   "in
applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87,  dichiara,
altresi', l'illegittimita' costituzionale derivata dello stesso  art.
10  nella  parte  in  cui  dispone  l'improponibilita'   e   non   la
improcedibilita' dell'azione giudiziaria in  caso  di  tardiva  o  di
mancata  presentazione  del   ricorso   in   via   gerarchica   nelle
controversie aventi ad oggetto l'accertamento di ogni  altro  diritto
"non esclusivamente patrimoniale", diverso da quello indicato sui a),
inerente al rapporto di lavoro". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 11. 
 
  Con Regio decreto da emanarsi  su  proposta  dei  Ministri  per  le
comunicazioni e per le corporazioni, di concerto con il Ministro  per
le finanze, sara' provveduto al coordinamento previsto  dall'art.  12
del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311. 
 
  Tutte le  norme  del  R.  decreto  19  ottobre  1923,  n.  2311,  e
successive, riguardanti il trattamento di previdenza e di quiescenza,
restano in vigore fino alla pubblicazione  del  suddetto  decreto  di
coordinamento in quanto siano applicabili e  non  siano  contrastanti
con le disposizioni  del  presente  decreto  ed  annesso  regolamento
(allegato A). 
 
  Qualora in  conseguenza  di  tale  coordinamento  o  dell'eventuale
emanazione di norme previste dal R. decreto 24 gennaio 1929, n.  167,
dovesse derivare  un  onere  maggiore  alle  aziende,  l'Associazione
professionale interessata ha diritto di  ottenere  la  conseguenziale
revisione del trattamento economico fissato nei  modi  stabiliti  dal
presente decreto. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 12. 
 
  Le aziende possono  collocare  anticipatamente  in  quiescenza  gli
agenti che abbiano compiuto almeno 55 anni di eta' e  contribuito  al
Fondo per un  periodo  che,  sommato  a  quello  ancora  mancante  al
raggiungimento del 60° anno di eta', formi un totale non inferiore ai
15 anni. 
 
  Per avvalersi della facolta' di cui al comma precedente, le aziende
debbono versare al Fondo in unica soluzione: 
 
  a) i contributi relativi al periodo mancante al raggiungimento  del
60° anno di eta' degli agenti, da calcolarsi in base alla aliquota ed
alla retribuzione in atto alla data dell'esonero; 
 
  b) il valore tecnico di  copertura  delle  mensilita'  di  pensione
corrispondenti al periodo intercorrente fra la data, di  collocamento
in quiescenza e quella in cui l'agente compira' il 60° anno di eta'. 
 
  Il provvedimento di  esonero  per  il  collocamento  anticipato  in
quiescenza deve essere comunicato dalle aziende al Fondo non oltre un
mese dalla data di decorrenza del provvedimento stesso. 
 
  Il versamento delle somme corrispondenti agli  oneri  di  cui  alle
precedenti lettere a) e b) deve essere eseguito entro 60 giorni dalla
data in cui l'istituto nazionale della previdenza sociale ne ha fatto
richiesta. 
 
  L'inosservanza dei termini previsti dal comma  precedente  comporta
l'inefficacia del provvedimento di esonero. 
 
  La retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione da
liquidare  ai  sensi  del  presente   articolo   e'   quella   goduta
dall'interessato  negli  ultimi  12  mesi   di   effettivo   servizio
antecedenti l'anticipato collocamento in quiescenza, nei limiti e con
le esclusioni previste dal successivo articolo 21 per i normali  casi
di collocamento in quiescenza. 
 
  Il periodo mancante al raggiungimento del  60°  anno  di  eta',  e'
considerato  utile  in  conformita'  delle  disposizioni  vigenti  in
materia, ai soli fini della determinazione del numero degli  anni  da
computare  per  la  misura  della  pensione  spettante  agli   agenti
collocati anticipatamente in quiescenza. 
                                                     (11) (26) ((27)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio D.L. 2 aprile 1932, n. 372, convertito senza modificazioni
dalla L. 16 giugno 1932, n. 881, ha disposto (con l'art. 5, comma  1)
che "La disposizione dell'art. 12 del R. decreto 8 gennaio  1931,  n.
148, non e' applicabile durante il periodo di tempo in cui ha  vigore
il presente decreto". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (11) 
  La L. 28 luglio 1961, n. 830 ha disposto (con l'art. 38,  comma  1)
che la presente modifica ha effetto dal 1 ottobre 1961. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 13. 
 
  E' approvato, secondo lo schema annesso (allegato  B)  al  presente
decreto, lo statuto per le Casse di soccorso a favore  del  personale
indicato all'art. 8, n. 1, visto, d'ordine Nostro, dai  Ministri  per
le comunicazioni e per le corporazioni. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 14. 
 
  Gli  statuti  attuali  della  Cassa  di  soccorso  debbono   essere
coordinati al presente statuto-tipo entro sei mesi dalla sua  entrata
in vigore. 
 
  I nuovi statuti e le aggiunte e modificazioni che  in  prosiego  si
rendessero  necessarie  debbono  essere  approvate  con  decreto  del
Ministro per le corporazioni di  concerto  con  il  Ministro  per  le
comunicazioni. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 15. 
 
  Sono abrogate le norme del R. decreto-legge  19  ottobre  1923,  n.
2311, e annesso regolamento, relative al  trattamento  del  personale
addetto  alle  ferrovie,  tranvie  e  linee  di  navigazione  interna
esercitate dall'industria privata, da Provincie e  da  Comuni,  fatta
eccezione degli articoli 16 e 19 e di quanto e' disposto all'art.  11
del presente decreto. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1931 - Anno IX. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                         Mussolini - Ciano - Bottai - 
                                              Rocco - Mosconi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 marzo 1931 - Anno IX 
 
    Atti del Governo, registro 306, foglio 3. - Mancini. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 

TITOLO I.
Disposizioni generali.

 
                                                          ALLEGATO A. 
 
Regolamento  contenente  disposizioni  sullo  stato   giuridico   del
personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione  interna  in
                       regime di concessione. 
 
                               Art. 1. 
 
  Il presente regolamento provvede per il personale  di  ruolo  e  si
applica al personale ordinario e straordinario solo in quanto e'  per
essi esplicitamente stabilito. 
 
  Il  personale  di  ruolo  (stabile  ed  in  prova)   e'   inscritto
nell'apposita matricola, dove per ciascun agente sono  registrati  il
cognome, il nome, la paternita',  il  luogo  di  nascita,  gli  studi
fatti, l'eventuale servizio  militare,  la  data,  la  qualifica,  lo
stipendio o paga ed ogni altra indicazione riguardante  l'assunzione,
l'inscrizione  all'Istituto  di  previdenza,  gli   avanzamenti,   le
onorificenze,  gli  encomi,  le  gratificazioni,  i   traslochi,   le
malattie, le aspettative e le  assenze  costituenti  interruzioni  di
servizio, le punizioni, le indicazioni che  concernono  lo  stato  di
servizio e quelle relative alla cessazione dal servizio. 
 
  Con ordini di servizio sono  portati  a  conoscenza  del  personale
tutti i provvedimenti in  materia  di  nomine,  promozioni,  esoneri,
punizioni degli ultimi tre gradi, encomi, traslochi, ecc. 
 
  Ai singoli interessati e' data altresi' comunicazione per  iscritto
dei provvedimenti che personalmente li riguardano. 
 
  All'agente che cessa dal servizio o, in caso di morte, agli  eredi,
viene consegnato, a richiesta, un estratto della matricola, nel quale
non vengono indicate le punizioni dei primi due gradi, le malattie  e
i traslochi. Tale  estratto  viene  rilasciato  anche  all'agente  in
servizio, che eccezionalmente lo richieda. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                               Art. 2. 
 
  Gli agenti in servizio nelle stazioni,  sui  treni  e  sui  natanti
delle linee  di  navigazione  interna,  debbono  portare  in  maniera
visibile il numero di matricola ed indossare  il  vestiario  uniforme
prescritto dal Ministero delle  comunicazioni  (Ispettorato  generale
ferrovie, tranvie ed  automobili)  od,  in  mancanza,  dalle  aziende
esercenti. 
 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                               Art. 3. 
 
  L'azienda ha facolta' di passare gli agenti  di  ruolo  da  uno  ad
altro servizio o ramo di servizio con la stessa qualifica o con altra
dello stesso  grado,  come  dalle  tabelle  graduatorie  che  saranno
stabilite dall'azienda. 
 
  I passaggi che portino un cambiamento di qualifica sono  deliberati
dal direttore dell'azienda, inteso l'agente interessato, il quale  ha
facolta' di ricorrere contro il provvedimento al Circolo  ferroviario
d'ispezione, che decide in via definitiva. 
 
  Nel caso di cambiamenti di qualifica disposti  dall'azienda,  viene
convertito  in  assegno  personale,  sottoposto  a  ritenuta  per  la
previdenza, la parte di stipendio o paga che superi il massimo  dello
stipendio o paga della nuova qualifica. 
 
  Nei  casi  di  cambiamenti  di  qualifica  richiesti  od  accettati
dall'agente in applicazione dell'art. 27, comma b) e c), puo'  essere
mantenuta  all'agente  l'anzianita'  corrispondente  alla  anzianita'
della vecchia qualifica. 
 
  Gli agenti da passarsi a  funzioni  che  interessano  la  sicurezza
dell'esercizio vengono sottoposti a visita sanitaria per  riconoscere
se abbiano  la  voluta  idoneita'  fisica,  con  le  norme  stabilite
dall'art. 29. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                               Art. 4. 
 
  Gli agenti, assumendo servizio, contraggono l'obbligo di  osservare
tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti
o che l'azienda mettesse in vigore, purche' non  contrarie  a  quelle
del presente regolamento. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                               Art. 5. 
 
  Gli agenti non possono esercitare altri uffici, impieghi, commerci,
professioni o mestieri, senza averne avuto  esplicita  autorizzazione
scritta dal direttore dell'azienda. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                               Art. 6. 
 
  E' vietato di ricorrere a raccomandazioni per ottenere avanzamenti,
miglioramenti di posizione, traslochi od altro. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                               Art. 7. 
 
  L'azienda puo' obbligare agenti  di  alcune  categorie  a  prendere
domicilio nei locali dell'azienda. 
 
  Le norme che impongono alle aziende  e  al  personale  l'osservanza
delle prescrizioni di natura igienica debbono  essere  stabilite  nei
regolamenti speciali di ciascuna azienda. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                               Art. 8. 
 
  Nelle localita' designate come malariche dalla  Direzione  generale
di sanita', l'azienda somministra gratuitamente a tutti gli agenti ed
alle persone di famiglia, conviventi  ed  a  carico,  i  chinacei  ed
adotta tutte le altre misure e difese prescritte dalla legge  per  la
prevenzione e per la cura delle febbri palustri. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 

TITOLO II.
Ammissioni in servizio.

 
                               Art. 9. 
 
  Le assunzioni del personale di ruolo vengono disposte,  di  regola,
per il servizio di prova di cui al titolo III. 
 
  La nomina del personale in prova e'  di  competenza  del  direttore
dell'azienda, il quale puo'  anche  delegarla  a  funzionari  da  lui
designati. La nomina del personale stabile e' pure di competenza  del
direttore, ma non puo' essere delegata ad altri. 
 
  Costituisce progressivamente titolo preferenziale per  l'assunzione
ad agenti di ruolo l'appartenenza ad una delle seguenti categorie: 
 
    a) ex agenti anche provenienti  da  altre  aziende  esonerati  in
seguito a riduzioni  di  posti  per  limitazione  o  soppressione  di
servizi o per esuberanza di personale; 
 
    b) agenti ordinari o straordinari dopo sei  mesi  complessivi  di
ottimo servizio presso la stessa azienda; 
 
    c) ex combattenti,  invalidi  ed  orfani  di  guerra,  giusta  le
disposizioni speciali concernenti il loro collocamento; 
 
    d)  figli  di  agenti  deceduti  per  infortuni,  o   di   agenti
infortunati con invalidita' permanente per causa di servizio; 
 
    e) orfani di ex agenti, figli di agenti,  purche'  il  posto  cui
questi  ultimi  aspirano  non  sia  moralmente   o   disciplinarmente
incompatibile con la carica di cui e' rivestito il padre. (19) 
 
  In ognuna delle anzidette categorie deve essere data la  precedenza
a coloro  che  appartengono  al  Partito  Nazionale  Fascista  ed  ai
Sindacati fascisti,  nonche'  le  altre  precedenze  stabilite  dalle
disposizioni  della  legge  6  giugno  1929,  numero  1024,  portante
provvedimenti sull'incremento demografico. 
                                                          (26) ((27)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 30 giugno - 14 luglio 1986, n.
188  (in  G.U.   1ª   s.s.   23/07/1986,   n.   35)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma, lett.  e),
del regolamento allegato A al r.d. 8  gennaio  1931,  n.  148,  nella
parte  in  cui  prevede  che  costituisce  titolo  preferenziale  per
l'assunzione in servizio l'appartenenza alla categoria dei "figli  di
agenti"". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 10. 
 
  Per l'ammissione al servizio in prova e' necessario: 
 
    1° NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 40; 
 
    2° di avere superato, al momento dell'assunzione in prova, il 18°
anno di eta' e non oltrepassati i 30  anni  di  eta'  per  i  servizi
attivi ed i 35 per gli altri servizi, salvo  le  eccezioni  che,  con
l'approvazione dell'Ispettorato compartimentale o ufficio  distaccato
della motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in  concessione,  la
Direzione dell'azienda credesse di ammettere in casi speciali  o  per
determinate specialita' di personale; 
 
    3° di avere tenuto sempre buona condotta morale, civile, militare
e politica; 
 
    4° di essere dotato di sana e robusta costituzione  fisica  e  di
possedere  l'attitudine  ed  i  requisiti  fisici  stabiliti  per  le
funzioni cui il richiedente aspira in relazione  alle  norme  vigenti
presso l'azienda. 
 
  Tutti i richiedenti sono tenuti  a  presentare  il  certificato  di
nascita ed occorrendo i documenti comprovanti la cittadinanza di  cui
al comma 1°, il certificato rilasciato  dall'ufficio  del  casellario
giudiziario, il certificato di buona condotta, il  certificato  degli
studi fatti  e  degli  impieghi  eventualmente  coperti  ;  se  hanno
prestato servizio militare,  il  congedo  da  cui  risulti  la  buona
condotta sotto le armi, ovvero altro documento ufficiale  comprovante
la loro posizione di fronte alla legge sul reclutamento. 
 
  Le attitudini dei richiedenti sono accertate mediante esami,  saggi
preliminari, titoli od altri elementi di giudizio; nella scelta  sono
tenuti in speciale considerazione gli  agenti  ordinari  classificati
ottimi che abbiano i voluti requisiti di capacita', di  operosita'  e
di moralita', in qualunque funzione  essi  abbiano  prestato  l'opera
loro e si tiene poi conto delle migliori  caratteristiche  risultanti
da attestati e referenze. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 11. 
 
  Le assunzioni del personale vengono, di regola, fatte nei  gradi  e
classi  di  stipendio  iniziale  dei  singoli  ruoli,   secondo   gli
ordinamenti delle aziende. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 12. 
 
  Ogni agente all'atto della assunzione deve essere provveduto di una
copia del presente regolamento e dei  regolamenti  di  servizio,  che
contengano le norme inerenti alle mansioni che esso deve esercitare. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 

TITOLO III.
Servizio di prova.

 
                              Art. 13. 
 
  Gli agenti in prova sono obbligati ad acquistare la idoneita'  alle
funzioni  cui  sono  assegnati  ed  a  soddisfare  lodevolmente  agli
esperimenti prescritti, entro un conveniente periodo di tempo. 
 
  Tale periodo di tempo e' computato anche se prestato  anteriormente
al presente regolamento e non puo' essere superiore nel complesso: 
 
    a) per le ferrovie, a due anni di effettivo servizio; 
 
    b) per le tramvie e per i servizi di navigazione, ad un  anno  di
effettivo servizio. 
 
  Il periodo di prova nei limiti suindicati va compiuto anche  quando
nel periodo stesso intervenga una assegnazione a  mansioni  di  grado
superiore a quello precedentemente affidato all'agente. 
 
  L'azienda ha  facolta',  in  casi  eccezionali,  di  prolungare,  a
richiesta dell'agente, la durata della prova per un ulteriore periodo
che in ogni caso non deve superare la meta' dei termini di  cui  alle
lettere a) e b). 
 
  Superato  il  prescritto  periodo  di  prova,  il  personale  viene
nominato  in  pianta  stabile   con   deliberazione   del   direttore
dell'azienda, da  comunicarsi,  entro  un  mese  dalla  scadenza  del
periodo stesso, agli interessati con regolare partecipazione scritta.
Analoga partecipazione, entro lo stesso termine,  deve  essere  fatta
agli agenti che, per deliberazione del direttore, siano giudicati non
idonei al passaggio in pianta stabile. 
 
  Trascorso il termine di cui  al  comma  precedente  senza  che  sia
intervenuta alcuna comunicazione da  parte  del  direttore,  l'agente
s'intende nominato stabile con decorrenza dalla data di scadenza  del
periodo di prova. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 14. 
 
  Gli agenti in prova possono  venire  esonerati  dal  servizio,  con
deliberazione motivata  del  direttore,  da  comunicarsi  al  Circolo
ferroviario di ispezione competente: 
 
    a) qualora non abbiano conseguita la voluta  idoneita'  al  posto
cui sono assegnati: 
 
    b) se, durante il periodo di prova, abbiano  dimostrato,  per  la
natura o la frequenza di  mancanze  anche  lievi,  di  non  possedere
qualita' soddisfacenti per un regolare disimpegno del servizio; 
 
    e) per  imperfezioni  fisiche  permanenti  che,  a  giudizio  dei
sanitari dell'azienda,  li  rendano  non  idonei  al  disimpegno  del
proprio servizio, salva all'agente la facolta' di chiedere  un  nuovo
accertamento dell'inabilita', nei modi e termini stabiliti  dall'art.
29; 
 
    d) nei casi in cui le mutate condizioni del servizio esigano  una
diminuzione di  personale,  quando  non  vi  sia  modo  di  conferire
all'agente attribuzioni equivalenti in altri rami  del  servizio,  o,
consensualmente, anche di grado inferiore. 
 
  In dipendenza dell'esonero si corrisponde, nei casi  sopraindicati,
un compenso pari ad un mese di stipendio o  paga  per  ogni  anno  di
servizio prestato, calcolando proporzionalmente le frazioni di anno. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 

TITOLO IV.
Avanzamenti

 
                              Art. 15. 
 
  Gli speciali regolamenti di ciascuna azienda stabiliscono le  norme
per le promozioni e per gli avanzamenti. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 16. 
 
  In ogni caso di avanzamento, gli  assegni  personali  di  qualunque
natura sono compenetrati nell'aumento di  stipendio  o  paga  fino  a
concorrenza dell'aumento medesimo. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 17. 
 
  Sono corrisposti: lo stipendio a mensilita' maturate e  la  paga  a
periodi non superiori a quindicine maturate. 
 
  Gli agenti hanno diritto al pagamento della intera mesata nel corso
della quale lasciano definitivamente il servizio,  salvo  i  casi  di
dimissione o di destituzione, nei quali viene pagato lo  stipendio  o
paga soltanto fino all'ultimo giorno di effettivo servizio. 
 
  In caso di morte di agenti, il pro-rata della mesata in corso  fino
al giorno del decesso viene corrisposto,  come  per  legge,  ai  loro
eredi. 
 
  I conviventi ed a carico, oltre a quanto  puo'  loro  spettare  per
diritto successorio su detto pro-rata, percepiscono in proprio,  come
diritto personale, l'altra parte della mesata. 
 
  Le disposizioni dei due precedenti alinea si  applicano  anche  per
quanto riguarda il mese di stipendio o di paga ridotti. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 18. 
 
  Il direttore, dell'azienda puo' adibire temporaneamente gli  agenti
stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti,
ma e' tenuto, dopo trascorsi sei mesi  di  reggenza  in  un  anno,  a
deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza  del
posto. 
 
  Durante la reggenza e' dovuta un'indennita'  pari  alla  differenza
tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e
la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente. 
 
  Non e' considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la
sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od  in
aspettativa. 
 
  Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non da' diritto
alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario
per l'espletamento del concorso. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 19. 
 
  La gerarchia fra agenti e' costituita dal grado; a pari grado dalla
anzianita' nel grado. La anzianita' risulta  dalla  data  dell'ultimo
provvedimento di nomina o di promozione. 
 
  A  pari  anzianita'  di  nomina  prevale  l'anzianita'  nel   grado
precedente;  a  pari  anzianita'   nel   grado   precedente   prevale
l'anzianita' di servizio; a pari anzianita' di servizio  la  maggiore
eta'. 
 
  Le qualifiche indicate sotto lo stesso numero di grado, a qualunque
ruolo appartengano, sono fra loro equivalenti di grado. 
 
  L'eguaglianza di stipendio o paga non  costituisce  uguaglianza  di
grado. 
 
  I  gradi  e  le  qualifiche  rispettive   saranno   stabilite   nel
regolamento speciale di ciascuna azienda. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 

TITOLO V.
Traslochi, missioni, congedi, assenze per malattia ed esoneri temporanei e definitivi.

 
                              Art. 20. 
 
  Gli  agenti  sono  obbligati  a  tenere  o  trasferire  la  propria
residenza dovunque sia stabilito  dall'azienda,  limitatamente  pero'
alle localita' ove hanno sede servizi od uffici dell'azienda stessa. 
 
  I  traslochi  possono  effettuarsi  anche  previo  consenso   della
Direzione: 
 
    a) per cambio, su richiesta degli interessati; 
 
    b) per la vacanza di un posto che deve essere coperto  da  agenti
di pari grado a quello del richiedente; 
 
    c) per cambio, su richiesta degli interessati, anche fra  diverse
aziende e previo consenso di queste. 
 
  In quest'ultimo caso l'agente assume nella nuova azienda  il  posto
di organico lasciato libero dall'agente al quale subentra. 
 
  Per le residenze malariche si procede ad  opportuni  avvicendamenti
degli agenti, su richiesta di quelli che non fossero refrattari  alle
infezioni malariche. 
 
  In caso di trasloco  per  qualsiasi  causa,  si  accordano  congedi
straordinari  con  stipendio  o  paga  per  il  tempo  necessario  da
stabilirsi negli speciali regolamenti dell'azienda. 
 
  Gli agenti possono anche essere obbligati a recarsi in missioni  di
qualunque durata nell'interno del Regno; ad essi spettano in tal caso
le indennita' stabilite nel contratto collettivo di ciascuna azienda. 
 
  Le missioni all'estero formano oggetto di particolari  accordi  fra
azienda ed agenti. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 21. 
 
  Nessun agente puo' rimanere assente  dal  servizio  senza  regolare
autorizzazione dei superiori. 
 
  Ogni  assenza  non  giustificata  da'  luogo  alla  ritenuta  dello
stipendio o paga e di qualsiasi altra competenza, indennita',  premio
ed assegno fisso,  per  il  tempo  corrispondente  alla  sua  durata,
indipendentemente dalle eventuali punizioni. 
 
  L'agente  che,  per   effetto   di   malattia,   si   trovi   nella
impossibilita' di attendere al servizio,  ha  l'obbligo  di  renderne
senza indugio avvisato il proprio superiore. 
 
  In mancanza non  giustificata  di  siffatto  avviso,  l'assenza  e'
considerata come arbitraria. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 22. 
 
  Gli agenti dopo compiuto un  anno  di  servizio,  hanno  diritto  a
fruire un congedo ordinario con stipendio o paga ed indennita'  fisse
senza che, nel richiederne  l'autorizzazione,  debbano  indicarne  il
motivo. 
 
  Detto congedo ha, salvo le eccezioni di cui  appresso,  in  ciascun
anno solare, la durata seguente: 
 
  8 giorni per gli agenti a paga giornaliera che hanno fino a  cinque
anni di servizio; 
 
  10 giorni per gli agenti a stipendio mensile che  hanno  fino  a  5
anni di servizio; 
 
  15 giorni per gli agenti che hanno da oltre 5 e fino a 
 
  10 anni di servizio; 
 
  20 giorni per gli agenti che hanno piu' di 10 anni di servizio; 
 
  25 giorni per i funzionari di grado  di  capo  ufficio  o  ad  esso
equivalente o superiore. 
 
  I congedi  sono  accordati  di  massima  in  un  numero  intero  di
giornate. Solo  si  puo'  conteggiare  eccezionalmente,  a  richiesta
dell'agente, la mezza giornata, senz'altra suddivisione. 
 
  I periodi di tempo in cui i  congedi  debbono  essere  fruiti  sono
determinati dall'azienda, secondo le speciali esigenze del servizio. 
 
  L'azienda accorda i congedi individuali, tenuti presenti i desideri
del personale, ed ha facolta', in casi eccezionali, di  revocarli  od
interromperli, salvo in tal caso all'agente il  diritto  di  rimborso
delle eventuali spese di  viaggio  effettivamente  sostenute  per  il
ritorno ordinatogli e salvo il diritto di fruire in altra  epoca  dei
giorni di congedo perduti. 
 
  Gli  agenti  hanno  percio'  l'obbligo  di   indicare,   prima   di
assentarsi, il luogo  dove  si  possa  comunicare  loro,  occorrendo,
l'ordine di richiamo. 
 
  I congedi  chiesti  dall'agente  durante  l'annata,  e  non  potuti
usufruire per esigenze di servizio, vengono usufruiti entro il  primo
trimestre dell'anno successivo, e, qualora anche  in  questo  periodo
l'azienda  non  possa  accordare  il  congedo,  spetta   di   diritto
all'agente il pagamento dello stipendio o  paga  e  delle  indennita'
fisse delle equivalenti giornate. (21) 
 
  In casi speciali possono essere  dal  direttore  accordati  congedi
straordinari con o senza retribuzione. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 19 dicembre 1990, n.  543
(in G.U. 1ª s.s. 27/12/1990, n. 51) ha dichiarato "la  illegittimita'
costituzionale del penultimo comma  dell'art.  22,  allegato  A,  del
regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi del  lavoro  con  quelle
sul trattamento giuridico-economico  del  personale  delle  ferrovie,
tranvie e linee di navigazione interna  in  regime  di  concessione),
nella parte in cui prevede che l'agente possa non usufruire nel corso
dell'anno lavorativo del periodo di congedo ordinario spettantigli  e
da esso richiesto - con conseguente rinvio della fruizione  al  primo
trimestre dell'anno successivo - "per esigenze di servizio"  anziche'
"per eccezionali, motivate esigenze di servizio"". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 23. 
 
  Durante le assenze per malattia, accertata dai sanitari della Cassa
di soccorso, agli agenti viene  corrisposto  un  sussidio  pari  allo
stipendio o paga e competenze accessorie, sulle quali si effettua  la
ritenuta di cui appresso, per 180 giorni in un anno esclusi  i  primi
tre. 
 
  Al trattamento e' provveduto  con  i  fondi  della  Cassa  soccorso
costituiti col contributo da parte dell'azienda nella misura del 2  %
degli stipendi o paghe e competenze accessorie, sulle quali  gia'  si
effettua la ritenuta, e dell'1 % da parte del personale. 
 
  Agli eventuali disavanzi viene provveduto con contributi suppletivi
da far carico in parti eguali all'azienda ed agli agenti. 
 
  Le norme per il versamento dei  fondi  e  ogni  altra  disposizione
concernente la corresponsione dei sussidi e  l'amministrazione  della
Cassa soccorso sono determinate secondo lo schema  di  statuto  della
Cassa soccorso (allegato B). 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato A-art. 24 
 
 
                              Art. 24. 
 
  L'aspettativa e' l'esenzione temporanea dal servizio  degli  agenti
stabili, che si concede in seguito  a  domanda  dell'interessato  per
motivi di salute, per servizio militare obbligatorio, anche nella  M.
V.  S.  N.,  per  cariche  sindacali  che  comportino  l'allontamento
temporaneo  dall'azienda,  per  bisogni  privati  od  in  seguito   a
provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di  servizio.
Anche se  disposta  di  ufficio,  l'aspettativa  deve  sempre  essere
notificata per iscritto all'interessato. 
 
  Essa  viene  anche  disposta  d'ufficio  nei  casi  di   prolungata
infermita' o  di  sopraggiunto  impedimento  all'ulteriore  esercizio
delle  funzioni  proprie  di  ciascuna  qualifica,  quando  l'azienda
giudichi  conveniente  esperimentare  l'esenzione  stessa,  prima  di
deliberare l'esonero definitivo dal servizio. 
 
  L'aspettativa non puo'  essere  negata  quando  sia  domandata  per
motivi di salute, ed a giudizio dei  sanitari  della  azienda,  salvo
all'agente la facolta' di ricorrere  al  collegio  sanitario  di  cui
all'art. 29, sia accertato che l'agente e' affetto  da  malattia,  la
cura della quale e' incompatibile con la prestazione del servizio,  e
che lascia fondata speranza di guarigione, entro  il  tempo  per  cui
l'aspettativa stessa e' richiesta. 
 
  L'aspettativa e' deliberata dal direttore, il quale ne determina la
durata;  questa  puo'  essere  prorogata,  ma  non  mai  eccedere  in
complesso i diciotto mesi, quando si tratti di  aspettativa  concessa
per motivi di salute. 
 
  L'aspettativa per motivi di salute  puo'  in  ogni  momento  essere
revocata, e si puo' far luogo all'esonero, ove  un  giudizio  medico,
reso con le forme dell'art. 29, stabilisca l'inutilita' di continuare
l'aspettativa medesima. 
 
  L'aspettativa e' revocata quando siano venute a  cessare  le  cause
per cui fu disposta. 
 
  Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute l'agente  ha
diritto, per la durata di un anno, sui fondi della Cassa  soccorso  e
dopo il trattamento di malattia, di cui all'art. 23, alla meta' dello
stipendio o della paga, se solo o con una o due persone di famiglia a
carico, e a due terzi se le persone di famiglia a carico superano  le
due. 
 
  Per gli agenti che hanno  meno  di  cinque  anni  di  servizio,  il
trattamento e' ridotto di un quarto. 
 
  In caso di  aspettativa  per  provvedimenti  preventivi  giudiziari
dipendenti  da  cause  di  servizio,  il  trattamento  e'  a   carico
dell'azienda e, qualunque sia l'anzianita' di  servizio  dell'agente,
viene commisurato alla meta' dello stipendio o della  paga,  per  gli
agenti soli o con meno di tre persone di famiglia a carico ed ai  due
terzi quando le persone di famiglia a carico siano tre o piu'. 
 
  Il tempo trascorso in aspettativa  e'  computato  per  intero  agli
effetti dell'anzianita' quando si tratti di aspettativa per motivi di
salute, per servizio militare obbligatorio, anche nella M.V.S.N., per
cariche  sindacali   che   comportino   l'allontanamento   temporaneo
dall'azienda o quando si  tratti  di  aspettativa  in  dipendenza  di
provvedimenti preventivi giudiziari dipendenti da cause di  servizio.
L'aspettativa costituisce invece interruzione di servizio  quando  e'
accordata per motivi privati. 
 
  Allo scadere  dell'aspettativa,  ove  perdurino  le  cause  che  la
motivarono, si fa luogo all'esonero definitivo  dal  servizio,  salvo
disposizioni eccezionali di competenza del direttore. 
 
  E' vietato all'agente  in  aspettativa  per  motivi  di  salute  di
occuparsi in altri impieghi lucrosi, senza il  consenso  scritto  del
direttore dell'azienda. 
 
  L'agente in aspettativa per motivi di salute non puo'  cambiare  di
residenza, se prima non abbia resa avvertita  l'azienda,  sotto  pena
della perdita del sussidio di cui al presente articolo. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 25. 
 
  Le disposizioni dell'art. 24 relative all'aspettativa per  servizio
militare obbligatorio sono applicabili anche al personale  in  prova,
senza  pregiudizio  pero'  della  durata  complessiva  dell'effettivo
periodo di prova, come e' stabilito all'articolo 13. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 26. 
 
  In caso di cessione di linee ad altra  azienda,  o  di  fusione  di
aziende,  devono   essere   osservate   le   disposizioni   stabilite
dall'autorita' governativa all'atto dell'approvazione della  cessione
o della fusione pel passaggio  del  personale  di  ruolo  alla  nuova
azienda,  mantenendo,  per  quanto  e'  possibile,  al  personale  un
trattamento  non  inferiore  a  quello   precedentemente   goduto   e
assicurando i diritti acquisiti. 
 
  In caso di mutamento  nei  sistemi  di  esercizio,  l'azienda  deve
utilizzare,  in   quanto   sia   dichiarato   idoneo   dall'autorita'
governativa, e nei limiti dei posti da questa riconosciuti necessari,
il personale addetto ai vari servizi, rispettandone,  per  quanto  e'
possibile, i diritti acquisiti. 
 
  Nei casi di cui ai due comma precedenti ed in caso di riduzione  di
posti per limitazione, semplificazione  o  soppressione  di  servizi,
debitamente autorizzata dall'autorita'  governativa,  l'azienda  puo'
procedere ai necessari esoneri di  agenti  nelle  qualifiche  in  cui
risultino le eccedenze, salvo ad assegnarli nei limiti del  possibile
ad altre qualifiche  immediatamente  inferiori,  tenendo  presenti  i
requisiti preferenziali di  cui  all'ultimo  comma  dell'art.  9  del
presente regolamento. 
 
  L'azienda  e'  tenuta  a  riprendere  di  preferenza   gli   agenti
esonerati, che ne facciano domanda, a misura che si rendono vacanti i
posti,  cui  essi  sono   idonei,   purche'   durante   il   servizio
precedentemente prestato non siano  incorsi  in  una  delle  mancanze
previste dagli articoli 43  a  45.  Il  diritto  alla  preferenza  si
estingue dopo il quinto anno dall'esonero. 
 
  Nei  casi  considerati  dal  presente  articolo  ed  in  quello  di
cessazione  definitiva  dell'esercizio  e'  accordata  al   personale
esonerato, che non abbia maturato diritto a pensione, una  indennita'
di buonuscita nella misura di un mese  di  stipendio  o  paga  ultimi
raggiunti per i primi cinque anni, e di 15 giorni  per  i  successivi
anni di servizio esclusi quelli prestati in condizione di ordinario o
di straordinario. (1) (14) 
 
  In ogni caso l'indennita' non puo' essere minore di due  mesi,  ne'
maggiore di dodici mesi dello stipendio o paga ultimi raggiunti.(14) 
 
  Nei casi di riduzione di posti per limitazione,  semplificazione  o
soppressione di servizi, l'agente esonerato conserva  il  diritto  di
preferenza qualora rifiuti l'indennita' entro due mesi dalla notifica
fattagli. (14) 
                                                          (26) ((27)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio D.L. 2 aprile 1932, n. 372, convertito senza modificazioni
dalla L. 16 giugno 1932, n. 881, ha disposto (con l'art. 2, comma  1,
lettera a)) che "Per il personale collocato a riposo in base all'art.
1 del presente decreto, allo scopo di migliorarne il  trattamento  di
quiescenza, le aziende versano all'atto del collocamento a riposo: a)
alla Cassa nazionale per  le  assicurazioni  sociali,  o  alle  Casse
speciali di previdenza, istituite  presso  le  singole  aziende,  una
indennita' di buonuscita, nella misura unica di un anno di  stipendio
o paga, ultimi raggiunti dall'agente in sostituzione di quella di cui
all'art. 26, terz'ultimo comma, del  regolamento  allegato  A  al  R.
decreto 8 gennaio 1931, n. 148". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 22 giugno  1971,  n.  140
(in G.U. 1ª s.s. 30/06/1971, n. 163) ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 26, commi quinto, sesto e  settimo,  [...]
dell'allegato A del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte  in  cui
escludono l'indennita' di buonuscita per i dipendenti  delle  imprese
autoferrotranviarie  in  caso  di  destituzione   o   di   dimissioni
volontarie". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato A-art. 27 
 
 
                              Art. 27. 
 
  Oltre ai casi di  cui  alle  disposizioni  speciali  relative  agli
agenti in  prova  ed  a  quelli  previsti  nel  precedente  articolo,
l'azienda puo' far luogo all'esonero definitivo  dal  servizio  degli
agenti stabili: 
 
    a) per raggiungimento dei limiti di  eta'  di  55  anni  per  gli
agenti addetti ai servizi attivi e di 60 anni per quelli addetti agli
altri servizi, salvo il  disposto  dell'art.  12  del  R.  decreto  8
gennaio 1931, n. 148; 
 
    b) per  inabilita'  al  servizio  nelle  funzioni  proprie  della
qualifica di cui e' rivestito  l'agente,  quando  non  accetti  altre
mansioni, compatibili con le sue attitudini o  condizioni,  in  posti
disponibili; 
 
    c) per palese insufficienza nell'adempimento delle  funzioni  del
proprio grado non imputabile a colpa dell'agente, quando  questi  non
accetti il grado inferiore che gli puo' essere assegnato; 
 
    d) per scarso rendimento o per palese insufficienza imputabile  a
colpa dell'agente nell'adempimento delle funzioni del proprio grado; 
 
    e)  quando  gli  agenti  prosciolti  od  assolti  da  imputazioni
previste dall'art. 45 n. 7 del presente  regolamento,  in  seguito  a
verdetto negativo  dei  giurati,  oppure  con  ordinanza  o  sentenza
dell'autorita' giudiziaria  per  insufficienza  di  indizi,  per  non
provata reita' o con altra formola equipollente, non siano  giudicati
meritevoli  della  fiducia  necessaria  per  essere   conservati   in
servizio. 
 
  Nei casi di cui alla lettera b), l'esonero e' disposto in seguito a
giudizio medico, reso nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 29: 
 
  Nei casi di cui alle lettere c),  d)  ed  e)  l'esonero  e'  invece
disposto sentito  il  parere  del  Consiglio  di  disciplina  di  cui
all'art. 54, al quale spetta pure di fare le proposte circa il  grado
inferiore, che puo' essere assegnato nei casi di cui alla lettera c).
Il parere del Consiglio di disciplina e' reso in seguito  a  rapporto
dell'azienda e sentito  personalmente  l'agente  interessato  qualora
questi ne faccia richiesta. 
 
  Agli agenti esonerati a  norma  del  presente  articolo  prima  che
abbiano maturato il diritto a pensione, e'  corrisposta  l'indennita'
di buonuscita di cui al 5° e 6° comma del precedente articolo 26. 
 
  Tale indennita' spetta parimenti, in  caso  di  morte  dell'agente,
alle persone indicate agli  articoli  15  e  16  del  regolamento  30
settembre 1920, n. 1538, qualora non abbiano diritto a pensione. 
 
                                                     (14) (26) ((27)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 22 giugno  1971,  n.  140
(in G.U. 1ª s.s. 30/06/1971, n. 163) ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale degli artt.[...] 27 dell'allegato A del r.d. 8 gennaio
1931, n. 148, nella parte in cui escludono l'indennita' di buonuscita
per  i  dipendenti  delle  imprese  autoferrotranviarie  in  caso  di
destituzione o di dimissioni volontarie". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato A-art. 28 
 
         ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1971, N. 889 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 29. 
 
  L'accertamento dei requisiti fisici degli  agenti  e'  eseguito  da
medici di fiducia dell'azienda. 
 
  L'agente o chi abbia titolo di preferenza, a termini  dell'art.  9,
puo' ottenere un nuovo  accertamento  della  inabilita',  purche'  ne
presenti domanda corredata da certificato medico motivato,  entro  10
giorni  dalla  partecipazione   del   primo   giudizio.   Nel   nuovo
accertamento,  da  eseguirsi  entro  dieci  giorni  dalla  richiesta,
l'agente ha facolta' di farsi assistere, a sue spese,  da  medici  di
sua fiducia, in numero pari a quelli della azienda. 
 
  In caso di mancato accordo il  giudizio  e'  deferito  al  collegio
composto dai  sanitari  predetti,  presieduto  da  un  medico  scelto
dall'Ufficio sanitario provinciale. 
 
  Il  collegio  deve  emettere  il  suo  giudizio  entro  15   giorni
prorogabili di altri 15 nel caso che l'agente debba essere sottoposto
a speciali osservazioni. Di regola gli accertamenti  sanitari  devono
essere eseguiti presso l'azienda. 
 
  Il  rapporto  di  lavoro  non  si  interrompe  durante  il  periodo
dell'accertamento sanitario, salvo che dal  giudizio  definitivo  non
risulti confermata l'inabilita'. 
 
  Qualora l'agente senza giustificati motivi non si presenti al nuovo
accertamento di cui al 2° comma od al giudizio di cui al 3° comma del
presente articolo, s'intende che egli rinuncia alla sua richiesta. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 30. 
 
  Le dimissioni volontarie devono essere  presentate  per  inscritto:
esse non  hanno  valore  finche'  non  sono  accettate  dall'azienda;
l'accettazione e' deliberata entro un mese dalla presentazione  salvo
che il richiedente sia incorso in  mancanze  per  cui  sia  passibile
della  destituzione  nel  qual  caso  l'azienda  ha  in  facolta'  di
sospenderle o di respingerle. 
 
  L'agente dimissionario, fino a quando le sue dimissioni  non  siano
state accettate, ha  l'obbligo  di  continuare  a  prestare  regolare
servizio. 
 
  L'azienda puo' ritenere d'ufficio come dimissionario  l'agente  che
rifiuti di raggiungere la residenza assegnatagli, o quello che  abbia
perduta la cittadinanza italiana. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 31. 
 
  Gli  agenti  collocati  in  aspettativa  per  ragioni  di  servizio
militare, anche nella M. V. S. N. e per cariche  sindacali,  a  norma
degli articoli 24 e 25, sono Ammessi, dopo ottenuto il congedo, nella
posizione  che  avevano  in  precedenza  o  in   altra   equivalente,
sempreche' ne facciano domanda entro un  mese  dal  congedo  o  dalla
cessazione della carica, conservino la idoneita' fisica richiesta dal
regolamento e nel caso di  servizio  militare  abbiano  riportata  la
dichiarazione di buona condotta ed esibiscano il foglio matricolare. 
 
  Agli agenti richiamati sotto le armi  per  qualsiasi  motivo  viene
corrisposto lo stipendio o la paga, sotto deduzione dello stipendio o
sussidio corrisposto dallo Stato al richiamato od alla sua famiglia. 
 
  Le disposizioni del precedente comma si applicano anche,  nel  caso
di richiamo obbligatorio, ai militari della Milizia volontaria per la
sicurezza nazionale. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 32. 
 
  E' corrisposto lo stipendio o paga, per tutta la necessaria  durata
dell'assenza, dedotte le indennita' spettanti a sensi di legge,  agli
agenti che siano chiamati a  prestare  servizio  come  giurati  ed  a
quelli che siano citati come testimoni: 
 
    a) a richiesta dell'azienda in cause civili; 
 
    b)  a  richiesta  del   pubblico   ministero,   dell'imputato   o
dell'azienda in procedimenti penali, nei quali l'azienda  sia  citata
come civilmente responsabile; 
 
    e)  a  richiesta  del  pubblico  ministero  o   dell'azienda   in
procedimenti penali, per reati commessi in danno dell'azienda  stessa
o nei quali essa sia comunque parte lesa, denunciante,  querelante  o
costituita parte civile; 
 
    d) nelle inchieste di cui alla legge relativa agli infortuni  sul
lavoro, avvenuti in occasione del servizio. 
 
  E' pure corrisposto l'intero stipendio o paga per tutta  la  durata
necessaria dell'assenza: 
 
    1° all'agente leso in un infortunio sul  lavoro,  ove  gia'  come
infortunato non riceva l'intero stipendio o paga od a  quelli  scelti
dal pretore per rappresentarlo, quando siano citati  per  l'inchiesta
sull'infortunio; 
 
    2° agli agenti sottoposti a giudizio penale siccome  imputati  di
infortunio sul lavoro in danno di altri agenti, quando siano citati a
comparire davanti all'autorita' giudiziaria e sempre quando risultino
irresponsabili dei fatti; 
 
    3° agli agenti che si recano alla pretura per asseverare  verbali
di  contravvenzione  o  per  rendere   testimonianza   nel   relativo
procedimento. 
 
  Agli agenti citati come testimoni per  cause  non  contemplate  nei
precedenti alinea ed anche  non  attinenti  al  servizio,  decide  il
direttore caso per caso se, in quale misura e per quanto tempo, debba
essere corrisposto lo stipendio o paga durante l'assenza. 
 
  In  ogni  caso  le  ragioni  delle  assenze  stesse  devono  essere
debitamente comprovate. 
 
  Le assenze contemplate nel  presente  articolo,  per  le  quali  e'
corrisposto in tutto od in  parte  lo  stipendio  o  paga,  non  sono
computate fra i congedi di cui all'art. 22. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 33. 
 
  Il personale che ha gestione di danaro o di materiali  puo'  essere
obbligato al deposito di una  cauzione,  il  cui  importo  e  le  cui
modalita'  di  versamento  sono  stabilite  dalla  azienda,   secondo
l'importanza della gestione affidata all'agente. 
 
  Le cauzioni versate in danaro o titoli  o  formate  con  trattenute
mensili sullo stipendio o salario, vengono  depositate  od  investite
d'accordo coll'agente, a cui favore decorrono gli interessi. 
 
  L'azienda ha facolta'  di  prelevare  direttamente  dalla  cauzione
l'importo di qualunque perdita, rimanenza,  debito,  anticipazione  e
gli indennizzi degli altri danni di qualsiasi  natura,  che  l'agente
possa avere recato all'azienda. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 34. 
 
  Agli agenti e loro famiglie  vengono  concessi  annualmente,  sulle
linee esercitate dall'azienda,  biglietti  di  viaggio  e  buoni  per
trasporto di bagaglio gratuito od a prezzo ridotto. 
 
  In relazione alle speciali condizioni degli  agenti  e  persone  di
famiglia rispetto alla residenza od ai bisogni, l'azienda concede, su
una o piu' delle linee da essa esercitate, permanenti di viaggio  per
provviste viveri, per istruzione, per ragioni di  cura  o  per  altre
ragioni che ne giustifichino la concessione. 
 
  Nelle  aziende  in  cui,  per  le   particolari   convenzioni   con
l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono concessi biglietti
gratuiti di servizio per un solo  viaggio,  sono  ripartiti  fra  gli
agenti i biglietti stessi, esclusione fatta di quelli occorrenti  per
le necessita' di servizio della azienda. 
 
  Agli agenti delle tranvie urbane sono concessi biglietti di  libera
circolazione sulle linee  urbane  esercitate  dall'azienda  cui  sono
addetti.  Agli  agenti  addetti  a  servizi  tranviari  di  carattere
promiscuo urbano ed intercomunale, e' concesso il biglietto di libera
circolazione sulla  rete  urbana  quando  essi  dimorano  nella  zona
servita dalla rete stessa; quando risiedono fuori  di  tale  zona  e'
invece accordato ad essi il libero transito sulla linea o sulle linee
che conducono alla localita' di dimora dell'agente. 
 
  L'azienda stabilisce con ordine generale di  servizio,  ostensibile
al personale,  le  norme  per  le  concessioni  di  cui  al  presente
articolo. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 35. 
 
  Gli orari di servizio sono approvati dalle competenti  autorita'  a
norma delle disposizioni vigenti. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 36. 
 
  Durante le assenze dal servizio disciplinate dagli articoli 22, 23,
24, 25, 28, 31, 32, 42, 46 del  presente  regolamento  e  durante  le
assenze arbitrarie, s'intendono assorbiti i giorni di riposo  pagato,
che cadono nei predetti periodi di assenza. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 

TITOLO VI.
Disposizioni disciplinari.

 
                              Art. 37. 
 
  Le  punizioni  che  si  possono  infliggere  agli  agenti  sono  le
seguenti: 
 
    1° la censura, che e' una riprensione per iscritto; 
 
    2° la multa, che e' una ritenuta dello stipendio  o  della  paga;
puo' elevarsi fino all'importo di  una  giornata  di  mercede  ed  e'
devoluta al fondo di riserva della Cassa soccorso; 
 
    3° la sospensione dal servizio, che ha  per  effetto  di  privare
dello stipendio o paga l'agente che ne e' colpito, per una durata che
puo' estenderai a 15 giorni od, in caso di recidiva entro  due  mesi,
fino a 20 giorni; 
 
    4° la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o
della paga, per la durata di tre o sei mesi od un anno per le aziende
presso le  quali  siano  stabiliti  aumenti  periodici  dello  stesso
stipendio o paga; 
 
    5° la retrocessione; 
 
    6° la destituzione. 
 
  La multa e' applicabile anche agli agenti ordinati e straordinari. 
 
  Con deliberazione del Consiglio di disciplina di cui  all'art.  54,
agli agenti puo' essere inflitto, come punizione  accessoria,  quando
vi siano ragioni di incompatibilita' locali e nei casi  previsti  dal
presente regolamento, il trasloco punitivo, che priva l'agente  delle
indennita' regolamentari, salvo il rimborso delle spese vive. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 38. 
 
  L'Azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei  danni  subiti
per colpa dei suoi  dipendenti,  sia  praticando  ritenute  sui  loro
stipendi o paghe, nei limiti  consentiti  dalle  leggi  vigenti,  sia
esercitando le azioni che le competono  secondo  il  diritto  comune,
dopo aver accertato chi abbia causato  il  danno  e  l'entita'  dello
stesso. 
 
  Tali trattenute sullo stipendio o sulla paga,  quando  superino  le
lire 5000, non  possono  essere  effettuate  senza  il  consenso  del
competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile  e
dei trasporti in concessione, che delibera  anche  sulla  misura  del
risarcimento, dopo avere inteso le parti. 
 
  Qualora esista sentenza passata in  giudicato,  con  la  quale  sia
stata riconosciuta la  responsabilita'  di  uno  o  piu'  agenti,  le
trattenute possono  essere  effettuate  direttamente  dalla  azienda,
Analogamente possono essere direttamente  effettuate  dall'azienda  e
trattenute che  si  riferiscono  a  mancate  od  incomplete  esazioni
nonche' a differenze contabili. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 39. 
 
  Indipendentemente dalle punizioni di cui all'art. 37 e dal disposto
dell'art. 3, gli agenti addetti alla  scorta  dei  treni,  nei  quali
siano state segnalate per tre volte  sottrazioni  o  manomissioni  di
bagagli o merci, vengono adibiti ad altre attribuzioni, quando  anche
non siano imputabili che di poca diligenza nell'esercizio delle  loro
funzioni. 
 
  Per l'applicazione di  tali  disposizioni  e'  tenuto  conto  delle
sottrazioni o manomissioni verificatesi solo nel periodo di tre anni,
precedente al tempo in cui si e' constatata  l'ultima  sottrazione  o
manomissione. 
 
  A tal fine e' fatta speciale annotazione: 
 
    a) di qualsiasi manomissione o sottrazione avvenuta in spedizioni
di bagagli o merci, tanto a lungo quanto a  breve  percorso,  qualora
l'intero percorso siasi  effettuato  sotto  la  scorta  dello  stesso
personale; 
 
    b) delle manomissioni o sottrazioni verificatesi in spedizioni di
merci o bagagli,  che  nel  loro  percorso  siano  state  soggette  a
riconsegna e giacenza nei transiti, e cosi' pure delle sottrazioni  o
manomissioni che in qualsiasi modo siansi constatate in occasione  di
eccezionale affluenza di merci nella ricorrenza di grandi solennita',
come feste natalizie e di Capo d'anno. 
 
  Ogni singola annotazione di cui al predetto comma  a)  e  ogni  due
annotazioni di cui al predetto  comma  b)  hanno  rispettivamente  il
valore di una nel computo delle  manomissioni  o  sottrazioni,  delle
quali, agli effetti della presente disposizione, devesi tener conto. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 40. 
 
  La censura,  che  ha  un  carattere  di  preliminare  richiamo,  si
infligge all'agente che  commette  in  servizio  mancanze  lievi  non
specificate negli articoli successivi, e  nei  casi  di  inadempienze
agli ordini superiori o  alle  disposizioni  regolamentari,  commesse
senza l'intenzione di offendere persone o cose dell'azienda. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 41. 
 
  Si incorre nella multa 
 
    1° per la inosservanza dell'orario di servizio o per la  mancanza
di diligenza nel proprio ufficio che  non  abbiano  recato  danno  al
servizio; 
 
    2° per irregolarita' di servizio, abusi e negligenze, quando  non
abbiano  carattere  di  gravita'  o  non   dipendano   da   proposito
deliberato; 
 
    3° per assenze arbitrarie, che  non  superino  un  giorno  e  non
abbiano recato danno al servizio; 
 
    4° per  inosservanza  delle  misure  di  prevenzione  contro  gli
infortuni o la malaria o di altre disposizioni congeneri, sia che  la
mancanza abbia prodotto danno solo al colpevole  sia  che  non  abbia
prodotto danno ad alcuno. 
 
  Nei  casi  previsti  dal  paragrafo  3,  la  punizione  si  applica
indipendentemente dalla perdita dello stipendio e della paga  per  la
durata della assenza. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 42. 
 
  Si incorre nella sospensione: 
 
    1° per la inosservanza dell'orario di servizio o per la  mancanza
di diligenza  nel  proprio  ufficio  quando  abbia  recato  danno  al
servizio; 
 
    2° per contegno inurbano o scorretto verso il pubblico; 
 
    3° per  avere  commesso  atti  irrispettosi  verso  i  funzionari
dipendenti dall'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili,
verso i superiori o l'azienda o per non avere altrimenti osservato  i
doveri di subordinazione, quando le mancanze non assumano una  figura
piu' grave; 
 
    4° per alterchi, ingiurie verbali o disordini sui treni, lungo le
linee, nei locali della azienda e dipendenze; 
 
    5° per essersi presentato  ad  assumere  servizio  in  istato  di
ubbriachezza; 
 
    6° per avere mancato di trasferirsi, senza legittimo impedimento,
nel termine prefisso, dove fu ordinato dai superiori; 
 
    7° per  simulazione  di  malattia  o  per  sotterfugi  diretti  a
sottrarsi all'obbligo del servizio; 
 
    8° per assenze arbitrarie di durata maggiore di un giorno  e  non
superiore a cinque; 
 
    9° per irregolarita' nei viaggi o trasporti in genere, quando non
rivestano carattere di frode; 
 
    10° per volontario inadempimento dei  doveri  di  ufficio  o  per
negligenza, la  quale  abbia  apportato  danni  al  servizio  o  agli
interessi dell'azienda; 
 
    11° per non avere  osservato  o  fatto  osservare  le  misure  di
prevenzione contro gli infortuni o la malaria od  altre  disposizioni
congeneri, quando la mancanza abbia prodotto danni ad altre persone; 
 
    12° per essere stato  sorpreso  in  istato  di  ubbriachezza  nel
disimpegno di funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio; 
 
    13° per rifiuto di risposte precise e categoriche da parte di chi
e'  interrogato  come  testimonio  nei  procedimenti  amministrativi,
sempre che le domande si riferiscano a questioni di servizio; 
 
    14° per dimostrazioni di scherno o di disprezzo ai  superiori  od
agli  atti  dell'azienda,  sia  per  iscritto  che  in  presenza   di
testimoni; 
 
    15° per alterchi con vie di fatto, ingiurie  verbali,  disordini,
risse o violenze sui treni, lungo le linee, nei locali dell'azienda o
loro dipendenze; 
 
    16°  per   mancanze   da   cui   siano   derivate   irregolarita'
nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla  sicurezza
dell'esercizio; 
 
    17° per ritardato versamento o  consegna  di  valori  od  oggetti
derivanti da colpevole negligenza o da altra causa non dolosa; 
 
    18° per avere rivolte accuse infondate, specialmente se  a  mezzo
di  scritti  anonimi  od  ingiurie  scritte,  contro   altri   agenti
dell'azienda; 
 
    19° per avere ecceduto nel valersi della propria autorita'  verso
il personale dipendente; 
 
    20° per avere domandato mancie o regali in qualsiasi caso, oppure
per averne accettati allo scopo di procurare vantaggi ad estranei  in
ogni ramo del servizio, quando la mancanza  non  assuma  figura  piu'
grave. 
 
  Puo' essere inflitto come punizione accessoria, a  norma  dell'art.
37, il trasloco punitivo, quando siasi prodotta  incompatibilita'  di
permanenza nel luogo di residenza. 
 
  Nei  casi  previsti  ai  paragrafi  dal  1°  al  12°  compreso,  la
sospensione puo' estendersi fino a 5 giorni e negli altri casi fino a
15 giorni. Verificandosi recidiva entro sei  mesi,  la  durata  della
sospensione puo' essere aumentata di un terzo rispettivamente sino  a
8 e 20 giorni. 
 
  Nei casi previsti dai paragrafi 5° ed 8°, la punizione  si  applica
indipendentemente dalla perdita dello stipendio o dalla paga  per  le
giornate di assenza. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato A-art. 43 
 
                              Art. 43. 
 
  Si incorre nella proroga del termine per l'aumento dello  stipendio
o della paga: 
 
    1° per falso deposto o calcolata  reticenza  nelle  risposte,  in
caso d'inchiesta su irregolarita' di servizio allo scopo di occultare
la verita' per giovare ad altri agenti; 
 
    2°  per  assenze  arbitrarie  fino  a  cinque  giorni,   avvenute
nonostante divieto da parte dei superiori; 
 
    3° per rifiuto di obbedienza ad  ordini  attinenti  al  servizio,
minaccie od ingiurie  gravi  verso  i  superiori  od  altre  mancanze
congeneri; 
 
    4° per calunnie o diffamazioni  verso  l'azienda  o  verso  altri
agenti, benche' non superiori di grado ed in quest'ultimo caso quando
possa derivarne qualsiasi danno al servizio; 
 
    5° per  contravvenzioni  alle  disposizioni  dell'art.  5  o  per
occupazioni che possano risultare in contrasto coi doveri d'ufficio. 
 
  La proroga ha per effetto di ripercuotersi  su  tutti  gli  aumenti
dovuti all'agente dopo quello che con tale punizione resta per  primo
ritardato. 
 
  Ove pero' l'agente ne sia  riconosciuto  meritevole,  l'azienda  ha
facolta' di togliere l'effetto della ripercussione, accordando di tre
o sei mesi o di un anno, a seconda della proroga inflitta, il periodo
di tempo normale  necessario  per  il  raggiungimento  di  uno  degli
aumenti successivi. 
 
  L'azienda puo' esercitare questa facolta' in ogni tempo, ma non mai
prima che l'agente punito abbia avuto ritardato, dopo  l'applicazione
della punizione, il primo aumento spettantegli,  salvo  il  caso  che
l'agente sia stato, prima di subire il ritardo, promosso di grado. 
 
  Per gli agenti provvisti dello stipendio o paga  massima  del  loro
grado e per quelli che non hanno diritto ad aumenti a periodo  fisso,
alla proroga e' sostituita la riduzione  dello  stipendio  o  paga  a
quello immediatamente inferiore, per un periodo  di  tempo  uguale  a
quello della proroga. 
 
  Nei casi  previsti  dal  paragrafo  2°,  la  punizione  si  applica
indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga  per  le
giornate di assenza. 
 
  Al personale dipendente  da  aziende  presso  le  quali  non  siano
stabiliti aumenti periodici di stipendio o paga sara' applicata,  per
le mancanze previste dal presente articolo, la  sospensione,  la  cui
durata potra' essere aumentata fino a un terzo. Nel caso previsto  al
n. 2 del  presente  articolo  si  applica  altresi'  la  disposizione
dell'ultimo comma dell'articolo 42. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 44. 
 
  Si incorre nella retrocessione: 
 
    1° per falso deposto o  calcolata  reticenza  nelle  risposte  ai
superiori, allo scopo di occultare la verita' per  nuocere  ad  altri
agenti; 
 
    2° per avere recato pregiudizio  alla  sicurezza  dell'esercizio,
causando accidenti nella marcia dei treni, con non  grave  danno  del
materiale, delle persone e delle cose: 
 
    3°  per  trascuratezza  abituale  nell'esercizio  delle   proprie
mansioni che rechi danno alla azienda, o per trascuratezza che  abbia
recato grave danno all'azienda; 
 
    4° per inabilita' od incompatibilita' all'esercizio  del  proprio
ufficio, sopraggiunte per motivi imputabili all'agente; 
 
    5°  per  contravvenzioni  commesse  o   facilitate   in   ragione
dell'ufficio alle leggi e ai regolamenti in materia di dogane,  dazi,
posta, monopoli e sanita' pubblica. 
 
  Per effetto della retrocessione gli agenti  vengono  trasferiti  al
grado immediatamente inferiore; pero' quando il provvedimento  stesso
viene  applicato,  a  norma  dell'art.  55.  in  sostituzione   della
destituzione puo' farsi luogo eccezionalmente alla  retrocessione  di
due gradi; e quando trattisi di togliere o  non  ridare  le  funzioni
nelle quali fu commessa, la mancanza da punirsi, oppure di  rimettere
gli agenti nelle funzioni esecitate prima che siano stati promossi al
grado da cui debbano essere retrocessi, viene  assegnato  quel  grado
che risulta necessario secondo la tabella graduatoria. 
 
  Per gli agenti, per i quali la retrocessione non e'  possibile,  si
fa luogo alla sospensione estensibile fino a 30 giorni  con  o  senza
trasloco punitivo cogli stessi effetti della retrocessione per quanto
riguarda il disposto dell'art. 50 e dell'alinea seguente. 
 
  Alla retrocessione  va  sempre  aggiunta  la  proroga  del  termine
normale per l'aumento dello stipendio o paga, per la durata di tre  o
di sei mesi. 
 
  Dopo trascorso almeno un anno dalla retrocessione, gli  agenti  che
ne siano ritenuti meritevoli possono ottenere la reintegrazione,  per
effetto della quale e' restituita a ciascuno la qualifica  che  prima
rivestiva, fermi restando gli effetti  della  pena  accessoria  della
proroga, e  salva  la  facolta'  nell'azienda  di  farne  cessare  la
ripercussione, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 43. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 45. 
 
  Incorre nella destituzione: 
 
    1° chi si rende colpevole di offesa contro la persona del Re, dei
Principi della Real Casa, del Capo del Governo e contro il Regime; 
 
    2° chi simula aggressioni, attentati,  contravvenzioni  od  altri
fatti congeneri, o comunque adopera artifici o si vale della  propria
condizione od autorita' per recar danno altrui, per procurarsi o  far
lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti,  ancorche'  non
ne siano derivati inconvenienti di servizio; 
 
    3° chi, nei casi previsti dall'art. 314 del Codice penale,  abbia
recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando  accidenti
nella marcia dei treni con danno delle  persone  o  grave  danno  del
materiale; 
 
    4° che,  nonostante  restituzione,  scientemente  si  appropri  o
contribuisca a che altri si appropri di somme, valori,  materiale  od
oggetti spettanti all'azienda,  o  ad  essa  affidati  per  qualsiasi
causa;  o  scientemente,  e  nonostante  restituzione,   defraudi   o
contribuisca, a che altri defraudi l'azienda dei suoi averi,  diritti
o interessi, anche se tali  mancanze  siano  rimaste  allo  stato  di
tentativo; 
 
    5°  chi  dolosamente  percepisca  somme  indebite  a  carico  del
pubblico; 
 
    6° chi,  per  azioni  disonorevoli  od  immorali,  ancorche'  non
costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio si  renda
indegno della pubblica stima; 
 
    7° chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale, per
delitti, anche mancati o solo tentati, o abbia  altrimenti  riportata
la pena della interdizione dai pubblici uffici; 
 
    8° chi, dolosamente, rechi o tenti recar  danno  all'azienda  nei
contratti per lavori, provviste, accolli e  vendite  o  in  qualunque
altro ramo del servizio; 
 
    9° chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera  o  falsifica
biglietti  di  viaggio  o  altri  documenti  di  trasporto,   altera,
falsifica, sottrae o distrugge documenti  di  servizio,  registri  od
atti qualsiasi appartenenti alla azienda o che  la  possano  comunque
interessare; 
 
    10° chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto di  ufficio,
la cui divulgazione  possa  riuscir  di  pregiudizio  agli  interessi
dell'azienda o di  altri  agenti  comunque  interessati,  qualora  la
notizia non sia una denuncia di violazione dei  regolamenti  o  delle
leggi inerenti al funzionamento dell'esercizio o di fatti costituenti
comunque un reato; 
 
    11° chi si rende colpevole di vie di fatto contro superiori o  di
altri atti di grave insubordinazione; 
 
    12° chi, durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza
dell'esercizio, e' trovato in istato di ubriachezza; o chi, anche  se
non addetto a tali funzioni, venga trovato abitualmente in istato  di
ubriachezza; 
 
    13° chi trasgredisce scientemente  le  istruzioni  e  le  cautele
prescritte per il trasporto delle materie infiammabili od esplodenti,
benche' non ne sia derivato alcun danno; 
 
    14° chi per mancanza di diligenza e' causa  di  incendi  a  danno
dell'azienda; 
 
    15° chi altera dolosamente i piombi; 
 
    16° chi sta arbitrariamente assente  dal  servizio  oltre  cinque
giorni, nel qual  caso  la  destituzione  decorre  dal  primo  giorno
dell'assenza arbitraria; 
 
    17° chi, senza giustificazione di una causa  di  forza  maggiore,
non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci
o i materiali in genere avuti in consegna, custodia o sorveglianza; 
 
    18° chi, facendo parte del personale  viaggiante  oppure  essendo
addetto al ricevimento, alla manipolazione  o  custodia  di  bagagli,
merci, valori o generi di  magazzino,  o  anche  alla  lavorazione  o
manipolazione di  materiali,  ricusi  di  assoggettarsi  o  tenti  di
sottrarsi alle visite personali da  eseguirsi  sia  da  ufficiali  od
agenti di pubblica sicurezza,  sia,  in  qualunque  luogo  pertinente
all'azienda, anche da agenti di questa a cio' incaricati; 
 
    19° gli agenti  indicati  nel  paragrafo  precedente,  che  siano
trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare  o  mascherare
manomissioni, i quali non  siano  fra  quelli  di  cui  possa  essere
giustificato il possesso; 
 
    20° chi, avendo avuto cognizione o conoscendo da chi siano  stati
perpetrati furti o manomissioni di bagagli o merci o di  qualsivoglia
altro oggetto, di spettanza  dell'azienda  o  ad  essa  affidato  per
qualsiasi causa, ne abbia deliberatamente occultato ai  superiori  il
nome e le circostanze di fatto. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 46. 
 
  Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei  reati  che
danno luogo alla destituzione  o  che  comunque  trovinsi  in  istato
d'arresto, o siano implicati in fatti  che  possano  dar  luogo  alla
retrocessione od alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile
di chi ne ha la  facolta'  a  termini  dell'alinea  seguente,  essere
sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio. 
 
  La sospensione preventiva e' di massima disposta dal direttore. 
 
  La sospensione preventiva dura, di regola, finche'  sia  cessata  o
risolta la causa che la motivo'. 
 
  Pero' gli agenti sospesi in via preventiva possono in ogni tempo  e
a giudizio dell'azienda essere destinati temporaneamente, dietro loro
domanda  o  consenso,   finche'   dura   il   relativo   procedimento
disciplinare, ad attribuzioni diverse od  anche  inferiori  a  quelle
inerenti al proprio grado, conservando in tal  caso  lo  stipendio  o
paga, sempre che l'agente non risulti tassativamente  e  scientemente
colpevole. 
 
  Alla famiglia dell'agente sospeso dallo stipendio  o  paga  in  via
preventiva spetta un assegno  alimentare  corrispondente  alla  meta'
dello stipendio  o  della  paga  per  la  durata  della  sospensione,
comprese le indennita' fisse. La concessione dell'assegno  alimentare
e' facoltativa per l'azienda, in caso di arresto non dovuto  a  causa
di servizio. 
 
  Nel caso di sospensione disposta per  procedimento  disciplinare  o
per  arresto  dovuto  a  cause  di  servizio,  l'agente  ha   diritto
all'indennizzo di quanto ha perduto per  effetto  della  sospensione,
sempreche'  sia  assolto  per  non  aver  commesso  il   fatto,   per
inesistenza di reato o perche' il fatto non costituisca  reato.  (17)
(20) 
                                                          (26) ((27)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 22 - 28 novembre 1973, n.  168
(in G.U. 1ª s.s. 05/12/1973, n. 314) ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 46, ultimo comma, del  Regolamento  all.  A,
r.d. 8 gennaio 1931, n.  148  (contenente  disposizioni  sullo  stato
giuridico  del  personale  delle  ferrovie,  tramvie   e   linee   di
navigazione interna in regime di concessione),  nella  parte  in  cui
esclude in ogni caso dal diritto all'"indennizzo"  in  esso  previsto
l'agente sospeso in via preventiva e successivamente assolto in  sede
di procedimento penale per insufficienza di prove". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 giugno  1989,  n.  356
(in G.U. 1ª s.s. 05/07/1989, n. 27) ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 46, ultimo comma, dell'allegato  A,  annesso
al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148  (Coordinamento  delle  norme
sulla disciplina giuridica dei rapporti  collettivi  del  lavoro  con
quelle  sul  trattamento  giuridico-economico  del  personale   delle
ferrovie, tranvie  e  linee  di  navigazione  interna  in  regime  di
concessione), nella parte in cui esclude, in ogni caso,  dal  diritto
all'indennizzo in esso previsto l'agente sospeso in via preventiva  e
successivamente  prosciolto  in  sede  di  procedimento  penale   per
amnistia". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 47. 
 
  Gli agenti in prova, che incorrano in una delle  mancanze  indicate
negli articoli 42 a  45  del  presente  regolamento,  possono  essere
licenziati in qualunque momento senza compenso alcuno. 
 
  La deliberazione del licenziamento e' di competenza del direttore e
deve essere preceduta  dalla  constatazione  delle  mancanze  e  loro
contestazioni   agli   incolpati,   senza    che    sia    necessaria
l'effettuazione di una formale inchiesta ne' il  giudizio  consultivo
del Consiglio di disciplina. 
 
  Gli agenti in prova licenziati  non  possono  essere  riammessi  in
servizio. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato A-art. 48 
 
 
                              Art. 48. 
 
  Al   colpevole   di   piu'   mancanze   che    vengono    giudicate
contemporaneamente, si applica la sanzione disciplinare comminata per
la mancanza piu' grave. 
 
  Per le mancanze commesse da due o piu' agenti in seguito a concerto
fra loro, la punizione e' aumentata di un grado a tutti i colpevoli. 
 
  Si applica la punizione di grado immediatamente inferiore a  quello
stabilito per la mancanza, quando la medesima sia rimasta allo  stato
di tentativo, salvi i casi per cui e' disposto diversamente. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato A-art. 49 
 
 
                              Art. 49. 
 
  I mandanti, gli istigatori ed i complici, in mancanze previste  dal
presente regolamento, sono puniti alla pari degli autori principali. 
 
  Soggiace parimenti alla stessa punizione, comminata  pel  colpevole
in primo grado, chi, avendone l'obbligo,  omette  deliberatamente  di
denunciare ai superiori fatti costituenti mancanze gravi previste dal
presente regolamento. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 50. 
 
  La recidiva entro un anno di mancanze previste negli  articoli  42,
43  e  44  puo'  dar  luogo  all'applicazione  della  pena  di  grado
immediatamente superiore a quella precedentemente inflitta. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato A-art. 51 
 
 
                              Art. 51. 
 
  Le punizioni per le mancanze di cui agli  articoli  40  e  41  sono
inflitte  dai  superiori  locali  all'uopo  delegati  dal  direttore,
secondo gli ordinamenti  in  vigore,  senza  speciali  formalita'  di
procedura, ma sentite le giustificazioni degli incolpati. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 52. 
 
  Le punizioni per le mancanze di  cui  all'art.  42  sono  inflitte,
previo  accertamento  dei  fatti  costituenti  la  mancanza  e   loro
contestazione all'incolpato, dal direttore o da chi  ne  esercita  le
funzioni. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 53. 
 
  In base ai rapporti che pervengono alla Direzione  od  agli  uffici
incaricati del servizio disciplinare, il direttore,  o  chi  da  esso
delegato, fa eseguire,  per  mezzo  di  uno  o  piu'  funzionari,  le
indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento  dei  fatti
costituenti le mancanze. 
 
  Nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la la  quale
sia  prevista  la  retrocessione  o  la  destituzione,   i   suddetti
funzionari debbono contestare all'agente i fatti di cui e'  imputato,
invitandolo a giustificarsi. 
 
  I  funzionari,  eseguite  le  indagini,  debbono   presentare   una
relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su
di essi gli  apprezzamenti  e  le  considerazioni  concernenti  tutte
quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia
ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a
determinare, secondo il proprio  convincimento  morale,  le  mancanze
accertate ed i responsabili di esse. 
 
  Alla relazione saranno  allegati  tutti  gli  atti  concernenti  il
fatto, comprese le deposizioni firmate dai  rispettivi  deponenti  od
interrogati. Se questi non possono o non vogliono  firmare,  dovranno
indicarne il motivo. 
 
  In base alla relazione presentata, il  direttore,  o  chi  da  esso
delegato, esprime per le punizioni, di cui agli  articoli  43  a  45,
l'opinamento circa la punizione da infliggere. 
 
  Quante  volte  il  direttore  ritenga  incompatibile,   a   termini
dell'art. 46, la permanenza dell'agente in  servizio,  puo'  ad  esso
applicare la sospensione preventiva fino a  che  sia  intervenuto  il
provvedimento disciplinare definitivo. 
 
  L'opinamento  e'  reso  noto  agli  interessati  con  comunicazione
scritta personale. 
 
  Gli agenti interessati hanno diritto,  entro  cinque  giorni  dalla
detta notifica, di presentare a voce o per iscritto  eventuali  nuove
giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine,  il
provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo. 
 
  Nel caso in cui l'agente abbia presentate  le  sue  giustificazioni
nel termine prescritto, ma queste non siano state  accolte,  l'agente
ha diritto, ove lo creda, di chiedere che  per  le  punizioni,  sulle
quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di
disciplina, si pronunci il Consiglio stesso. 
 
  Tale richiesta, che deve essere fatta  nel  termine  perentorio  di
dieci giorni da quello in cui gli e' stata confermata  dal  direttore
la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino  a
che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato A-art. 54 
 
 
                              Art. 54. 
 
  Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45  sono
inflitte con deliberazione del  Consiglio  di  disciplina  costituito
presso  ciascuna  azienda  o  ciascuna  dipendenza  da  azienda   con
direzione autonoma: 
 
  1) da  un  presidente  nominato  dal  direttore  dello  Ispettorato
compartimentale  della   motorizzazione   civile   e   trasporti   in
concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati; 
 
  2) da  tre  rappresentanti  effettivi  dell'azienda  designati,  su
richiesta del Ministero dei  trasporti  (Ispettorato  generale  della
motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione),  dall'organo
che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra  i  consiglieri  di
amministrazione o tra i funzionari  con  facolta',  in  mancanza,  di
conferire ad altri l'incarico; 
 
  3) da tre rappresentanti effettivi del personale,  designati  dalle
Associazioni sindacali nazionali dei  lavoratori  numericamente  piu'
rappresentative, su  richiesta  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  e  scelti,  con  precedenza,  tra  gli   agenti
appartenenti alla azienda. 
 
  Per ciascuno dei rappresentanti  di  cui  al  comma  precedente  e'
nominato negli stessi modi un supplente. 
 
  Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del  personale  provvede
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per i trasporti,  nonche'  con  il  Ministro  per  l'interno
quando trattasi di personale di pubblici trasporti in concessione  od
in esercizio ad aziende municipalizzate, a Comuni, Province,  Regioni
e relativi Consorzi. 
 
  Il Consiglio di disciplina e' convocata  dal  presidente  entro  15
giorni  dalla  domanda  della  parte  interessata;  ove  alla   prima
convocazione non si presentino tutti i suoi componenti, il presidente
indice una nuova riunione entro i successivi quindici giorni. 
 
  L'azienda e' tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno
al presidente quando questi risieda in localita'  diversa  da  quella
ove si riunisce il Consiglio di disciplina. 
 
  I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna
azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna,  salvo  che
non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono  essere
riconfermati. 
 
  I componenti il Consiglio predetto  che  siano  nominati  entro  il
quinquennio scadono con lo scadere di questo. 
                                                  (4) (5) (26) ((27)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97 ha disposto  (con
l'art. 1, comma 1) che "Fino a sei  mesi  dopo  la  cessazione  dello
stato  di  guerra  i  membri  dei  consigli  di   disciplina,   delle
commissioni amministratrici delle Casse di soccorso  e  dei  Comitati
amministrativi delle Casse speciali di previdenza istituiti presso le
aziende esercenti ferrovie tramvie e servizi di  navigazione  interna
in regime di  concessione,  sono  nominati,  in  deroga  all'art.  54
dell'allegato A [...] al R. decreto  8  gennaio  1931,  n.  148,  dal
Ministero dell'industria commercio e lavoro fra i datori di lavoro  e
i prestatori d'opera di ciascuna azienda". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n.  575,
nel modificare l'art. 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 15 febbraio  1945,
n. 97, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1)  che  "E'
prorogata la validita' delle norme di cui agli articoli 1  [...]  del
decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97, relativo
alla nomina dei membri dei  consigli  di  disciplina  e  delle  Casse
soccorso e delle  Casse  speciali  di  previdenza,  istituiti  presso
aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in
regime  di  concessione,  in   attesa   che   sia   provveduto   alla
rielaborazione delle norme che disciplinano il trattamento  giuridico
del personale di tali aziende". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato A-art. 55 
 
 
                              Art. 55. 
 
  Le autorita' competenti a giudicare delle singole mancanze possono,
a seconda delle circostanze e nel loro prudente  criterio,  applicare
una punizione di grado inferiore a quella stabilita per  le  mancanze
stesse. 
 
  Quando, per effetto di questo articolo, in luogo della destituzione
si infligge la retrocessione, la  proroga  del  termine  normale  per
l'aumento dello stipendio o della paga o la sospensione dal servizio,
a tali provvedimenti puo' essere aggiunto, come punizione  accessoria
e con le norme dell'art. 37, il trasloco punitivo. 
 
  Le  punizioni  inflitte  possono  essere  condonate,  commutate   o
diminuite per  deliberazione  delle  stesse  autorita'  competenti  a
giudicare delle mancanze relative. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 56. 
 
  Per mettere il Consiglio di disciplina in grado di  deliberare,  il
direttore trasmette al presidente la relazione e  gli  atti  indicati
all'art. 53. 
 
  Quando la  relazione  abbia  concluso  per  l'accertamento  di  una
mancanza  passibile  della  destituzione,   il   direttore   provvede
preventivamente  perche'  l'incolpato  possa  prendere  personalmente
visione degli allegati alla relazione stessa e  stabilisce  all'uopo,
secondo le circostanze,  il  modo  e  i  termini.  Contemporaneamente
assegna all'incolpato  il  termine  utile,  non  maggiore  di  cinque
giorni, per presentare le sue ulteriori osservazioni. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 57. 
 
  Il Consiglio  di  disciplina,  pel  migliore  adempimento  del  suo
mandato, puo'  in  qualunque  stadio  del  procedimento  ordinare  od
eseguire  direttamente  supplementi   d'indagini,   interrogare   gli
incolpati od ammetterli a  presentare  per  iscritto  ulteriori  loro
difese. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
 
                              Art. 58. 
 
  Le  decisioni  del  Consiglio  di  disciplina  sono  definitive,  e
divengono esecutive dopo che l'azienda le ha  notificate  all'agente.
La notifica deve essere  fatta  entro  dieci  giorni  dalla  data  di
comunicazione della decisione all'azienda. 
 
  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 
 
  Contro le punizioni la cui decisione e' di competenza del direttore
o del capo servizio, l'agente punito puo'  ricorrere  rispettivamente
al Consiglio di amministrazione dell'azienda od al direttore, purche'
presenti il ricorso per la via gerarchica entro 15 giorni  da  quello
in cui gli fu data  partecipazione  per  iscritto  del  provvedimento
relativo. Nei casi previsti nei punti 5 e da 13  a  20  dell'art.  42
l'agente punito puo' ricorrere con  le  modalita'  di  cui  sopra  al
Consiglio di disciplina. 
 
  L'autorita' competente stabilisce caso per caso se  e  quali  nuove
indagini siano necessarie per poter decidere con piena cognizione  di
causa. 
 
  Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 

TITOLO VII.
Previdenza.

 
                              Art. 59. 
 
  L'azienda provvede alla previdenza del personale con la inscrizione
degli agenti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla
Cassa speciale di previdenza, purche' regolarmente approvata. 
 
  La Direzione e' tenuta a pubblicare ogni principio di  anno  e  non
oltre il 31 marzo il prospetto  delle  trattenute  e  dei  versamenti
fatti per ciascun agente all'Istituto  di  previdenza.  I  versamenti
debbono essere in regola fino al 31 dicembre dell'anno precedente. 
 
                Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: 
 
                                    Il Ministro per le comunicazioni: 
                                             Ciano. 
 
  Il Ministro per le corporazioni: 
 
             Bottai. 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato B-art. 1 
 
         ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato B-art. 2 
 
         ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato B-art. 3 
 
         ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato B-art. 4 
 
         ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato B-art. 5 
 
         ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato B-art. 6 
 
         ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
Allegato B-art. 7 
 
         ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato B-art. 8 
 
         ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato B-art. 9 
 
         ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato B-art. 10 
 
         ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato B-art. 11 
 
         ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato B-art. 12 
 
         ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato B-art. 13 
 
         ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato B-art. 14 
 
         ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato B-art. 15 
 
         ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato B-art. 16 
 
         ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato B-art. 17 
 
         ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato B-art. 18 
 
         ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato B-art. 19 
 
         ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 
                                                          (26) ((27)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato B-art. 20 
 
         ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
Allegato B-art. 21 
 
         ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2014, N. 311 
                                                          (26) ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21  giugno  2017,  n.  96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma
12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la  legge
24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n.  1054,  sono
abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque,  non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con  modificazioni  dalla
L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies,  comma
1) l'abrogazione del comma 12-quinquies  dell'art.  27  del  D.L.  24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L.  21  giugno
2017, n. 96, il  quale  aveva  previsto  l'abrogazione  del  presente
provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo  rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e,  comunque,
non oltre un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
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