la condizione per il dipendente di usufruire dei buoni pasto deve ritenersi la effettuazione di prestazione lavorativa nelle fasce contrattualmente previste per il pranzo e/o la cena o che il lavoro fosse cessato in concomitanza con i detti orari, che comunque non fosse possibile tornare a casa per insufficienza del tempo necessario al viaggio di andata e ritorno di almeno due ore o perché la distanza del medesimo viaggio di andata e ritorno fosse superiore a venti chilometri.
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